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venerdì 29 settembre 2017

ARRIVANO GLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE SULL'IVA DEL 1° TRIMESTRE


Iniziano a farsi sentire gli effetti dei nuovi adempimenti IVA in vigore dal 2017: in questi giorni, infatti, i contribuenti che non hanno versato l’IVA del primo trimestre 2017, stanno ricevendo le richieste di pagamento inviate dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di veri e propri avvisi bonari che, di fatto quindi, inibiscono il ricorso al ravvedimento operoso, per cui la sanzione del 30% prevista per l’omesso o carente versamento dell’imposta è ridotta solo al 10%.
Si tratta di alcune comunicazioni ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, recapitate via PEC ad alcuni contribuenti che non hanno versato l’IVA dovuta per il primo trimestre 2017.
Quando dai controlli automatici eseguiti, emerge un’imposta a debito, l’Ufficio emette un avviso bonario che può essere regolarizzato, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo (10% invece del 30%), con il pagamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In alternativa, l’importo può essere rateizzato fino a un massimo di 20 rate trimestrali che si riducono a 8 se il debito è inferiore o uguale a 5.000 euro.
Ciò che colpisce sono prima di tutti i tempi ristretti dell'attività di recupero. Potrebbe quindi risultare opportuno valutare, per chi non ha versato l'IVA e non ha ancora ricevuto l'avviso bonario, di provvedere al ravvedimento operoso usufruendo della sanzione ridotta del 3,75%

lunedì 24 luglio 2017

PROROGATO IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DAL MOD. REDDITI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2017, n. 169, il D.P.C.M. 20 luglio 2017, con il quale il MEF ha disposto la proroga del termine per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI 2017.
Rispetto agli anni precedenti, la proroga è concessa ai soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi i soci di società. I versamenti possono essere quindi effettuati:
  • entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 21.8.2017 (il 20.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
Rimane fissato al 30 giugno/31 luglio 2017 (con maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (privati, lavoratori autonomi).

giovedì 4 maggio 2017

PUBBLICATA IN G.U. LA C.D. "MANOVRA CORRETTIVA": NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
In particolare, tra le novità introdotte in ambito fiscale, si segnalano le seguenti:
  • l’estensione del meccanismo del c.d. split payment.
Dall’1.7.2017 lo spilt payment è obbligatorio anche per le operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, e per le operazioni effettuate nei confronti disocietà controllate e società quotate. È comunque previsto un decreto attuativo per la disposizione;
  • il limite delle compensazioni dei crediti, relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute, che necessitano del visto di conformità passa da euro 15.000 ad euro 5.000.
È stato inoltre soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizitelematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per la compensazione delcredito nel Mod. F24l’utilizzo in compensazione nel Mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizitelematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda i crediti IVA, IRES, IRPEF, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e crediti d’imposta da quadro RU;
  • l’introduzione della cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione, sui redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017. In merito alle locazioni brevi, si segnala, inoltre, l’introduzione dell’obbligo per le piattaforme quali "AirBnb" di applicare la cedolare come sostituti d’imposta;
  • la rideterminazione della base ACE, ossia è previsto che gli incrementi patrimoniali formatisi in anni passati non confluiscano nel calcolo.

