mercoledì 27 agosto 2014

INARCASSA: SUL FATTURATO ESTERO NESSUN CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E' stato approvata la modifica al regolamento Inarcassa che esclude il fatturato estero dalla base sui cui calcolare il contributo integrativo del 4%

Il 7 agosto il ministero del lavoro ha approvato la delibera della Cassa di previdenza di ingegneri e architetti liberi professionisti, con cui si stabilisce che i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis del D.p.r. 633/72 non rientrano nel volume d'affari professionali complessivo ai fini Iva. Su tali corrispettivi, dunque, non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa. La norma è stata introdotta per risolvere un problema derivante dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) secondo cui è obbligatorio emettere fattura anche per prestazioni e cessioni non territoriali effettuate nei confronti di committenti che versano l'imposta in un altro Stato Ue, e per tute le operazioni fuori dall'Unione Europea. Il consiglio di amministrazione di Inarcassa aveva approvato la proposta di modifica ancora a fine febbraio, ma il ministero ha dato il via libera solo ad agosto.
 

CARTELLE DI PAGAMENTO: VIA PEC ANCHE PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Diventa sempre più importante controllare costantemente la propria casella Pec: con il comunicato stampa del 26 agosto Equitalia annuncia infatti che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Quella che può essere vista come una semplificazione (in quanto tutti i contribuenti possono così verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia con indicazione esatta del giorno e ora della notifica), rischia tuttavia di rappresentare un reale problema ove la casella Pec non sia correttamente gestita dall’imprenditore.

Le semplificazioni
- Equitalia coglie l’occasione per passare in rassegna le principali semplificazioni per i contribuenti che sono state recentemente introdotte.

In prima fila, come appare ovvio, è presente la rateizzazione degli importi.
Con il comunicato stampa di ieri si ricorda che per debiti fino a 50 mila euro è sufficiente una semplice domanda senza aggiungere altri documenti ed, inoltre, in presenza di particolari condizioni previste dalla legge si può ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni, prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle.

Viene inoltre ricordato che, per chi vanta dei crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione, è possibile procedere alla compensazione degli importi rivolgendosi a Equitalia per tutta l’assistenza necessaria.

Tra le semplificazioni viene inoltre richiamata, da ultimo, la possibilità di richiedere la sospensione della riscossione direttamente ad Equitalia nel caso in cui si ritenga che gli importi richiesti dagli enti creditori non siano dovuti.
In tal caso è lo stesso Agente della riscossione a farsi carico di inoltrare all’ente creditore la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.

Le tutele -
Non solo semplificazioni; anche le tutele del contribuente svolgono un ruolo essenziale e vengono quindi richiamate nel comunicato in oggetto.

A tal proposito, Equitalia coglie l’occasione per ricordare come sia impedito il fermo amministrativo per i veicoli che rappresentano beni strumentali, necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Importanti sono inoltre le tutele poste a favore dei contribuenti con riferimento al patrimonio immobiliare: viene richiamato infatti il limite minimo di 20 mila euro (al di sotto del quale non è possibile iscrivere ipoteca), precisando che non è comunque consentito pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede, mentre è possibile procedere sugli altri immobili solo per debiti elevati, superiori a 120 mila euro.

Anche nel caso di azioni su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede per gradi (da un decimo a un quinto), salvaguardando in tal modo le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica.
Inoltre, nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è comunque possibile includere l’ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/cartelle-di-pagamento-via-pec-anche-per-gli-imprenditori-individuali,3,22995

DARE & AVERE: DUE NUOVE GUIDE SU RISCOSSIONE E RIMBORSI FISCALI

Pagare troppo o troppo poco. Due situazioni con cui spesso i contribuenti si trovano a fare i conti, quando si tratta di imposte. Districarsi fra gli adempimenti e le scadenze non è sempre facile e, proprio per orientare anche i non addetti ai lavori a una corretta interpretazione della loro posizione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione "L'Agenzia informa", fresca di restyling, due nuove guide: "Il rimborso delle imposte" e "Cartelle di pagamento e mezzi riscossione coattiva". I vademecum spiegano, con un linguaggio semplice e chiaro, cosa fare quando si è versato troppo all'Erario e come regolare i rapporti con la società di riscossione, con particolare attenzione alle più recenti novità introdotte dalla normativa.

