lunedì 22 ottobre 2012

FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTIRECICLAGGIO


Il DLgs. 231/2007 contiene numerose disposizioni che coinvolgono gli Ordini professionali, attribuendo agli stessi una molteplicità di funzioni, in alcuni casi di vigilanza dell’osservanza degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio, in altri casi consultive, in altri ancora di vera e propria collaborazione attiva con la UIF, le autorità di vigilanza di settore, la DIA e la GdF. Gli Ordini professionali svolgono, inoltre, una funzione di veicolo delle informazioni e dei dati che vengono scambiati tra i professionisti e le istituzioni individuate nel decreto.
In tale contesto certamente complesso, profili di criticità emergono dal disposto di cui all’articolo 54 del DLgs. 231/2007, che prevede la necessità di un’adeguata formazione dei collaboratori dei professionisti destinatari delle norme in tema di antiriciclaggio. In particolare, il primo comma del suddetto articolo prevede che i professionisti e gli Ordini professionali debbano adottare misure di formazione del personale al fine della corretta applicazione delle disposizioni in materia. La parte finale del sopracitato comma demanda agli Ordini professionali l’individuazione delle modalità attuative delle suddette misure.
L’importanza dell’adozione di tali misure è ribadita nella check list “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012, dove si evidenzia una serie di attività propedeutiche da svolgere nelle fasi preliminari di accesso negli studi, tra le quali l’acquisizione di informazioni in merito alla struttura organizzativa del professionista ispezionato e le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette. A tal fine, dovranno essere identificati i dipendenti/collaboratori eventualmente delegati dal professionista ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e dovrà essere appurata l’adozione, da parte di quest’ultimo, di misure di formazione del personale incaricato.
Per quanto riguarda, in particolare, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, che risultano tra le categorie maggiormente coinvolte nelle verifiche antiriciclaggio, è certamente vero che specifici corsi in materia vengono periodicamente svolti nell’ambito dell’attività di formazione professionale continua prevista per gli iscritti all’Albo. A tutt’oggi, però, le modalità attuative richieste dalla norma non sono state formalmente individuate e, pertanto, non esistono direttive specifiche che gli iscritti possano seguire nel formare professionalmente i dipendenti ai quali si è deciso di delegare le verifiche previste dal DLgs. 231/2007.
Dal punto di vista strettamente letterale, si potrebbe sostenere che la mancanza delle modalità attuative delle misure di formazione del personale faccia venire meno l’obbligo in questione, tesi che sembra tuttavia contraddetta dalla sopracitata circolare della GdF.
Difficile disporre adeguate procedure interne
In assenza di tali linee guida, risulta difficile, soprattutto per gli studi di maggiori dimensioni, allestire in maniera adeguata procedure interne volte a monitorare l’effettivo grado di apprendimento e aggiornamento dei propri dipendenti e a garantirne omogeneità di comportamenti.
Alcuni utili riferimenti operativi e suggerimenti per le modalità di definizione delle procedure di controllo interno in materia di antiriciclaggio possono peraltro essere desunti dai provvedimenti/regolamenti applicabili alle società di revisione e agli intermediari finanziari, emessi dai rispettivi organi di controllo (Consob e Banca d’Italia). Per quanto riguarda in particolare la formazione del personale, è auspicabile che le procedure interne, opportunamente tarate sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, prevedano:
- l’individuazione di ruoli, compiti e responsabilità a fini antiriciclaggio (tramite deleghe scritte, direttive, sistemi di controlli interni);
- specifici programmi di formazione per i collaboratori appartenenti alla funzione antiriciclaggio;
- la partecipazione a corsi o convegni nei casi di evoluzioni significative delle norme di riferimento;
- la predisposizione di una relazione annuale sull’attività di formazione;
- l’esistenza di griglie d’indicatori di anomalia utili per la costruzione del “profilo di rischio” del cliente, condiviso con il personale in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia emanati dalle autorità competenti;
- la conservazione di una bibliografia essenziale e aggiornata in materia (ad esempio, istituendo una raccolta sistematica di articoli di quotidiani e riviste specializzate);
- approfondimenti mirati nel caso di operazioni ricorrenti con clienti residenti all’estero (soprattutto in Paesi con carenze rilevanti in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo);
- riunioni periodiche all’interno dello studio volte alla condivisione di problematiche riscontrate con riferimento a specifici incarichi.
Da notare, infine, che l’art. 56 del DLgs. 231/2007, nei casi di inosservanza delle disposizioni ai sensi dell’art. 54, prevede sanzioni amministrative solo nei confronti di società di gestione, di intermediari finanziari e assicurativi e di società di revisione. Si rileva, peraltro, che la norma in tema di formazione del personale è invece riferita a tutti i soggetti del decreto e che si può quindi dedurre che, negli altri casi non menzionati nell’art. 56, l’obbligo non venga comunque meno, ancorché non sia sanzionato.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397883.aspx