martedì 17 gennaio 2017

APPROVATI I MODELLI DEFINITIVI E LE ISTRUZIONI DEI MODD. 730, IVA, CU, 770

Con distinti Provvedimenti datati 16 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito i modelli e le istruzioni definitivi del:
  • Mod. 730;
  • Mod. IVA;
  • Mod. CU;
  • Mod. 770;
relativi al periodo di imposta 2016.
I contribuenti dovranno tener conto dei nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.
Infatti, per quanto riguarda il modello 730, è stata disposta per i CAF/professionisti abilitati “virtuosi”, la proroga a regime, dal 7 luglio al 23 luglio, del termine per:
  • la consegna al contribuente della copia del Mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
  • l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei Modd. 730 comprensivi dei Modd. 730-4;
a condizione che lo stesso CAF/professionista abilitato abbia inviato all’Agenzia, entro il 7 luglio, almeno l’80% delle dichiarazioni.
È stata, inoltre, concessa la proroga dal 7 al 23 luglio anche per la trasmissione all’Agenzia del Mod. 730 precompilato direttamente da parte del contribuente, senza che questo determini la tardività della presentazione.
Per la dichiarazione IVA, a partire da quest’anno viene meno la “storica” presentazione della dichiarazione in forma unificata (redditi – IVA). I soggetti obbligati a presentare il modello IVA devono effettuare l’invio in forma telematica, tra il 1° ed il 28 febbraio 2017.
Da quest’anno non dovrà essere presentata la comunicazione dati IVA.
Con riferimento alla Certificazione Unica predisposta dai sostituti di imposta, il termine di consegna al lavoratore è stato differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2017. Rimane fermo al 7 marzo il termine entro cui i sostituti devono inviare la Certificazione Unica ordinaria all’Agenzia delle Entrate.
Il termine di presentazione del 770/2017, che da quest’anno accoglie in un unico modello i dati che fino allo scorso anno erano comunicati con i modelli 770 semplificato e 770 ordinario, rimane fissato al 31 luglio 2017.

giovedì 29 dicembre 2016

PUBBLICATE LE BOZZE DELLE DICHIARAZIONI IVA 2017

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le bozze dei modelli IVA 2017, e in particolare:
  • Modello e istruzioni del Mod. IVA 2017;
  • Modello e istruzioni del Mod. IVA base 2017;
  • Modello e istruzioni del Mod. IVA 74-bis 2017.
Tra le novità più rilevanti in materia, che hanno comportato modifiche nel modello IVA 2017, si segnala che:
  • quest’anno, per la prima volta, non è più possibile inviare la dichiarazione unificata con il Mod. UNICO; per il Mod. IVA 2017 è obbligatoria la presentazione entro il 28 febbraio 2017;
  • a seguito dell’introduzione del comma 6-bis, art. 8, D.P.R. n. 322/1998, è stato istituito il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni integrative;
  • sono stati introdotti nuovi campi nei quadri VE e VF a seguito dell’entrata in vigore delle nuove percentuali di compensazione per i produttori agricoli, nonché della nuova aliquota IVA al 5%;
  • sono state apportate modifiche nel quadro VO, in conseguenza della fine del periodo transitorio nel quale era stato possibile optare per il regime forfetario dopo aver già optato per il regime ordinario o per quello dei minimi. 

lunedì 21 novembre 2016

Imprenditoria e libere professioni al femminile: in arrivo finanziamenti agevolati

Con un comunicato stampa del 16 novembre 2016, Confprofessioni comunica dal tavolo di monitoraggio del Dipartimento delle pari opportunità, ministero dello Sviluppo economico, Abi, Confprofessioni e associazioni imprenditoriali, è stato stabilito un plafond da 1,5 miliardi di euro dedicati esclusivamente alle libere professioniste e alle imprese femminili.
Per dare concreta attuazione al protocollo firmato lo scorso giugno per agevolare i rapporti tra le banche, le imprese femminili e le libere professioniste, sono state individuate tre linee di finanziamento:
Investiamo nelle donne che mette a disposizione finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti materiali e immateriali;
Donne in start up che mette a disposizione finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese ovvero l’avvio della libera professione;
Donne in ripresa che mette a disposizione finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha accolto l'iniziativa con grande favore ha infatti affermato: «È evidente come l'accesso al credito sia una delle principali criticità per il sistema professionale italiano e, in particolare, per la popolazione femminile. Le nuove linee di finanziamento sono una risposta concreta alle problematiche creditizie che colpiscono le donne e testimoniano la nostra volontà di garantire pari opportunità all'interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l'avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile. Ci auguriamo che questa iniziativa rappresenti un primo passo per avviare un dialogo costruttivo con il sistema bancario».
I finanziamenti sono concessi su base individuale, senza alcun automatismo e a condizioni competitive rispetto alla media di mercato; inoltre possono beneficiare della garanzia del fondo di garanzia per le pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile. Il protocollo prevede inoltre la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti possa essere sospeso una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario per un periodo fino a 12 mesi in caso di maternità e malattia dell’imprenditrice o di un suo parente.

mercoledì 26 ottobre 2016

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: COSA PREVEDE LA LEGGE

È stato pubblicato ieri, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivo sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».

