lunedì 28 ottobre 2013

SPESOMETRO: E' PRONTO IL SOFTWARE PER L'INVIO DEI DATI

 
E' disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software (versione 1.0.0. del 25 ottobre 2013) per la compilazione del “modello di comunicazione polivalente” che consente di inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, da utilizzare assieme al modulo di controllo per la verifica della conformità dei file da trasmettere.
Si ricorda che la scadenza dello spesometro, per le comunicazioni relative al 2012, è prevista per il 12 novembre per i contribuenti “mensili”, e per il 21 novembre per tutti gli altri soggetti obbligati all'invio dei dati.
 

ACCONTI 2013, IL CALCOLO DA FARE ENTRO IL 2 DICEMBRE


Ai fini del calcolo del secondo acconto delle imposte dirette, in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre quest'anno cade di sabato) occorre ricordare alcune recenti disposizioni che impattano sul periodo 2013, e quindi sul calcolo degli acconti. Prima fra tutte l'incremento delle percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico, per effetto dell'art. 11 del D.l. 76/2013. Per l'Irpef si passa dal 99% al 100%, e si tratta di un incremento a regime, mentre per l'Ires si passa dal 100 al 101%, con effetto solo sugli acconti 2013. I versamenti quindi saranno pari alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato dell'eventuale prima rata. Sui maggiori importi dovuti, per effetto delle nuove percentuali, non dovranno essere corrisposti interessi. Si dovrà poi tener conto della stretta alla deducibilità dei costi auto, passata al 20%, e al 70% per le auto in uso promiscuo al dipendente. A favore del contribuente si dovrà considerare l'abbattimento dell'aliquota della cedolare secca, che passa dal 19 al 15%. Infine si dovrà considerare la nuova misura di tassazione per il triennio 2013-2015 per i redditi agricoli e dominicali, soggetti ad una "doppia" rivalutazione della rendita catastale: prima quella dell'80% o 70%, rispettivamente per il reddito dominicale e il reddito agrario, e poi una seconda del 15%, ad eccezione dei redditi provenienti da terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, per i quali la rivalutazione è al 5 per cento.

http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17116-acconti-2013-il-calcolo-da-fare-entro-il-2-dicembre.html

lunedì 21 ottobre 2013

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: AVVISI BONARI PER CHI NON E' IN REGOLA CON I VERSAMENTI

Sono disponibili on line, all’interno del Cassetto previdenziale, le comunicazioni dell'INPS agli assicurati iscritti alla Gestione Artigiani e commercianti per gli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013
L'INPS ha annunciato la formazione degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.
Viene precisato dall'INPS quanto segue:
· in caso di effettuato pagamento: l'interessato puo' comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento
· in caso di mancato pagamento: l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Entro la data del 21 ottobre 2013 dette comunicazioni verranno messe a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti; la visualizzazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e selezionando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:
· Posizione assicurativa : Avvisi bonari;
· Comunicazione bidirezionale: Avvisi bonari.
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.
Contestualmente sarà anche inviata un email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

http://www.ipsoa.it/Lavoro/artigiani_e_commercianti_avvisi_bonari_per_chi_non_e_in_regola_con_i_versamenti_id1144738_art.aspx 

lunedì 7 ottobre 2013

ACCISE, VARIAZIONE DI ALIQUOTE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota protocollo n. RU 113220 del 1° ottobre scorso, ha informato della variazione di aliquote di alcune accise. In particolare, a seguito del D.L. n. 104/2013, è stata prevista una variazione in aumento delle aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico a decorrere dal 10 ottobre 2013: birra da € 2,35 a € 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi da € 68,51 a € 77,53 per ettolitro; alcole etilico da € 800,01 a € 905,51 per ettolitro anidro. Per effetto del D.L. n. 69/2013, a decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è stata prevista l’applicazione di un'aliquota ridotta di accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra: per il 2013, l’accisa è pari a € 25 per 1.000 litri, a condizione che venga rispettata la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

lunedì 30 settembre 2013

SCATTA DOMANI L'AUMENTO DELL'IVA AL 22%

Da domani, 1° ottobre 2013, entra in vigore l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013).
Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).
A differenza del precedente aumento, disposto dal DL n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, quello attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall’inizio del mese di ottobre, con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell’imposta relativa al mese di settembre e per quella afferente il terzo trimestre 2013.
Tuttavia, il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Tale disposizione, infatti, regola l’esigibilità dell’IVA, prevedendo differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.
Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%.
Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle cessioni di beni mobili, per le quali l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.
Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità dell’imposta. Sul punto, si ricorda che la circolare n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all’atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l’operazione, emesso del prestatore non residente.
A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
L’art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all’emissione di note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell’operazione principale effettuata in precedenza.
Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un’operazione già effettuata, il regime IVA di tale modifica è “schiavo” del trattamento fiscale cui è stata assoggettata l’operazione originaria. Pertanto, se all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente al 1° ottobre 2013.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_435826.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_435826.aspx&utm_campaign=articolo 

mercoledì 25 settembre 2013

AUMENTO ACCISE BENZINA PER SCONGIURARE L'AUMENTO DELL'IVA DA OTTOBRE

Per garantire il miliardo necessario per la proroga fino a fine anno della sterilizzazione dell'aliquota Iva del 21%, il Ministero dell'Economia potrebbe mettere in campo l'aumento delle accise sui carburanti. La discussione sull'aumento dell'IVA al 22% o meno dal 1° ottobre andrà avanti fino al Consiglio dei Ministri di venerdì. In ogni caso, anche nel caso in cui si pensasse all'opzione-benzina, l'Iva aumenterebbe comunque dal 2014, anche se con una diversa calibratura del paniere tra le aliquote per effettuare una mini-riforma che sarà inserita nella Legge di Stabilità 2014.
 

lunedì 2 settembre 2013

PUBBLICATO IL DECRETO SULL'IMU, CON ALCUNE SORPRESE

E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto il D.L. n. 102/2013, che conferma l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d'imposta 2013. Non devono pagare la rata le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. Dal 2014, inoltre, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita saranno del tutto esenti dall'IMU fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013. Già a partire dal periodo d'imposta 2013, infine, la cedolare secca sugli affitti con contratti “a canone concordato” sarà ridotta dal 19% al 15%.
Salta, invece, almeno per ora, la deducibilità al 50% dall'Ires e dall'Irpef dell'IMU pagata da imprese e professionisti. Il tetto massimo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19% sui premi assicurativi (rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000, scende da 1.291,14 a 630 euro già per l’anno 2013, con un'ulteriore riduzione a 230 euro a decorrere dal 2014.