sabato 20 ottobre 2012

DAL 1° GENNAIO 2014, PAGAMENTO AI PROFESSIONISTI CON BANCOMAT


I pagamenti delle parcelle professionali potranno essere effettuati anche tramite bancomat, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014. A stabilirlo è l’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245.
Il comma richiamato letteralmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
La volontà di coinvolgere anche i professionisti iscritti ad Albi, solo velata nel primo passaggio normativo, è resa palese dall’inciso finale, che fa salve le disposizioni del DLgs. 231/2007, in materia di obblighi antiriciclaggio, che ha come destinatari, tra gli altri, anche dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro.
La decorrenza della disposizione è differita di oltre 14 mesi. Nel frattempo, dovranno intervenire uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, volti a disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione stessa, anche avendo riguardo ai singoli soggetti interessati. Con i medesimi decreti potrà essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (cfr. l’art. 15 comma 5 del DL n. 179/2012).
Un primo appunto che si può muovere alla nuova norma, a prescindere dalla legittima finalità di disincentivare l’utilizzo del contante e di combattere l’evasione fiscale, attiene all’effettiva utilità per il cliente. Al di là degli importi minimi che saranno eventualmente fissati nei provvedimenti attuativi, infatti, occorre ricordare che le carte di debito presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, limiti di utilizzo, sia giornalieri che mensili, di non poco conto; circostanza che potrebbe delimitarne l’utilizzo alle sole prestazioni professionali di valore economico relativamente contenuto. Un discorso parzialmente similare, stante i più elevati importi fissati per i limiti di utilizzo, è da fare anche con riguardo alle carte di credito; a tali fini, peraltro, appare necessario che i decreti attuativi ne consentano l’impiego, dal momento che l’attuale riferimento testuale dell’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012 è alle sole carte di debito.
Non poche perplessità, inoltre, desta l’estrema generalità della previsione normativa (“prestazione di servizi, anche professionali”), alla quale non sembra si possa porre rimedio in sede di provvedimenti attuativi, incaricati di disciplinare, oltre ad eventuali importi minimi, esclusivamente “le modalità e i termini” di attuazione della disposizione. In tal modo, però, non si tiene affatto conto delle più recenti evoluzioni (o, probabilmente, sarebbe più corretto dire involuzioni) del mondo delle libere professioni. Si pensi, ad esempio, all’ampia schiera dei professionisti monocommittenti, le cui uniche fatture, nel corso dell’anno, sono quelle emesse in favore dello studio professionale nel quale prestano la loro attività e saldate tramite bonifico bancario. In tal caso, l’obbligo di attrezzarsi di un POS (Point Of Sale) per consentire i pagamenti tramite carte di debito appare alquanto irragionevole.
Allo stesso modo, appare irragionevole l’obbligo per quei professionisti che, in considerazione dell’attività svolta, già vengono pagati solo con mezzi tracciati (si pensi a chi svolge soltanto attività di sindaco di società ovvero attività giudiziaria)
Norma priva di specifica sanzione
La norma, infine, è dotata di un chiaro tenore prescrittivo (“sono tenuti”), ma risulta priva di una specifica sanzione; nonché, almeno per il momento, di obblighi di comunicazione di qualsiasi tipo ai rispettivi Ordini professionali (come si era previsto in relazione all’obbligo di dotarsi di PEC).
Non è chiaro, quindi, che cosa possa accadere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui un qualsiasi cliente sentirà opporsi un rifiuto alla richiesta formulata alla segretaria dello studio di pagare tramite bancomat. Appare difficile anche ricondurre simile violazione a un qualsiasi obbligo deontologico. In tal caso, peraltro, sarebbe necessaria una segnalazione all’Ordine, che dovrebbe avviare il relativo procedimento disciplinare.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397869.aspx