Quali cartelle nella sanatoria?
La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia negli anni dal 2000 al 2015.
Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Cosa si paga?
Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
– l’aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate.

Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.
  
Cosa non si paga?
Il contribuente non deve pagare le sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
  
Come presentare la domanda di rottamazione?
Chi vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
 Se il contribuente ha in corso un giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata, in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi rinunciare.
  
Come e quando pagare?
Nella istanza il debitore dovrà indicare se intende pagare in un’unica soluzione o anche a rate, specificando il numero di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello).
 Per chi ha manifestato l’intenzione di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto  corrente  eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
b) mediante bollettini precompilati, che Equitalia è tenuto ad allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
  
Quando si decade dalla sanatoria?
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.
 I versamenti già effettuati sono trattenuti da Equitalia a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui Equitalia prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
 Riprendono così a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti sospesi.
  
Pignoramenti precedenti e futuri
Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
  
Chi ha in corso una rateazione?
Può aderire alla rottamazione anche chi ha già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

In particolare il decreto legge stabilisce la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
 a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei  carichi   affidati,  nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
 b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale   dilazione   ancora   in   essere precedentemente accordata da Equitalia.
  
Cosa non rientra nella rottamazione
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati a Equitalia recanti:
 a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
 b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
 c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione semestrale del 10%).

venerdì 21 ottobre 2016

I NUOVI INCENTIVI PER CHI DONA PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE: LA CD. “LEGGE ANTISPRECHI”


Dallo scorso 14 settembre 2016, è in vigore la Legge 19 agosto 2016, n. 166, disciplinante le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
In particolare, dal punto di vista fiscale, gli artt. 16 e 17 prevedono che:
· la cessione gratuita dei prodotti sopra elencati a enti pubblici, ONLUS e enti privati di assistenza non si qualifica come destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
· la comunicazione relativa alla cessione gratuita dei citati prodotti ai fini di solidarietà sociale può essere effettuata con modalità semplificate;
· i comuni possono disporre una riduzione della TARI dovuta per le utenze non domestiche da parte dei soggetti che producono/distribuiscono beni alimentari, successivamente ceduti gratuitamente alle persone in maggiori condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

mercoledì 19 ottobre 2016

ATTENZIONE PER CHI DEVE PROGRAMMARE DEGLI INVESTIMENTI: IL SUPERAMMORTAMENTO

Ricordo, a chi dovesse programmare degli investimenti, che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un incentivo a favore delle imprese e dei liberi professionisti per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016.
La disciplina è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
Informo inoltre che con la legge di Stabilità 2017, ancora in bozza, e quindi suscettibile di modifiche, il Consiglio dei Ministri sembra intenzionato a confermare, anche per il periodo di imposta 2017, la proroga del super ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e a introdurre un’iper ammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250%, sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Preciso che in queste ultime ore il Governo ha annunciato di voler rivedere però il capitolo del super ammortamento al 140 per cento, eliminando la possibilità di agevolazioni fiscali su:
·                    auto aziendali ad uso promiscuo (cioé non esclusivamente legate all’attività aziendale);
·                    auto concesse in uso a dipendenti.
Il super ammortamento auto al 140 per cento rimarrebbe, ove ciò fosse confermato dai testi ufficiali della Legge di Stabilità 2017, solo per le auto aziendali utilizzate esclusivamente per l’attività imprenditoriale.
Con riferimento all’iper ammortamento al 250% in luogo della agevolazione del 140% occorrerà:
·                    produrre autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000;
·                    contattare un professionista per avere una perizia giurata qualora il costo del bene superi un milione di euro.
Tale documentazione viene richiesta al fine di accertare le gli investimenti effettuati e per i quali si richiede l’iper ammortamento al 250 per cento 2017 abbiano caratteristiche conformi a quelle che saranno richieste dalla Legge di Bilancio.

mercoledì 21 settembre 2016

NON RACCONTARMI FAVOLE, RACCONTAMI UNA STORIA: strumenti e strategie per lo sviluppo delle capacità comunicative con il cliente


Ripartono i corsi presso la sala riunioni di GiottoStudio.

