giovedì 8 novembre 2012

NIENTE REGISTRO DELL'1% SULLA LOCAZIONE DI STRUMENTALI IMPONIBILI IVA


Nonostante quanto previsto dalla normativa italiana, sui contratti di locazione di fabbricati strumentali che scontano l’IVA in regime d’imponibilità, l’imposta di registro non può trovare applicazione nella misura dell’1%, perché si traduce in un’imposta “aggiuntiva” sul volume d’affari che si pone in contrasto con il divieto sancito dall’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE.
Questa la statuizione di principio che si evince dalla sentenza n. 138 della sezione 49 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 25 ottobre 2012 e depositata il 30, con la quale i giudici di secondo grado hanno respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della sezione 40 della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 273 del 19 ottobre 2011) che, in primo grado, aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente.
A tale proposito, giova ricordare come, seguito delle modifiche introdotte dal DL 223/2006, i contratti di locazione dei fabbricati strumentali, che risultano imponibili o esenti IVA ai sensi del n. 8 dell’art. 10 del DPR 633/1972, sono da assoggettarsi ad imposta di registro nella misura dell’1%, in forza di quanto previsto dalla lett. a-bis) dell’art. 5 della Parte I della Tariffa allegata al DPR 131/1986.
Se dunque non vi è dubbio alcuno che il legislatore nazionale abbia deciso di assoggettare a tassazione proporzionale ai fini del registro anche i contratti di locazione di fabbricati strumentali che, per obbligo o per opzione, risultano soggetti ad IVA in regime di imponibilità (e non soltanto quelli che vengono assoggettati ad IVA in regime di esenzione), trova conferme l’ancora embrionale, ma estremamente interessante indirizzo giurisprudenziale secondo cui questa impostazione normativa si pone in contrasto con uno dei principi sanciti dalla direttiva comunitaria in materia di IVA e va quindi disapplicata.
È presto per dire se l’esempio del contribuente che ha presentato il ricorso per ottenere la restituzione dell’imposta di registro pagata e che ha resistito in appello sortirà un effetto valanga ed è ancora più presto per dire se, ove ciò avvenisse, si assisterà a pronunce univoche da parte della giurisprudenza di merito, oppure a prese di posizione “a macchia di leopardo”.
Quel che però è certo è che la questione comincia ad assumere contorni più solidi e quindi più appetibili del mero spunto di riflessione.
Senza contare che, già in passato, di fronte all’esplosione di imprevisti fronti di contenzioso progressivamente rivelatisi perdenti per l’Erario, il legislatore non si è mai fatto scrupolo di introdurre discutibili misure finalizzate a salvare il salvabile e rendere di fatto irrecuperabili somme versate indebitamente, quanto meno per tutti coloro che non avevano già promosso un contenzioso alla data di entrata in vigore della norma di salvataggio di turno.
Lecito chiedersi se il principio non possa valere per le compravendite
Inoltre, questa volta sì ancora a titolo di mero spunto di riflessione e nulla più, in assenza di qualsivoglia precedente giurisprudenziale sul punto, è lecito chiedersi se il ragionamento sviluppato nel suo ricorso dal contribuente e condiviso dai giudici tributari meneghini di primo e di secondo grado non possa identicamente valere anche per gli atti di compravendita di fabbricati strumentali che, sempre a seguito delle modifiche a suo tempo introdotte dal DL 223/2006, scontano le imposte ipocatastali nella misura proporzionale del 4% anche quando risultano soggetti ad IVA in regime di imponibilità.
Chiaro che una simile ipotesi, renderebbe addirittura “esplosiva” una situazione gia così estremamente interessante, pur nell’attesa di conoscere anche l’orientamento della Cassazione, stante la certa impugnazione della sentenza d’appello da parte degli uffici.

