giovedì 17 aprile 2014

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI: CAMBIANO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa andranno effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
I nuovi termini di trasmissione sono contenuti nel provvedimento del 16 aprile, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica la scadenza del 30 aprile, precedentemente fissata dal provvedimento del 2 agosto 2013.

Chi deve effettuare la comunicazione
Questi i contribuenti interessati dall’adempimento e l’oggetto della comunicazione:
  • coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno d’imposta precedente, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro
  • coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all’anno d’imposta precedente. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
La previsione di trenta giorni successivi rispetto al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi consente l’utilizzo di elementi che al momento della dichiarazione hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per coloro che ricevono in godimento beni aziendali, e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i concedenti i beni in godimento.
La soluzione adottata, inoltre, consente di evitare la concentrazione in un’unica scadenza dell’adempimento dichiarativo e di quello comunicativo.

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/comunicazione-dei-beni-ai-socicambiano-termini-presentazione 

martedì 1 aprile 2014

VISURE CATASTALI ON LINE E GRATIS PER TUTTI

A partire da ieri 31 marzo, tutti i contribuenti titolari di immobili, attraverso la registrazione ai canali telematici Entratel e Fisconline e accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate possono consultare gratuitamente i dati relativi a tali immobili e la rendita, oltre che vedere la planimetria della propria casa o la mappa dei terreni, senza doversi più recare presso l’ufficio provinciale – Territorio competente. La consultazione è valida per gli immobili presenti sul territorio nazionale, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano e delle zone in cui vige il sistema tavolare. Questo nuovo servizio, realizzato a seguito del provvedimento dello scorso 4 marzo, estende una funzione già attiva sul sito delle Entrate, ma finora limitata ai dati catastali più essenziali.

http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17867-visure-catastali-on-line-e-gratis-per-tutti.html