Dal nostro modo di comunicare dipende la qualità delle relazioni che intessiamo con le altre persone, siano esse di tipo personale o professionale. La capacità di comunicare in modo efficace con il cliente, instaurando con questi una relazione di fiducia e trasmettendo una brand identity positiva, ha raggiunto oggi una rilevanza equiparabile alla competenza professionale. Il processo comunicativo si basa su regole e principi, la cui conoscenza è indispensabile per chiunque, sia che venda prodotti o offra servizi. Strumenti che sono usati spesso in maniera inconsapevole, quali ad esempio l’uso della voce e la comunicazione non verbale, sono invece in grado di condizionare profondamente l’efficacia nella trasmissione del messaggio e la credibilità stessa del soggetto che lo comunica. Attraverso una metodologia di tipo esperienziale, questo modulo formativo ha l’obiettivo di migliorare le capacità del singolo di relazionarsi con il cliente: non solo attraverso la conoscenza delle tecniche di comunicazione verbale e non, ma anche mediante l’esercitazione di una capacità di ascolto attivo. In particolare saranno esaminati diversi stili comunicativi adatti alle varie tipologie d’interlocutori, al fine di instaurare una relazione di tipo empatico con l’utente in grado di individuarne le esigenze e giungere ad una risoluzione atta a soddisfare entrambe le parti, fidelizzare il cliente contribuendo alla trasmissione della brand identity dell’azienda/prodotto/servizio.

  • Ø  I principi della comunicazione umana
  • Ø  Stili di comunicazione
  • Ø  Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
  • Ø  Carattere del venditore consulente
  • Ø  Il linguaggio del venditore consulente
  • Ø  La relazione con cliente: ascolto attivo e ricalco
  • Ø  Tipologie di clienti
  • Ø  La gestione delle obiezioni
  • Ø  La fase conclusiva della vendita
Il corso, della durata di 5 incontri da 2,5 ore ciascuno, si terrà presso lo studio in queste date:

lunedì 07.11.2016; lunedì 14.11.2016; martedì 22.11.2016; martedì 29.11.2016; martedì 06.12.2016

I   I posti sono limitati. Chi fosse interessato è pregato di mettersi in contatto con lo studio al 
    numero 0438 801512 o via mail a corsi@giottostudio.it

venerdì 9 settembre 2016

STUDI DI SETTORE: AL VIA LA NUOVA SEMPLIFICAZIONE

Nuovi modelli per gli studi di settore. Prende avvio la semplificazione nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, con un cassetto fiscale più ricco a disposizione dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che - una volta approvate le prime bozze dei nuovi modelli degli studi di settore - questi dovranno essere utilizzati per trasmettere i dati relativi all’annualità 2016. Le informazioni richieste sono ridotte. Inoltre vi sono, nel cassetto fiscale, nuove funzionalità relative al periodo d’imposta 2014.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza modelli degli studi di settore e le istruzioni 2017. Lo ha reso noto con un comunicato stampa dell'8 settembre 2016.
Con questi nuovi modelli, da quest’anno le informazioni richieste dall’Agenzia per gli studi di settore saranno notevolmente ridotte.
In particolare, vii sarà una diminuzione degli oneri amministrativi che faciliterà la compilazione da parte dei contribuenti e degli intermediari che prestano assistenza fiscale, con conseguenze positive sia sui tempi di compilazione che sulla possibilità di commettere errori durante questa fase.
Inoltre grandi novità vi sono anche in materia di cassetto fiscale, che introduce nuove informazioni sugli studi di settore relativi all’anno d’imposta 2014: oltre a quelle già presenti quindi, potranno essere consultati le anomalie telematiche, gli inviti a presentare i modelli, le risposte alle comunicazioni di anomalie da studi di settore e le segnalazioni presentate dai contribuenti utilizzando l’apposito software.