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mercoledì 7 novembre 2012

DICHIARAZIONE IMU ENTRO IL 4 FEBBRAIO 2013


Semaforo verde anche per la presentazione della prima dichiarazione IMU, prevista entro il nuovo termine del 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3. La nuova scadenza deriva dalla combinazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 30 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello e le istruzioni per la sua compilazione, con il maxi-emendamento presentato in sede di conversione del DL n. 174/2012 (“decreto enti locali”).
Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 2012 e il maxi-emendamento ha previsto l’applicazione del rispetto del termine di 90 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale decreto. La novella, se così sarà, dà valore alla previsione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in forza della quale “in ogni caso” le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno “dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Concedendo ai contribuenti interessati, quindi, maggiore respiro. Come si ricorderà, infatti, secondo la versione originaria dell’art. 13, comma 12-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La stessa norma, oltre a questa regola generale, aveva stabilito anche che, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). L’art. 9, comma 3, lettera b), del citato DL n. 174/2012, nel modificare quest’ultima scadenza, ha fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU. Ora però, con il suddetto maxi-emendamento, la nuova scadenza è il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3, cioè 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 30 ottobre 2012, avvenuta il 5 novembre 2012.
Tornando ai casi per i quali è previsto l’obbligo dichiarativo, le istruzioni ministeriali al paragrafo 1.6 hanno illustrato una fattispecie davvero singolare che, come tale, merita di essere rimarcata. Tale fattispecie è correlata alla mancata conferma dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del DLgs. n. 504/1992, in virtù del quale l’ICI è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie “insiste interamente o prevalentemente” sul territorio del Comune stesso (cfr. R.M. n. 53/E del 9 aprile 1996).
Procediamo con ordine. La dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un differente ammontare dell’IMU dovuta. Tuttavia, per espressa disposizione dello stesso comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (decreto Monti), restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili, cioè qualora i dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell’IMU siano rimasti invariati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione ICI. In buona sostanza, la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui l’immobile è oggetto di riduzione o il Comune competente non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Le istruzioni ricordano, poi, che la dichiarazione, che va inoltrata al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Se gli immobili si trovano in più Comuni, il contribuente deve compilare tante dichiarazioni quanti sono i Comuni competenti (soggetti attivi). Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun Comune. Ma non è tutto. In caso di abitazione principale situata sul territorio di due Comuni, il soggetto passivo deve corrispondere l’imposta ai due Comuni in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste l’abitazione, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ogni Comune per tale abitazione (nonostante la stessa abbia una rendita catastale unitaria e inscindibile).
Per l’abitazione principale, dichiarazione al Comune non di residenza
Inoltre, proseguono le istruzioni, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al Comune nel quale non ha la residenza anagrafica, specificando nelle “Annotazioni” del modello che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi”. Si tratta di una norma contemplata nella disciplina dell’IMU che, secondo gli estensori, è il fiore all’occhiello del “Federalismo Fiscale Municipale”. Chiare le complicazioni per gli immobili il cui valore imponibile è ottenuto sulla base del criterio contabile (cfr. DM 5 aprile 2012), stante l’inscindibilità dei costi di acquisizione e incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato.

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martedì 6 novembre 2012

RISCHIO PENALE PER LA SCHEDA CARBURANTE "SCORETTA"