venerdì 19 ottobre 2012

DECRETO CRESCITA 2.0


Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato ieri il decreto legge 18 ottobre 2012, contenente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, oltre ad autorizzare la presentazione alle Camere del relativo Ddl. di conversione. A riportarlo è il sito del Quirinale, nella sezione dedicata agli atti del Capo dello Stato.
Al “Decreto Crescita 2.0”, come l’ha ribattezzato il Governo nel giorno dell’approvazione nel Consiglio dei Ministri, manca quindi solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe avvenire oggi.
Il provvedimento dovrebbe essere composto da 38 articoli e suddiviso in dieci sezioni: agenda e identità digitale; amministrazione digitale e dati di tipo aperto; agenda digitale per l’istruzione; sanità digitale; azzeramento del divario digitale e moneta elettronica; giustizia digitale; ricerca, innovazione e comunità intelligenti; assicurazioni, mutualità e mercato finanziario; misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative; ulteriori misure per la crescita, con disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture, misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, e i servizi pubblici locali, l’istituzione dello Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri, misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa e finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza.
Come anticipato nei giorni scorsi, con riferimento alla imprese, il decreto punta sulle start up innovative, cioè le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tra i requisiti previsti, questo tipo d’impresa non distribuisce o non ha distribuito utili ed è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi. Per le start up, il DL prevede risorse immediatamente disponibili pari a 200 milioni di euro. L’iscrizione al Registro delle imprese sarà semplificata e sarà gratuito l’intervento del Fondo di garanzia.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, inoltre, dall’IRPEF lorda si detrae il 19% della somma investita dal contribuente direttamente o tramite organismi collettivi di risparmio o altre società che investano prevalentemente in questo tipo di imprese. L’investimento massimo detraibile non può comunque eccedere, in ciascun periodo d’imposta, 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. Negli stessi periodi d’imposta stabiliti per la detrazione IRPEF, non concorre poi alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES, diversi da start up innovative, il 20% della somma investita nel capitale, con 1.800.000 euro quale cifra di investimento massimo deducibile in ogni periodo d’imposta.
Sono infine previste misure che introducono un regime fiscale e contributivo di favore per i piani d’incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari e altre volte a favorire l’assunzione di lavoratori.
Il decreto comprende anche una serie di norme relative all’Agenda digitale.
Tra le misure, si ricorda la previsione di un obbligo dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento nei confronti di P.A. e gestori di servizi pubblici. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, saranno tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito: con uno o più DM, verranno disciplinati gli eventuali importi minimi e i termini di attuazione di tale disposizione.
Per ciò che concerne le nuove infrastrutture, d’importo superiore a 500 milioni di euro, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario, al fine di favorire la loro realizzazione mediante l’utilizzo dei contratti di partenariato pubblico-privato, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto un credito d’imposta a valere su IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento.
Infine, il DL stabilisce che il contratto di RC auto non potrà essere stipulato per una durata superiore all’anno e non potrà essere tacitamente rinnovato, carta d’identità e tessera sanitaria saranno “unificate” in un unico documento e i cittadini potranno comunicare un indirizzo PEC con cui comunicare con la P.A., arriverà un fascicolo elettronico sia degli studenti universitari, sia dei pazienti, per i quali diventeranno elettroniche anche la cartella clinica, le ricette e le prescrizioni mediche.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397706.aspx

giovedì 18 ottobre 2012

REDDITOMETRO


Il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in un convegno organizzato il 16 ottobre a Roma dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dedicato all’abuso di diritto, ha colto l’occasione per precisare che il nuovo redditometro sarà pronto entro fine mese, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2013. Befera ha spiegato che non ci saranno più i vecchi coefficienti, ma 100 voci estrapolate dal paniere Istat. Verrà poi effettuato un controllo incrociato con i dati indicati nelle dichiarazioni per misurare la capacità di spesa ed il reddito dichiarato. In caso di incongruenze, ci sarà un confronto con il contribuente.

http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/15787-redditometro-il-nuovo-strumento-entro-fine-ottobre.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

NUOVO SERVIZIO PER VERIFICA PARTITE IVA


Con Comunicato stampa 16 ottobre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile un nuovo servizio per verificare lo stato di attività di una partita IVA e conoscere i dati identificativi del soggetto titolare.
In particolare, inserendo sulla pagina "Verifica della Partita Iva" (accessibile dal
sito www.agenziaentrate.it) il numero della partita IVA che si intende verificare apparirà un messaggio di risposta riportante:
• lo stato della partita IVA (attiva, sospesa, cessata);
• la denominazione o il cognome e nome del soggetto titolare;
• la data di inizio attività;
• le eventuali date di sospensione e cessazione.