martedì 2 febbraio 2016

STUDI DI SETTORE, MODELLI DEFINITIVI GIA' PUBBLICATI

Sono stati pubblicati sul sito delle Entrate i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Nel dettaglio, i modelli riguardano 51 studi per il settore delle manifatture; 60 studi per il settore dei servizi; 24 studi per i professionisti; 69 studi per il settore del commercio. Alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/21048-studi-di-settore-modelli-definitivi-gi-pubblicati.html

venerdì 8 gennaio 2016

Sportello online "imprese a tasso zero"

A partire dalle ore 12.00 del 13.01.2016 sarà attivo lo sportello online gestito da Invitalia per la presentazione delle domande di agevolazione della nuova imprenditorialità rivolta ai giovani under 35 e alle donne. Sono a disposizione 50 milioni di euro per micro o piccole imprese già esistenti o da avviare; ciascun progetto potrà essere finanziato per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.
 
 Il Sole 24Ore 8.01.2016 p. 35

giovedì 5 novembre 2015

LA FATTURA DEVE RECARE LA CORRETTA DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI


Capita spesso di imbattersi in contestazioni dell’Agenzia delle entrate in merito alla descrizione inserita nelle fatture.
Dalla censura derivano, solitamente, due conseguenze:
  • la prima, relativa al comparto dell’Iva, in merito alla violazione delle prescrizioni dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972;
  • la seconda, ben più pesante, relativa al disconoscimento del costo in capo al soggetto acquirente del bene o, più frequentemente, fruitore del servizio.
La Corte di Cassazione si è interessata di recente della vicenda (sentenza n. 21980/2015), pur se in relazione al solo comparto Iva; proviamo allora a trarre dalla pronuncia resa dai supremi giudici qualche spunto di ragionamento.
A seguito di un controllo, l’Agenzia delle entrate notificava ad una Srl tre distinti atti di contestazione, a mezzo dei quali irrogava le sanzioni previste dall’articolo 9 D.Lgs. 471/1997 per l'irregolare compilazione delle fatture da essa emesse nei confronti di altra SpA, stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la locuzione “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite".
A seguito di ricorso accolto dalla CTP, l’Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva ulteriormente rigettato dalla CTR Lombardia, ritenendo i giudici che, sebbene si dovesse rilevare l'estrema genericità ed ampiezza della casistica relativa alle prestazioni effettuate, proprio in funzione di questa caratteristica andavano ritenute accettabili le ragioni addotte secondo cui, trattandosi di collaborazioni correnti da molti anni, la descrizione poteva anche ricomprendere quelle effettivamente prestate nei vari periodi.
L’Agenzia delle entrate ricorrente si duole dell'errore di diritto compiuto dal giudice d'appello nell'applicazione dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972 e ciò in ragione di quanto affermato dalla stessa norma, posto che la soprascritta descrizione delle prestazioni recate dalle fatture esaminate non può considerarsi regolare.
Secondo la Corte di Cassazione il motivo è fondato, in quanto:
  • è richiesta l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • la richiesta risponde ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione;
  • l’indicazione generica dell’operazione fatturata che, come nella fattispecie, accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del contenuto, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio) ad attività d’ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing), non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare.
Preso atto dell’evoluzione della vicenda (e, quindi, della conferma delle sanzioni per irregolare compilazione del documento), ci pare necessario proseguire l’analisi per cercare di comprendere come avrebbero dovuto essere compilate le fatture.
La Corte di Cassazione riprende il contenuto della norma ed afferma che, probabilmente, si doveva maggiormente descrivere i servizi prestati (trasporto e magazzinaggio di cosa, quando e come, quale promozione delle vendite, quale attività di marketing, ecc.).
Il fatto, invece, che sia ritenuto deplorevole l’accorpamento di prestazioni eterogenee su unico documento, non ci trova per nulla concordi; forse sarebbe cambiato qualche cosa se fossero state emesse distinte fatture per ciascun servizio prestato?