RIMBORSI OLTRE 4 MILA EURO: MEGLIO FERMARSI SOTTO LA SOGLIA

L’articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013 (finanziaria 2014), ha previsto che, nel caso di rimborsi complessivamente superiori a 4 mila euro emergenti dalla dichiarazione modello 730, l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un controllo preventivo. Solo dopo detto riscontro, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla scadenza della presentazione dei 730 ovvero, in caso di presentazione successiva, entro sei mesi dalla stessa presentazione, la medesima Agenzia procederà, ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della Legge 27 n. 147/2013, a effettuare il rimborso. Il sostituto d’imposta è, invece, esonerato in tale ipotesi dall’effettuazione del conguaglio così come disciplinato all’articolo 19 del Dm n.164 del 31 maggio 1999. Ovviamente trattasi di controlli dedicati al rimborso e pertanto non è pregiudicata l’ulteriore azione di accertamento.
La norma è chiara in ordine alle condizioni da dover verificare: l’importo richiesto a rimborso deve derivare, anche parzialmente, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. L’Agenzia delle Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non rilevino anomalie, provvederà all’erogazione della somma complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del CAF-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato l’assistenza fiscale.
Sul tema in occasione di “telefisco” sono giunti degli importanti chiarimenti, che velocemente riassumiamo:
  • ai fini della verifica del limite di 4mila euro rileva l’importo complessivo del rimborso. Dunque non interessa che i carichi di famiglia, ad esempio, siano pari a 800 euro. Rileva la presenza, nell’importo richiesto a rimborso, anche dei carichi di famiglia;
  • anche in assenza di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un’eccedenza d’imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4mila euro sarà oggetto di controllo preventivo;
  • nel caso di compensazione delle imposte non gestite nel 730  e avvenute mediante il modello F24, gli importi compensati non risulteranno come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto non rilevano ai fini della verifica dei 4mila euro;
  • in presenza di rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato il quadro “Familiari a carico” e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi  sono effettuati dai sostituti d’imposta secondo le ordinarie modalità.
Descritta la disposizione e i relativi primi chiarimenti, è utile effettuare qualche osservazione. È evidente che il contribuente potrebbe avere interesse al pagamento mediante sostituto piuttosto che attendere il controllo dell’Agenzia delle Entrate e la relativa tempistica. Peraltro, tale controllo non sembra essere caratterizzato da un termine “perentorio” e posto che i rimborsi comunque saranno effettuati dall’Agenzia solo “al termine delle operazioni di controllo preventivo”, il rischio concreto è che passi molto tempo prima di avere la disponibilità monetaria.
Cosa fare? Non sembra assolutamente il caso di transitare alla dichiarazione dei redditi “Unico PF”, posto che comunque il credito richiesto a rimborso risentirebbe dei relativi “tempi biblici” di pagamento. Il primo “escamotage”, che francamente non piace molto, è quello di produrre una dichiarazione con un credito “entro i limiti”, magari “dimenticando” degli oneri deducibili e/o detraibili e poi provvedere alla dichiarazione integrativa a favore, ovviamente dopo che il sostituto ha provveduto all’erogazione del rimborso. È evidente però che simili “intuizioni” potrebbero lasciare quantomeno perplessa l’amministrazione finanziaria, con conseguenze non conosciute. Diversa è invece l’alternativa di “rinunciare” ad una parte del credito. Spieghiamo meglio il concetto. Se il contribuente è già attestato a 4.009,00 euro di credito, è conscio che non avrà l’immediato rimborso. Come scendere sotto soglia? Un vaglio può essere fatto in ordine alle spese da far confluire nel quadro E. Deve trattarsi, però, di spese non conosciute dall’amministrazione finanziaria, che come è noto ha già una serie di informazioni, dagli interessi pagati sui mutui ai contributi previdenziali, transitando per le diverse tipologie di assicurazione/previdenze complementari esistenti. Diverso è il discorso, ad esempio, per gli scontrini farmaceutici: nel nostro esempio, se il contribuente “decide” che 100,00 euro di spese mediche “in realtà” non hanno i requisiti della detrazione, ecco che l’ammontare del credito si riduce a 3.990,00 euro, totalmente rimborsabile dal sostituto.
Infine, l’ultima soluzione che si offre è di gestire diversamente i carichi di famiglia e le spese detraibili sostenute per i familiari. Sul tema è anzitutto importante precisare che la norma richiama testualmente “la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”; l’Agenzia delle Entrate, invece, ha fatto riferimento alla compilazione del prospetto dei familiari a carico, a mio modesto avviso errando. Il prospetto, infatti, può risultare compilato anche senza attribuzione di detrazioni e pertanto in questo caso non dovrebbe sussistere la condizione normativa richiesta. Della serie, se un coniuge ha troppo credito, può decidere di far transitare le detrazioni per i familiari a vantaggio del coniuge con reddito più elevato. O addirittura, nel caso dei separati, il coniuge affidatario può decidere di attribuire la detrazione all’altro e farsi corrispondere un importo in denaro. Con queste soluzioni, si elimina in toto la condizione normativa (salvo l’esistenza di crediti da precedenti dichiarazioni) e si ottiene il rimborso. Oppure può decidersi, per evitare di perdere qualcosa in termini di detrazioni per familiari (infatti, “spostando” il carico di famiglia a favore di chi ha reddito maggiore diminuisce la detrazione spettante), di modificare la percentuale di ripartizione delle spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico. Si pensi sempre alle spese mediche: nulla vieta che il nostro contribuente, che deve diminuire di 19,00 euro il suo credito, in riferimento ad una spesa intestata alla figlia e pari a 200,00 euro, inizialmente imputata al 50% tra i coniugi, scriva di suo pugno che l’intero importo è stato pagato solo dalla moglie. Operando in tal modo, diminuisce di 100,00 euro le sue spese ed ottiene “l’ambita” riduzione di 19,00 euro. Insomma, le vie di “fuga” indolori esistono ed in tempi di “vacche magre”, portare a casa subito un bel rimborso non è affatto da disprezzare.

giovedì 13 marzo 2014

PIANO CASA: CEDOLARE SECCA RIDOTTA DAL 19% AL 10% DAL 1° MAGGIO 2014


Per chi ha già stipulato un contratto convenzionato, la nuova aliquota si tradurrà in un risparmio d'imposta del 5%, nell'ordine dei 180 euro all'anno per un canone mensile di 300 euro.
Per chi si trova a dover siglare una nuova locazione, invece, la riduzione del prelievo imporrà di rifare da zero le valutazioni di convenienza, ponendosi due questioni:
- conviene di più la tassazione ordinaria o la cedolare?
- è preferibilel'affitto libero o quello concordato?
Ma andiamo per gradi: vediamo le novità del 2013 e su che reddito va calcolata la cedolare secca. Dopo tali osservazioni, diventa più facile capire quali scelte effettuare.

La cedolare secca - Il Legislatore con l’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha introdotto a decorrere dal 2011 la c.d. “cedolare secca”.
Il nuovo regime di tassazione “alternativo”,rispetto a quello ordinario IRPEF, è riservato alle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.

