venerdì 5 ottobre 2012
PROROGA DICHIARAZIONE IMU
All’interno del decreto “Enti Locali”, approvato il 04/10 dal Consiglio dei ministri, tra le altre cose, sembra (il condizionale è doveroso!) sia stata inserita la data definitiva per la presentazione della dichiarazione Imu 2012, relativa alle variazioni immobiliari intercorse al primo gennaio scorso.
Inizialmente prevista per il 30 settembre dal D.L. 16/2012 sulle “Semplificazioni fiscali”, a causa dei ritardi di approvazione dei bilanci preventivi comunali, (prorogati anch’essi al 30/10 prossimo), l’invio dei modelli è stato rinviato al 30/11, offrendo comunque poco meno di 2 mesi a professionisti e cittadini per predisporre i dovuti accorgimenti.
Aggiungendo l’aggravante che, le varie bozze diffuse da alcune settimane in rete e tra la stampa di settore, del dichiarativo e delle relative istruzioni, sono ancora lontane dalla versione ufficiale, con tutta l’incertezza che ne consegue.
Infatti, rimane ancora poco chiaro l’alveo della casistica da comunicare all’Amministrazione finanziaria, ad oggi molto ampio ed in netto contrasto con il divieto per la P.A. di chiedere ai contribuenti informazioni già in suo possesso. Cosicché con le attuali formulazioni, ad esempio, ricadranno nella platea dei dichiaranti tutti i proprietari di:
- più immobili, di cui uno ad aliquota ridotta, in uno stesso comune,
- fabbricati locati;
- immobili strumentali e dei soggetti Ires;
- stabili di interesse storico od inagibili;
- immobili soggetti ad agevolazioni varie.
Di contro, il decreto in parola dimostra molta solerzia, sugli aspetti legati alla riscossione del tributo, confermando la possibilità per i Comuni di rivedere aliquote e regolamenti fino al 31 ottobre e non toccando la data del 16/12 (posticipata al 17/12 in quanto cadente di domenica) per effettuare le operazioni di conguaglio e saldo dell’imposta dovuta.
Pubblicato poi, anche il facsimile di bollettino postale da usare alternativamente al modello F24, per versare il tributo, con l’accortezza rispetto all’Ici, di aver predisporre un solo conto corrente nazionale per il versamento (n. 1777 intestato all’A.d.E.), a fronte della miriade di codici comunali del passato.
http://www.fiscoetasse.com/blog/proroga-dichiarazione-imu-al-30-novembre-meglio-tardi-che-mai/
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CEDOLARE SECCA
I locatori che hanno optato per il regime della cedolare secca in dichiarazione, ma non hanno ancora inviato la raccomandata all’inquilino, possono farlo entro il prossimo 1° ottobre. A stabilirlo la circolare 20/E del 4.6.2012, che in considerazione del regime transitorio del 2011, consente la proroga dell’invio della raccomandata entro il termine di presentazione di Unico 2012.
Scarica gratis la Circolare del Giorno n. 192 del 26.09.2012
Per un approfondimento sull'argomento vai al nostro dossier Cedolare Secca
Opzione cedolare in dichiarazione
L’opzione in dichiarazione è prevista per i contratti di locazione:
in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria al 7/04/2011;
in corso al 7/04/2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione o per quelli prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento;
non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno;
ed è valida solo per l’annualità che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012.
Invece, per i contratti registrati dal 7.4.2011 l’opzione va esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione utilizzando il mod. SIRIA (in presenza dei presupposti richiesti) o il mod. 69 e, salvo revoca, ha effetto per l’intera durata del contratto di locazione.
Termine di invio della raccomandata
In generale la lettera all’inquilino va inviata:
prima della registrazione del contratto, oppure
prima del termine di versamento del’imposta di registro per le annualità successive.
Tuttavia per i contratti in corso all’1.1.2011 per i quali l’opzione è esercitata in dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/E del 1° giugno 2011, aveva stabilito che la comunicazione poteva essere inviata nel termine di versamento del primo acconto dovuto: 6.7.2011 (se l’acconto è dovuto in due rate) o 30.11.2011 (se l’acconto è dovuto in unica rata), ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi se non è dovuto acconto.
Successivamente, con la circolare 20/E del 4.6.2012, l’Agenzia ha prorogato ulteriormente il termine di invio, fissandolo al 1° ottobre 2012.