Evidentemente, l’estensore si è lasciato più facilmente “affascinare” da una descrizione di addebiti che hanno più il sapore di una sistemazione di rapporti economici tra differenti società, probabilmente non quantificate in modo preciso ma semplicemente relative ad un riaddebito di funzioni svolte dal personale di uno di detti enti.
E qui, allora, si può spingere il ragionamento in avanti, coinvolgendo anche la posizione del soggetto che ha ricevuto tali fatture.
Risulta infatti frequente il fatto che un costo supportato da documenti simili a quelli evocati nel caso di specie sia considerato come non sufficientemente supportato e, per conseguenza, giudicato come non deducibile.
Quindi, avremmo collezionato:
  • da un lato, la sanzione per genericità della descrizione, come a dire che le prestazioni sono state rese, ma è stata mal compilata la fattura;
  • dall’altro lato il disconoscimento del costo indebitamente fondato (a nostro giudizio) sulla eventuale patologia del documento, ma solo ai fini dell’Iva (carente compilazione della fattura).
In alcune ipotesi, poi, ci si spinge a considerare la fattura come relativa ad operazioni inesistenti, sempre partendo dalla carenza di descrizione delle prestazioni rese.
Si ha dunque modo di rilevare che il nostro sistema tributario dovrebbe agire per gradi, preliminarmente partendo dalla constatazione della esistenza della operazione.
Infatti, solo se l’operazione è stata materialmente realizzata si dovrebbe analizzare la correttezza del documento, eventualmente sanzionando i comportamenti non conformi rispetto alla norma (pur se rileviamo che, nel caso delle prestazioni di servizi, il confine tra esaustiva descrizione e generica descrizione finisce per dipendere unicamente dalla discrezionalità del verificatore, il quale prescinde – talvolta – da tutta una serie di circostanze, scambi documentali, corrispondenza, ecc. che ben possono avvalorare e supportare gli scambi).
Che poi, dalla carente descrizione delle prestazioni possa discendere la indeducibilità del costo in capo al committente è circostanza tutta da valutare, anche se la giurisprudenza si trova spesso “appiattita” sulle censure degli uffici; proprio dalla carenza di materialità dell’operazione deriva anche una difficoltà di documentazione a posteriori del servizio reso/ricevuto, magari a distanza di anni dalla sua esecuzione.
Si pensi al campo della consulenza professionale, ove risulta davvero difficoltoso “quantificare” il valore di un ottimo consiglio o suggerimento, magari circoscritto ad un colloquio verbale con il cliente. Fino a che punto deve spingersi la descrizione dell’operazione? Forse indicare “consulenza prestata in ambito di ….” è descrizione troppo generica?
E quando andiamo dal medico, l’indicazione sulla parcella “visita specialistica” è da ritenersi descrizione generica?
Insomma, ci pare che i messaggi che si possono trarre dalla sentenza non debbono essere generalizzati ma, più propriamente, analizzati caso per caso, valutati alla luce delle circostanze specifiche. Purtroppo, però, il precedente resta, e qualcuno potrà sempre sanzionare il comportamento del contribuente evocando la sentenza della Corte di Cassazione.
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/fattura-deve-recare-corretta-descrizione-operazioni?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=23436923&_hsenc=p2ANqtz-_w65YPVCeio_3L5M3Fvpz6ZGvnCTXbeTF5eInlKOSNqzfsXrDAEH7mVUlzR114X-Db18Xc__craBDJxoTQ8-DPmdKo4lt6Z9T9nwuSKHbxYCHTWzw&_hsmi=23436923

martedì 3 novembre 2015

CERTIFICAZIONE UNICA IN SOSTITUZIONE DEL 770


Il Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770.
La nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica.
Anche se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.
Come dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza di semplificazione.

Entrata in vigore
La norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7 marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti dovuti per il periodo d’imposta 2015.
Pertanto fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770, quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.

770 e CU
Si ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770. Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di adempimenti.
Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.