L’opzione ancor più vantaggiosa nel 2013 rispetto al 2012 - L’opzione per la cedolare secca, già in linea generale più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria, dal 2013 presenta ulteriori vantaggi per il contribuente; in particolare:
- l’articolo 4, D.L. n. 102/2013 ha previsto la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato, che passa dal 19% al 15%;
- l’articolo 4, comma 74, Legge n. 92/2012 ha ridotto la differenza tra base imponibile in caso di cedolare secca (100%) e in caso di tassazione ordinaria (nel 2013 si passa dall’85% al 95%).

Il reddito imponibile - L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero canone di locazione se questo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%: in caso contrario il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalutata.
Il mancato riferimento al comma 4-bis dell’art. 37, TUIR comporta, infatti, che per determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari a:
- al5% per i contratti di locazione in generale;
- al25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano);
- al5% per i contratti a canone convenzionato (più un’ulteriore deduzione del 30%);
- al 35% per gli immobili di interesse storico artistico.
La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di locazione per i quali il locatore ha esercitato l’opzione per il nuovo sistema di tassazione. Pertanto, nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi redditi fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedolare secca e redditi fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali.

Conclusioni - Dunque, grazie alle novità del 2013, la cedolare conviene a tutti, anche a chi ha redditi bassi,a meno che il proprietario non abbia grandi detrazioni fiscali.
Più complicato, invece, è comprendere se sia migliore il contratto libero o concordato.
Chi firma un contratto a canone concordato accetta di incassare una cifra inferiore ai valori di mercato, ma paga anche tasse ridotte sul reddito da locazione. Si tratta di capire, quindi, se lo sconto sulla cedolare è sufficiente a compensare la riduzione di canone.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/piano-casa-la-cedolare-secca-ridotta-dal-19-al-10-dal-1-maggio-2014,3,20272 

giovedì 13 febbraio 2014

"NUOVA SABATINI": AL VIA LE AGEVOLAZIONI




Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare di attuazione per la concessione e l’erogazione del contributo della “Nuova Sabatini”. Diventano così operativi gli incentivi alle Pmi per l'acquisto o il leasing di macchinari e impianti.

Le Pmi potranno presentare le domande a partire dal 31 marzo 2014.

Sono finanziabili gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Gli investimenti ammissibili possono riguardare strutture produttive esistenti o da impiantare, da avviare successivamente alla richiesta di finanziamento e conclusi entro il periodo di preammortamento (o pre-locazione) di massimo 12 mesi.
Non sono ammissibili investimenti di importo inferiore a 500 euro Iva esclusa.

L'intervento, finalizzato ad agevolare l'accesso al credito, consiste nella concessione di finanziamenti agevolati fino al 100% dei costi ammissibili e di importo compreso tra un minimo 20.000 e 2 milioni di euro.
Il contributo in favore delle Pmi è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per massimo cinque anni.

I finanziamenti potranno essere concessi dagli istituti di credito convenzionati, fino al 31 dicembre 2016.

Inoltre, le Pmi avranno la possibilità di beneficiare – con priorità d’accesso – della garanzia del “Fondo Centrale”, fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

NESSUN TAGLIO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

Il D.l. 4/2014, contenente la disciplina della “voluntary disclosure”, e recentemente pubblicato sulla G.U., ha abrogato una disposizione importante contenuta nella finanziaria 2014, che prevedeva la riduzione della detrazione Irpef del 19% nelle seguenti misure:  al 18% per il 2013 (con effetto retroattivo);  al 17% per il 2014. Grazie a quest'ultimo intervento, pertanto, la detrazione Irpef del 19% resta invariata.

lunedì 10 febbraio 2014

TELEFISCO CONFERMA LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE L'F24 PRIMA DELL'INVIO DI UNICO



Premessa – L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Durante Telefisco 2014 i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che la compensazione può essere effettuata prima della presentazione della dichiarazione del redditi (munita di visto).

Legge di stabilità – La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti Iva.

Visto – In particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità 2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef e Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando cioè l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

Presentazione - Per quanto riguarda il credito Iva, l’utilizzo superiore a € 5.000 è consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva. È dunque necessario che la dichiarazione Iva sia inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la compensazione. Inoltre, qualora il credito utilizzato superi il limite di € 15.000, è necessario che la dichiarazione Iva sia munita di visto di conformità. Per consentire la compensazione, è stata concessa la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in via autonoma a partire dal primo febbraio di ogni anno.

Unico – Alla luce di tale particolare procedura da rispettare in caso di compensazione del credito Iva in occasione di Telefisco 2014 è stato chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano comunque subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato.

Agenzia delle Entrate – A tale domanda l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “a differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro, per i quali la disposizione prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione”. In sostanza diversamente dalle regole Iva, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto.

http://www.fiscal-focus.info/fisco/compensazione-prima-dell-invio,3,19722