mercoledì 17 ottobre 2012

NUOVE DEROGHE PER GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI


La versione “definitiva” del Ddl. di stabilità per il 2013, pubblicata sul sito del Governo, conferma che la “stretta” sugli oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF, destinata a colpire i soggetti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro, si applica retroattivamente a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, in deroga allo Statuto del contribuente. Le previste disposizioni limitative, salvo modifiche nel corso dell’iter parlamentare, sono quindi applicabili già da quest’anno, con effetti sulle prossime dichiarazioni dei redditi (730/2013 e UNICO 2013 PF) e, quindi, sulle imposte da versare nel 2013.
La nuova versione del Ddl. contiene però alcune novità rispetto a prima, alcune favorevoli e altre sfavorevoli. In relazione agli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR, è confermato che, in generale, la deducibilità si applica solo per la parte che eccede l’importo di 250 euro, in relazione a ciascuna tipologia di spesa. Tra gli oneri deducibili esclusi da tale franchigia, vengono inserite anche le spese mediche generiche e di assistenza specifica per soggetti portatori di handicap. Rimangono confermate le esclusioni relative ai seguenti oneri, per i quali rimangono fermi gli eventuali limiti di deducibilità già previsti:
- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (“fondi pensione”);
- erogazioni liberali per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica;
- erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute;
- somme restituite al soggetto erogatore che avevano concorso a formare il reddito.
Nel nuovo testo viene però previsto che la suddetta franchigia di 250 euro si applichi anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo IRPEF è riconducibile all’art. 10 del TUIR. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale previsione si applica, in particolare, alla deducibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale (APS), alle fondazioni e associazioni riconosciute, alle università e ad altri enti di ricerca, ai sensi dell’art. 14 del DL 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80.
La franchigia di 250 euro si applica anche in relazione alla maggior parte degli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, che potranno beneficiare della detrazione IRPEF del 19% solo sull’importo eccedente, fermi restando eventuali limiti massimi di detraibilità già previsti. Anche in questo caso, sono state previste ulteriori eccezioni. La franchigia, infatti, oltre alle spese sostenute dai soggetti sordi per i servizi di interpretariato e alle spese per il mantenimento del cane guida dei soggetti non vedenti, non si applica altresì:
- alle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap;
- alle spese, nel limite di 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (“badanti”).
Anche in relazione agli oneri detraibili, viene previsto che la suddetta franchigia di 250 euro si applichi altresì con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall’IRPEF lorda è riconducibile all’art. 15 del TUIR, ad esempio:
- le spese sostenute per la frequenza di asili nido (art. 1 comma 335 della L. 266/2005);
- le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura “La Biennale di Venezia” (art. 1 della L. 28/99);
- le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova (art. 8 della L. 52/2001).
In relazione agli oneri detraibili, oltre alla franchigia di 250 euro per ciascuna categoria, è previsto anche un limite complessivo di 3.000 euro per ciascun periodo d’imposta; non rientrano in tale limite le spese sanitarie, per le “badanti”, per i servizi di interpretariato dei soggetti sordi e per il cane guida dei soggetti non vedenti. Dai nuovi limiti rimangono fuori le spese per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, in quanto non riconducibili all’art. 15 del TUIR.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397387.aspx

PUBBLICATO IL DECRETO SULL'IVA PER CASSA


L’opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. A stabilirlo è l’art. 8 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 ottobre 2012, attuativo di quanto disposto dal DL 83/2012 e pubblicato ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze assieme alla Relazione illustrativa.
In base a tale opzione, le cui modalità di esercizio saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile differire l’esigibilità dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti. Parallelamente, per i soggetti che optano per l’adozione del regime, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa possono detrarre l’IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni; la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che, nel calcolo del volume d’affari, vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).
Poiché il regime riguarda, in via di principio, l’intera attività realizzata dai soggetti interessati, l’opzione per il regime ha effetto per tutte le operazioni eseguite, tranne per quelle espressamente escluse. Fra queste ultime sono comprese le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA quali, ad esempio, i produttori agricoli ex art. 34 del DPR n. 633/72 o le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter.
Un dubbio riguardava la possibilità, in caso di esercizio di più attività con applicazione separata dell’imposta ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/1972, di esercitare l’opzione per l’IVA per cassa limitatamente ad una o più attività. Al riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che, per quanto riguarda le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, si intende che il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.
Qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo (e non dalla prima operazione successiva) a quello in cui la soglia è stata superata.
Nella fattispecie, il decreto introduce una previsione di semplificazione, in quanto stabilisce che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa, venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. La scelta è finalizzata, come chiarisce la Relazione illustrativa, ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.
La mancata annotazione in fattura costituisce violazione formale
Altro aspetto dubbio riguardava la previsione che sulle fatture emesse in base al sistema dell’IVA per cassa deve risultare, tramite una specifica annotazione, che è stata adottata la speciale disciplina. La norma non precisa quali siano le conseguenze della mancanza sulla fattura di tale annotazione; la Relazione al decreto chiarisce che trattasi, ai fini sanzionatori, di violazione formale.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397370.aspx