È utile precisare che, anche se il locatore può inviare la lettera entro il 1° ottobre, è necessario che per le annualità interessate:
non abbia applicato l’aggiornamento del canone. In ogni caso, qualora l’aggiornamento sia stato richiesto e percepito dovrà essere restituito all’inquilino (come indicato nella Circolare n. 26/E/2011);
abbia versato l’acconto della cedolare secca. Nel caso in cui non sia stato versato l’acconto 2011 sarà possibile regolarizzare l’omissione tramite il ravvedimento operoso utilizzando i codici tributo “1192” (per gli interessi) e “8913” (per la sanzione).
Raccomandata postale
La comunicazione all’inquilino deve assolutamente essere fatta con raccomandata postale, pena l’inammissibilità del regime della cedolare. Nella circolare 26/E del 01.06.2011 l’Agenzia specifica che “è esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore”.
Modello di raccomandata
Premesso che non esiste un modello ufficiale di raccomandata, l’importante è che in essa siano precisati i dati del contratto in corso, l’opzione esercitata dal locatore e la rinuncia espressa agli aggiornamenti del canone, compreso quello derivante dalla variazione ISTAT.
Scarica gratuitamente qui il fac-simile di raccomandata.
giovedì 4 ottobre 2012
INDAGINI FINANZIARIE IN AUMENTO
Esecuzione dei controlli alle indagini finanziarie, con particolare riguardo ai conti correnti bancari per le indagini nei confronti di professionisti e imprese.
Nella circ. 18/E del 31 maggio 2012 l’Agenzia delle entrate, assegna un ruolo privilegiato nell’esecuzione dei controlli alle indagini finanziarie, infatti, «Ai fini dell’esecuzione dei controlli va sempre più privilegiato l’utilizzo delle indagini sui rapporti finanziari, con particolare riguardo ai conti correnti bancari, le cui movimentazioni consentono la ricostruzione presuntiva dell’effettivo volume degli affari conseguito dai contribuenti in parola e l’auspicata individuazione delle omesse contabilizzazioni di ricavi e compensi.
Il ricorso al detto strumento istruttorio, ricorrendone i presupposti, deve in specie avvenire nei controlli riguardanti gli esercenti arti e professioni e gli esercenti attività di impresa aventi ad oggetto prevalente la prestazione di servizi ed il commercio al dettaglio (in quest’ultimo caso, considerando specificamente i rapporti cui affluiscono i pagamenti ricevuti mediante carte di credito e di debito)».
Perché l’Agenzia delle entrate tende a privilegiare l’indagine finanziaria alla tradizionale “verifica” nei confronti di lavoratori autonomi, imprenditori individuali e soci di società a ristretta base azionaria?
Dott. Bertolaso Piero
lunedì 1 ottobre 2012
CATASTO: DA OGGI VISURE A PAGAMENTO
Da oggi, 1° ottobre 2012, le visure catastali saranno a pagamento, con un tributo catastale e ipotecario che può andare da un euro in su. Saranno esentati dal versamento del tributo solo le persone fisiche che richiedono visure relative ai propri beni presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. La novità è frutto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 16/2012. Venerdì 28 settembre l’Agenzia del Territorio ha pubblicato la Circolare n. 4/T per chiarire le novità apportate da tale decreto.
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/15732-catasto-da-oggi-visure-a-pagamento.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
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giovedì 20 settembre 2012
AUMENTI IVA POSTICIPATI AL 1° LUGLIO 2013
Si ricorda che il D.L. n. 98/2011 aveva previsto, con decorrenza dal 1° ottobre 2012, l'aumento di due punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21%.
L'applicazione di tale incremento è stata sostanzialmente rinviata al 1° luglio 2013; infatti, l'art. 21, comma 1, lett. a), D.L. n. 95/2012, modificando quanto previsto dall'art. 40, comma 1-ter, D.
L. n. 98/2011, ha posticipato tale incremento al 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013.
Nella disposizione è, inoltre, previsto che a decorrere dal 2014, le predette aliquote siano rideterminate nella misura dell'11 e del 22%.
Tali misure, come previsto dal comma 1-ter, art. 40, non verranno applicate se entro il 30 giugno 2013 entreranno in vigore dei provvedimenti legislativi:
• in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale;
nonché
• l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
Nella disposizione è, inoltre, previsto che a decorrere dal 2014, le predette aliquote siano rideterminate nella misura dell'11 e del 22%.
