lunedì 14 gennaio 2013

DEDUZIONE IRAP: LEGGE DI STABILITA' 2013




La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", commi 484 e 485, ha incrementato le deduzioni IRAP, c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione, a decorrere dal 2014.
In particolare, per ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:
  • 7.500 euro ovvero, per le donne lavoratrici o di età inferiore a 35 anni, 13.500 euro;
  • 15.000 euro ovvero, per le donne lavoratrici o di età inferiore a 35 anni, 21.000 euro, c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Inoltre, è incrementata l'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, di cui all'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante a Snc, Sas e soggetti equiparati e persone fisiche imprenditori:
  • con un valore della produzione non superiore a euro 180.759,91, la deduzione è pari a 8.000 euro + 2.500 euro, e solo 8.000 euro per altri soggetti;
  • con un valore della produzione superiore a euro 180.759,91 ma non a euro 180.839,91, la deduzione è pari a 6.000 euro + 1.875 euro, e solo 6.000 euro per altri soggetti;
  • con un valore della produzione superiore a euro 180.839,91 ma non a euro 180.919,91, la deduzione è pari a 4.000 euro + 1.250 euro, e solo 4.000 euro per altri soggetti;
  • con un valore della produzione superiore a euro 180.919,91 ma non a euro 180.999,91, la deduzione è pari a 2.000 euro + 625 euro, e solo 2.000 euro per altri soggetti;
  •  con un valore della produzione superiore a euro 180.999,91 la deduzione non spetta.

venerdì 11 gennaio 2013

CHIARIMENTI SULLA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE



Con Risoluzione 10 gennaio 2013, n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° gennaio 2013 si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva della fattura che ne garantisca l'identificazione univoca.
A decorrere da tale data, il contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività, partendo dal numero 1 o dal numero successivo a quello dell'ultima fattura del 2012.
Nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente potrà continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare in quanto l'identificazione univoca è garantita dalla data (obbligatoria in fattura).

LA NUMERAZIONE UNIVOCA DELLE FATTURE: COME COMPORTARSI?


Tra le novità più discusse introdotte nell’art. 21 del decreto IVA dalla Legge di stabilità per il 2013 (Legge 228/2012), vi è l’obbligo di attribuzione al documento di un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, mentre precedentemente era previsto soltanto che la fattura fosse datata e numerata in ordine progressivo per anno solare.
Non si conosce ancora il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sul merito, ma in attesa di chiarimenti il consiglio che va per la maggiore è quello di numerare le fatture indicando anche l’anno di emissione (i.e. 1/2013, 2/2013, ecc. e poi 1/2014, 2/2014), ma ciò comporterebbe all’inizio di ogni nuovo anno la perdita della progressività numerica che, ribadiamo, non è più richiesta “per anno solare”, come prima, e, quindi non si dovrebbe interrompere.
Si potrebbe in alternativa all’anno accompagnare il numero con una lettera alfabetica per anno solare (i.e. 1/A, 2/A, ecc. per il 2013 e poi 1/B, 1/B ecc. per il 2014, e così via per 21 anni, o 26 se vogliamo usare anche le lettere straniere), ma non si risolverebbe il problema della progressività negli anni.
Si ricorda anche che il numero così composto dovrà apparire scritto nello stesso modo anche nel registro IVA e potrebbe confliggere con eventuali registri sezionali già in uso.
In alternativa, non essendo più prevista dal 2013 la numerazione progressiva per anno solare, si potrebbe continuare con la numerazione del 2012 praticamente all’infinito, senza soluzione di continuità, anche se le case di software hanno già avuto modo di affermare che ciò potrebbe avere impatti molto pesanti.

Un’ultima considerazione. Forse il problema della numerazione non è poi così urgente come si potrebbe pensare, perché la norma entra in vigore il 01.01.2013 e fino al 31 dicembre dell’anno scorso vigeva la regola della numerazione progressiva per anno solare e ci sono sempre stati numeri uguali in ognuno degli anni precedenti, differenziati solo dalla data del documento.
Ciò potrebbe far supporre che è solo dalle fatture emesse di quest’anno che il problema si pone e che non debba essere operato un confronto con la numerazione del 2012 e anni precedenti per verificare la sussistenza dell’unicità del numero.
Forse basterebbe ripartire dal numero uno (che sarebbe il primo della nuova numerazione progressiva univoca) e porsi il problema l’anno prossimo, lasciando le fatture precedenti al loro destino e alle vecchie regole!! Se questa fosse l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, si confermerebbe valido qualunque sistema fosse già stato adottato dall’impresa nei primi giorni dell’anno, evitando di dover rincorrere fatture già emesse per cambiare il tipo di numerazione.

giovedì 10 gennaio 2013

CASSETTO PREVIDENZIALE PER I COMMITTENTI DELLA GESTIONE SEPARATA



L'INPS, con il Messaggio n. 224 del 4 gennaio 2013, rende noto che dal 31 dicembre 2012, è disponibile, nei "Servizi on line", il Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata.
Tale applicativo consente di:
  • visualizzare la posizione anagrafica dell'azienda;
  • accedere, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, alla lista dei collaboratori;
  • visualizzare, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, tutte le denunce Emens presentate;
  • visualizzare, limitatamente al delegato, le denunce Emens da lui inviate;
  • visualizzare il riepilogo dei versamenti effettuati;
  •  gestire l'attività di delega all'accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe.

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITA'



La Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", commi 481 e 482, ha introdotto "una speciale agevolazione" per la proroga dall'1.1 al 31.12.2013 delle misure, introdotte dal D.L. n. 93/2008, al fine di agevolare l'incremento della produttività del lavoro, le cui modalità attuative saranno definite da un apposito DPCM entro il 15.01.2013.
Le medesime misure saranno applicabili, con le stesse modalità, anche per il periodo 1.1 - 31.12.2014 entro il limite massimo di euro 800 milioni. In tal caso, il termine per l'emanazione del DPCM è fissato al 15.1.2014.

mercoledì 9 gennaio 2013

SICUREZZA SUL LAVORO: PROROGA VALIDITA' AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE RISCHI


Il termine di validità delle autocertificazioni è stato recentemente modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 (cd Legge di Stabilità) ed è slittato al 30 giugno 2013.
Chi nel frattempo abbia adottato un documento di valutazione dei rischi (DVR) non dovrà tenere conto della nuova scadenza, avendo già positivamente ottemperato all'obbligo.
Si ricorda che l'autocertificazione della valutazione dei rischi è valida solo per le aziende fino a 10 lavoratori.