Certificazione unica
Nessuna novità invece in relazione all’unificazione delle scadenze fra l’invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.
In questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema “libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia delle entrate (Provv. 15.01.2015).
Pertanto lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
In caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
In questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella relativa alla consegna al sostituito. 

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/certificazione-unica-in-sostituzione-del-770,3,70965 

martedì 27 ottobre 2015

E' NATO CIVIS F24, IL SERVIZIO PER MODIFICARE ONLINE IL MODELLO

Novità in arrivo sul fronte dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Grazie al nuovo servizio Civis F24, disponibile da oggi per gli utenti abilitati a Fisconline e a Entratel, sarà infatti possibile correggere direttamente on line gli errori che vengono generalmente commessi nella compilazione del modello F24. Non solo: chi lo vorrà potrà anche richiedere un feedback in modo da sapere, in modo gratuito, se la modifica è andata o meno a buon fine.

I passaggi da seguire, per chiedere la modifica del modello di pagamento nel modo corretto, sono illustrati in un’apposita guida al servizio pubblicata sul sito dell’Agenzia, mentre sul canale youtube del Fisco, Entrate in video, è postato un breve video tutorial di accompagnamento.

Auto correzione degli F24 a portata di click
Da oggi, quindi, i contribuenti che si accorgono di aver commesso un errore durante il pagamento delle imposte con il modello di versamento F24, potranno modificarlo direttamente online, inviando una semplice richiesta telematica.

La domanda di modifica può essere presentata a condizione che la delega:
  • risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria
  • riguardi tributi gestiti dall’Agenzia
  • sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta
  • presenti almeno un tributo non abbinato
Una volta entrati nel canale Civis F24 tramite l’accesso ai servizi telematici, i cittadini possono ricercare il versamento da variare, inserire le modifiche e inviare la richiesta. Gli utenti potranno poi, a scelta, chiedere gratuitamente l’invio dell’avviso di conclusione della pratica tramite sms o e-mail e consultare online l’esito della richiesta di modifica.

Chi può sfruttare la chance del nuovo servizio
Per accedere a Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e selezionare l’apposito link “Richiesta modifica F24”. Dopo una fase di sperimentazione avviata in Lombardia e Piemonte, adesso il nuovo servizio Civis F24 consentirà alla totalità degli utenti nazionali di richiedere le modifiche on line e ricevere (sempre tramite il canale telematico) l'esito della richiesta.

Civis 2.0, le ultime funzionalità attive
Civis F24 è l’ultima innovazione che ha interessato il canale digitale dedicato all’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sul controllo formale delle dichiarazioni, ma non è l’unica. Da pochi mesi, infatti, con una semplice e veloce interrogazione via web, i contribuenti che ricevono una comunicazione a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi possono verificare lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo e scorrere il riepilogo degli invii documentali effettuati utilizzando il canale telematico. La funzionalità “Interrogazione stato di lavorazione” può essere utilizzata solo a partire dalle comunicazioni relative all’anno d’imposta 2012.

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/e-nato-civis-f24-servizioper-modificare-online-modello

giovedì 17 settembre 2015

DAL 21 SETTEMBRE FATTURA ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI ENERGIA


Dal prossimo 21 settembre 2015 saranno attivate le nuove funzionalità dei Portali GSE relative alla fatturazione elettronica (emessa cioè secondo i requisiti previsti dal DM del 3 aprile 2013, n.55) anche per il settore Fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi commerciali:
  • Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva,
  • Ritiro Dedicato,
  • Tariffa Fissa Onnicomprensiva,
  • Scambio sul posto,
  • Certificati Bianchi,
  • FER Elettriche.
Prima di dare conto delle particolari modalità che contraddistinguono la fatturazione eseguita nei confronti del GSE, e che di fatto trasferiscono al soggetto cedente il solo onere di conservazione della fattura elettronica, vale la pena ricordare che dal 20 luglio scorso è già in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse, biogas, bioliquidi ed oceaniche.
Si ricorda, peraltro, che fino all’avvento della fattura elettronica per tali meccanismi era già stata attivata la fatturazione dematerializzata tramite i Portali.
Con l’estensione dell’operatività della fattura elettronica anche alle fonti di energia rinnovabile derivante da impianti fotovoltaici, e quindi alla fattispecie di più frequente applicazione, si completa il quadro di questa disciplina che trova la sua descrizione nella nota dello scorso 2 luglio 2015 con la quale il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (per brevità GSE) ha rilasciato istruzioni operative relative alla cosiddette “Fatture Energy” conseguenti all’applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica che partirà appunto dal prossimo 21 settembre.
Vediamo in dettaglio le fasi del processo di fatturazione e i termini di pagamento validi per tutti i fornitori nazionali che emettono fatture nei confronti del GSE.