Tali misure, come previsto dal comma 1-ter, art. 40, non verranno applicate se entro il 30 giugno 2013 entreranno in vigore dei provvedimenti legislativi:
• in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale;
nonché
• l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
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giovedì 6 settembre 2012
ARRIVA IL VADEMECUM SULL'AGEVOLAZIONE DEL 50%
È stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida fiscale su “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al mese di agosto 2012.
L’agevolazione, che consiste nella detraibilità dall’IRPEF lorda di una percentuale (41%, 36% o 50%) delle spese sostenute per l’effettuazione di taluni interventi di recupero del
patrimonio edilizio residenziale, introdotta dall’art. 1 della L. n.
449/97 (Finanziaria per il 1998), è “a regime” dal 1° gennaio 2012 ed è
contenuta nel nuovo art. 16-bis del TUIR.
L’art. 11 comma 1 del Decreto “crescita e sviluppo” (DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134) ha stabilito che, per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%. Per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.
Riassumendo le ultime novità in materia, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in quanto per le persone fisiche vige il “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al:
- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).
Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia ribadisce che, per il periodo d’imposta 2012, quindi per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, all’ammontare massimo di 96.000 euro devono essere scomputate le spese già sostenute alla predetta data (comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%), mentre per il periodo d’imposta 2013, quindi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, al fine determinare l’ammontare massimo di 96.000 euro si deve tenere conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
Se, ad esempio, al 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare di 50.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta 2013 non potranno beneficiare dell’agevolazione.
L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente dell’immobile.
Possono fruire del beneficio fiscale gli interventi:
- di recupero edilizio;
- di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- di eliminazione delle barriere architettoniche (hanno ad oggetto ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- contro il compimento di atti illeciti (come l’installazione di porte blindate o rinforzate, di casseforti a muro, di fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e così via);
- di cablatura degli edifici;
- contro l’inquinamento acustico;
- di adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dall’amianto;
- per evitare gli infortuni domestici. L’Agenzia precisa che l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante), mentre non compete il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Rientrano in questa fattispecie di opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano;
- per il risparmio energetico;
- di costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune.
L’art. 11 comma 1 del Decreto “crescita e sviluppo” (DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134) ha stabilito che, per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%. Per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.
Riassumendo le ultime novità in materia, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in quanto per le persone fisiche vige il “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al:
- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).
Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia ribadisce che, per il periodo d’imposta 2012, quindi per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, all’ammontare massimo di 96.000 euro devono essere scomputate le spese già sostenute alla predetta data (comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%), mentre per il periodo d’imposta 2013, quindi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, al fine determinare l’ammontare massimo di 96.000 euro si deve tenere conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
Se, ad esempio, al 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare di 50.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta 2013 non potranno beneficiare dell’agevolazione.
L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente dell’immobile.
Possono fruire del beneficio fiscale gli interventi:
- di recupero edilizio;
- di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- di eliminazione delle barriere architettoniche (hanno ad oggetto ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- contro il compimento di atti illeciti (come l’installazione di porte blindate o rinforzate, di casseforti a muro, di fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e così via);
- di cablatura degli edifici;
- contro l’inquinamento acustico;
- di adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dall’amianto;
- per evitare gli infortuni domestici. L’Agenzia precisa che l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante), mentre non compete il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Rientrano in questa fattispecie di opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano;
- per il risparmio energetico;
- di costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune.
(fonte Eutekne.info)
mercoledì 5 settembre 2012
CHE COS'E' LA NUOVA "SRL SEMPLIFICATA" AD 1 EURO?
La Società a responsabilità limitata semplificata, in abbreviazione srls è una nuova forma societaria istituita dal nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012) .Viene anche definita "srl a 1 euro" o "srl per i giovani" per le due caratteristiche principali che la contraddistinguono:
• il capitale sociale che deve essere compreso tra 1 e 9,999,99 euro
• l’età dei soci che non deve superare i 35 anni.
Questa forma societaria gode di alcuni vantaggi economici e semplificazioni burocratiche ma deve avere caratteristiche fisse : per questo è previsto che l'atto costitutivo coincida con quello dettato dal Dm Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 189 del 14 agosto 2012).
http://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11382-che-cos-la-nuova-srl-semplificata-a-1-euro.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
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