La scheda carburante rappresenta, tanto per le imprese quanto per i professionisti, lo strumento necessario per poter documentare l’acquisto di carburante per beneficiare della deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette e per usufruire, ove possibile, del diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’acquisto. La disciplina generale è contenuta nel DPR n. 444/1997 (che ha apportato rilevanti novità sia in termini di informazioni aggiuntive che di informazioni non più necessarie) ed il suo contenuto è stato oggetto di primi chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 205 del 12 agosto 1998 (ancora oggi riferimento principale di prassi in materia).
Sul tema della corretta compilazione della scheda carburante, si è da tempo consolidato un filone giurisprudenziale piuttosto rigoroso, che afferma l’irrilevanza fiscale del documento laddove lo stesso non presenti le indicazioni richieste dalla normativa in materia.
Sul punto, con la Nota prot. n. 183 del 26 ottobre scorso, la SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), nell’intento di sensibilizzare i propri iscritti sul corretto utilizzo della scheda carburante, offre un’interessante sintesi dell’attuale posizione giurisprudenziale in materia. In particolare, con riferimento ai contenuti obbligatori della scheda, viene ricordato che:
- in relazione agli estremi di individuazione del veicolo, la Cassazione, con la sentenza n. 21769 del 9 novembre 2005, ha stabilito che affinché – ai fini fiscali – possano essere riconosciuti i costi per l’acquisto del carburante, è necessario che le schede contengano sempre anche il numero della targa. Tale elemento – anche se non espressamente richiamato dalla norma – rappresenta secondo i giudici la garanzia dell’identità del veicolo effettivamente rifornito e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività di impresa. Detta interpretazione è stata successivamente confermata dai giudici della Suprema Corte con la sentenza 19820 del 18 luglio 2008;
- in relazione all’apposizione della firma di convalida sulla scheda carburante da parte dell’esercente, la Cassazione, con la sentenza n. 21941 del 19 ottobre 2007, ha stabilito che – ai fini del riconoscimento della detrazione IVA – è necessaria la presenza della firma sul documento. In assenza di tale firma, infatti, la scheda carburante (pur in presenza di tutti gli altri elementi) non è comunque in grado di assolvere alla finalità prevista dalla legge e, quindi, la detrazione dell’IVA annotata su tale documento verrebbe negata.
Ancora, sul tema dell’indicazione nella scheda del chilometraggio percorso dall’autovettura (dato richiesto unicamente per le imprese e non per coloro che producono reddito di lavoro autonomo) la C.T. Prov. Reggio Emilia, con la sentenza 9/01/11, ha validato l’operato dell’Ufficio affermando che la scheda carburante che non riporti il numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre comporta l’indeducibilità dei relativi costi. In senso conforme si è espressa anche la Cassazione, con sentenza 18 febbraio 2011 n. 3947.
Sul versante penale, invece, viene richiamata la recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 912, depositata il 13 gennaio 2012, nella quale si afferma che il contribuente che “gonfia” le schede carburante al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA è penalmente responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato che comporta la reclusione da 18 mesi a 6 anni.
Dalla responsabilità penale non parrebbe, infine, restare indenne nemmeno quel commercialista che, per colmare le disattenzioni del proprio cliente, provvede a “completare” le sue schede carburanti prima della registrazione in contabilità: l’art. 11 del DL n. 201/2011 assimila, infatti, la produzione di documenti falsi, ovvero le risposte non veritiere all’Amministrazione finanziaria, ai casi di falsità nelle autocertificazioni. Le condotte penalmente perseguite dovrebbero quindi essere due: esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi e comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero.
Circa la prima ipotesi, chi emette o utilizza fatture per operazioni inesistenti potrebbe rispondere del nuovo reato per il solo fatto di averle esibite e/o trasmesse all’Amministrazione finanziaria. Dunque, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Si tratterebbe, nella maggior parte dei casi, di ipotesi di falsità punite con la reclusione, al massimo, fino a tre anni.
Un quadro, quello in precedenza delineato, che impone all’utilizzatore della scheda carburante la massima attenzione nella sua compilazione.