Fasi del processo di fatturazione
Il GSE gestisce il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti emessi sui singoli Portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate.
In particolare, il processo è articolato nelle seguenti fasi:
  1. il Soggetto Responsabile deve accedere alla sezione relativa alla fatturazione presente nei singoli Portali e completare la proposta di fattura pubblicata dal GSE, limitandosi ad inserire il “numero” e la “data” da attribuire al documento. Per “proposta di fattura” si intende il modello di fattura precompilato con i dati anagrafici e fiscali, comunicati dal Soggetto Responsabile, e gli importi relativi ai corrispettivi valorizzati dal GSE. Va poi ricordato che le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione (c.d. “Fatture PA”) devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata rispetto a quella utilizzata per le fatture cartacee e che il numero attribuito deve essere univoco: in caso contrario il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio in quanto si tratta di una duplicazione;
  2. a seguito del completamento della proposta di fattura, il Soggetto Responsabile dovrà, in sequenza:
  • confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura che non potranno più essere modificati;
  • autorizzare il GSE ad emettere, per suo conto, la fattura, secondo il tracciato e le modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione;
  • confermare che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente compilata;
  1. dopo aver confermato la proposta di fattura, il GSE produrrà la stessa in formato XML (Fattura PA), provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla, per conto del Soggetto Responsabile, al Sistema di Interscambio;
  2. il Soggetto Responsabile riceverà una e-mail di notifica - relativa all’esito dell’invio della fattura al Sistema di Interscambio - all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Portale di riferimento;
  3. in caso di notifica di accettazione, il Soggetto Responsabile, collegandosi alla sezione di fatturazione del Portale di riferimento, potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE: il file XML della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio e il file XML, in versione p7m, della fattura elettronica;
  4. in caso di notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione sarà riportata nella colonna “Motivo scarto” della sezione di fatturazione del Portale di riferimento, la fattura sarà considerata “non emessa”, in quanto è stata respinta dal Sistema di Interscambio stesso. Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte del Soggetto Responsabile, pubblicherà una nuova proposta di fattura che il medesimo Soggetto dovrà ricompilare.
Occorre poi ulteriormente ricordare che:
  • il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la documentazione messa a disposizione dal GSE all’interno del “fascicolo elettronico” e che
  • il meccanismo di fatturazione elettronica previsto dal GSE non contempla fatture emesse secondo modalità differenti.

Termini di pagamento
Con riferimento ai termini di pagamento viene precisato che il pagamento di siffatte cessioni verrà effettuato alla scadenza contrattuale prevista e indicata nel Portale di riferimento contestualmente al salvataggio della proposta di fattura, secondo le tempistiche in vigore.
Va, tuttavia, segnalato che il rispetto di tale scadenza è subordinato alla ricezione della notifica di accettazione della Fattura PA da parte del Sistema di Interscambio.

http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/21-settembre-fattura-elettronica-cessioni-energia?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=22056640&_hsenc=p2ANqtz-_lSX4u9Hr0R5sOhdDejGEZ3Se2bw3Gjgj3TQfaSmpyPiMXG3Be3T8sVGEyupPFDsbWBy6O7Cx7gGTUO_q5OdlnmovDztj5-X1BOv8Sm_jbleafq9A&_hsmi=22056640