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lunedì 5 novembre 2012

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI SRL


Ai sensi del previgente art. 2484 comma 1 c.c. – ma il testo è stato trasfuso senza sostanziali modifiche nell’art. 2479-bis comma 1 c.c. – salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea della srl deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata “spedita” ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.
La Cassazione, nella sentenza n. 14770/2012, ha rimesso al Primo Presidente della Suprema Corte la valutazione circa l’opportunità di affidare alle Sezioni Unite la decisione sulla seguente questione: nel quadro normativo regolante la srl al momento della riunione assembleare (art. 2484 c.c. previgente e 2479-bis c.c. attuale) deve attribuirsi rilevanza, ai fini della validità ed efficacia della convocazione, alla sola spedizione dell’avviso al socio entro il termine fissato dall’atto costitutivo (o in difetto almeno otto giorni prima dell’adunanza) oppure deve reputarsi altresì rilevante – ed eventualmente in quali limiti – il fatto che l’avviso, spedito nel rispetto delle suddette condizioni, sia poi giunto a destinazione in tempo utile per consentire al socio la partecipazione all’assemblea?
I giudici di legittimità, infatti, sottolineano come, a fronte di numerosi interventi in materia da parte di dottrina e giurisprudenza di merito, le indicazioni fornite dalla Suprema Corte siano decisamente esigue. In particolare, mentre in una pronuncia del 1975 (n. 3587) si faceva discendere dal disposto dell’art. 2484 comma 1 c.c. una presunzione assoluta di conoscenza della convocazione da parte dei destinatari ove la spedizione fosse avvenuta secondo le prescrizioni dettate, la sentenza 15 luglio 2007 n. 15672, pur ribadendo il principio della spedizione, non afferma l’esistenza di una presunzione assoluta. In essa, piuttosto, presenta rilevanza il principio dell’esecuzione secondo buona fede del rapporto tra i soci e con la società medesima, giungendosi ad affermare l’irrilevanza dell’eventuale difetto di ricezione della convocazione da parte del socio ove ciò sia dipeso da cause imputabili al medesimo (che, nel caso di specie, aveva erroneamente indicato il proprio domicilio).
Nel caso esaminato da Cass. 14770/2012, peraltro, in una srl che richiedeva statutariamente la “spedizione” dell’avviso di convocazione 15 giorni prima della riunione, l’avviso di convocazione, “spedito” nei termini, da un lato, risultava “ricevuto” il giorno stesso della riunione assembleare, e, dall’altro, era stato preceduto dalla notifica di un ulteriore avviso, spedito violando la disposizione statutaria.
In relazione a tale ipotesi, quindi, occorre chiedersi se, una volta provata la tempestiva e regolare “spedizione” dell’avviso di convocazione nel domicilio indicato dal socio, quest’ultimo possa o non dimostrare di non aver ricevuto l’avviso (affatto o) in tempo utile per la sua partecipazione all’assemblea ovvero, in altre parole, se la presunzione di regolare convocazione possa essere vinta dal destinatario mediante allegazione e prova di circostanze idonee ad escluderla.
Ebbene, osserva la Suprema Corte, non sembra condurre verso la configurabilità di una presunzione assoluta il condivisibile convincimento – diffuso in dottrina e fatto proprio da Cass. 15672/2007 – secondo cui il disposto normativo risponderebbe all’esigenza di contemperare, da un lato, l’interesse del socio ad una corretta e tempestiva informazione preassembleare e, dall’altro, l’interesse della società a far ragionevole affidamento sulla validità della convocazione, e della deliberazione, sulla base di dati agevolmente reperibili e giustificabili. Non sembra, cioè, che realizzi un bilanciamento tra tali interessi il non consentire al socio di allegare e dimostrare che la convocazione è giunta a destinazione, per cause a lui non imputabili, in data successiva a quella in cui la riunione assembleare si è tenuta. D’altra parte, in tema di convocazione di assemblee condominiali, la giurisprudenza di legittimità ritiene che alla prova certa della spedizione mediante raccomandata consegua solo una presunzione semplice (cfr. Cass. 24 novembre 2004 n. 22133).
Strettamente correlate a tale questione, poi, risultano essere ulteriori profili. Ove, infatti, al quesito si dovesse rispondere affermativamente, occorrerebbe anche chiedersi se possa essere o meno demandato al prudente apprezzamento del giudice lo stabilire, di volta in volta, se l’intervallo tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la riunione assembleare risulti idoneo, in relazione alle materie all’ordine del giorno, a consentirgli la partecipazione “informata” all’assemblea; potere che non troverebbe fondamento nel dato normativo specifico (art. 2484 c.c. previgente e art. 2479-bis c.c. attuale), ma che potrebbe giustificarsi alla luce del principio generale di buona fede in senso oggettivo (ex art. 1375 c.c.). Inoltre, si dovrebbe valutare la possibilità o meno di attribuire rilevanza anche all’informazione acquisita, in tempo utile, dal socio, con un mezzo diverso dalla prescritta raccomandata spedita nel termine (come, nel caso di specie, accadeva con la notifica del secondo avviso).

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DICHIARAZIONE IMU VERSO UN'ULTERIORE PROROGA




In Commissione Bilancio è stato approvato un emendamento il quale avrebbe l'effetto di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione della dichiarazione IMU.
In particolare, sul Bollettino parlamentare sarebbe riportata la seguente modifica "le parole: '30 novembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni".

venerdì 2 novembre 2012

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI




AMBITO FISCALE
L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore del versamento all’Erario:
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.
        AMBITO DI APPLICAZIONE
 Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:
dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
        DECORRENZA
In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 .
Inoltre poiché la norma in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma.
Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.
       RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE
La responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Tale responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.
Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
       OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.
Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.
       SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE
Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se:
non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL’APPALTATORE E DAI
SUBAPPALTATORI
 L’attestazione dell’avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata attraverso un’asseverazione:
di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.
ovvero
in alternativa mediante una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/ subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione).
 Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve:
indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
 Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penale.
AMBITO CONTRIBUTIVO
Oltre agli adempimenti di cui sopra, si ricorda che rimane in vigore anche la precedente normativa relativa alla responsabilità solidale in ambito contributivo, e che di seguito si riepilogano.
L’art. 35 del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006 prevede una responsabilità solidale tra l’appaltatore e il subappaltatore “….per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti” a cui è tenuto il subappaltare.
L’art.21 c.28 del DL 5/2012 ha ora previsto che “in caso di appalto di opere o sevizi il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto, (e non come si temeva l’intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore del subappaltatore/appaltatore) nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’adempimento”.
LIMITI DELLA RESPONSABILITA’ IN SOLIDO
Tale responsabilità viene meno se l’appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante il corretto adempimento da parte del subappaltare degli obblighi previsti dal comma 28, ovvero:
- la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi che può essere rilasciata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” (c.d. DURC)
- la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (modelli F24)
- la regolarità nella corresponsione dei trattamenti retributivi (copia cedolini/bonifici bancari/ecc).