Il Fisco ti rimborsa: come e perché
Il contribuente ha versato più del dovuto? Ha diritto a essere rimborsato. La nuova guida dell'Agenzia chiarisce come, distinguendo il caso in cui il rimborso venga chiesto direttamente in dichiarazione (modello 730 o Unico), da quello in cui l'innesco arriva da una motivata domanda presentata dal contribuente agli uffici delle Entrate. E segnala un'importante novità: per i modelli 730, presentati a partire dal 2014, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro (legge 147/2013).

La guida dedica, inoltre, un approfondimento alle modalità di erogazione del rimborso, soffermandosi in particolare sull'accredito in conto corrente. È la via più agevole e sicura per il contribuente: basta comunicare all'Agenzia il proprio codice Iban tramite un'applicazione disponibile sul sito web e il gioco è fatto. Ma attenzione! L'Agenzia non accetta Iban per posta, mail o via pec. Richieste di questo tipo sono presumibilmente tentativi di truffa, da segnalare immediatamente agli organi di polizia o alla stessa Agenzia.

L'ultima parte del vademecum è una sorta di bussola per i contribuenti che si trovano a dover gestire casi particolari, collegati all'erogazione del rimborso. Ad esempio, l'Agenzia spiega cosa fare se è scaduto il termine per riscuotere la somma alle Poste, se il destinatario è deceduto, se ci sono errori nell'accredito o nel calcolo del rimborso. Una risposta per ogni situazione.

La riscossione caso per caso
Cosa succede se il contribuente non paga spontaneamente le imposte dovute? Che l'Agenzia delle Entrate, tramite Equitalia, procede alla riscossione coattiva. La nuova guida chiarisce quali sono le modalità con cui avviene e quali sono gli strumenti pensati per agevolare i cittadini che devono regolarizzare la loro posizione.

Nella prima parte del manuale viene illustrato il "ciclo di vita" della cartella di pagamento: dall'iscrizione a ruolo delle somme dovute (il ruolo altro non è che un elenco dei debitori) alla predisposizione e notifica della cartella; dai canali attraverso cui informarsi sulla propria situazione debitoria - primo fra tutti, il servizio on line "Estratto conto" - alla richiesta di sospensione. Particolare attenzione è dedicata alla possibilità di pagare le somme tramite un piano di rateazione ordinario (72 rate mensili) o straordinario (120 rate). Quest'ultimo, di più recente introduzione, è stato pensato per offrire una maggiore tutela ai contribuenti in un periodo di congiuntura economica sfavorevole e può essere, infatti, richiesto quando ci si trova in un momento di grave e comprovata difficoltà.

Aggiornato agli ultimi interventi legislativi il focus sulla compensazione tra cartelle e crediti di imposta, che spiega come e quando è possibile avvalersi di questa opportunità.

La guida si chiude con la sezione dedicata alla riscossione coattiva dei tributi, chiarendo come vengono calcolati gli interessi in caso di mancato pagamento e illustrando le procedure cautelari e quelle esecutive, che l'Agente della riscossione può attivare per il recupero forzato delle imposte a debito.

Le nuove guide su rimborsi e riscossione si aggiungono alle altre pubblicazioni disponibili dalla scorsa settimana nella rinnovata sezione "L'Agenzia informa" del sito delle Entrate: due strumenti in più nella "cassetta degli attrezzi" messi a disposizione dei contribuenti per accompagnarli nei passaggi chiave del loro rapporto con il Fisco.
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/dare-avere-due-nuove-guidesu-riscossione-e-rimborsi-fiscali

martedì 5 agosto 2014

ANCORA RITARDI PER LA TASI?

Prepariamoci al caos anche in occasione della seconda scadenza della Tasi; il 16 ottobre 2014 è la data di riferimento per versare il tributo, relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale e il 16 dicembre quella per le abitazioni principali e relative pertinenze.
Tuttavia, moltissimi Comuni sono in ritardo con l’emanazione delle delibere e saranno costretti a chiedere ai propri contribuenti, il versamento del tributo ad aliquota standard, senza detrazioni per l'abitazione principale.
A tali conclusioni si giunge verificando il censimento ufficiale delle delibere approvate dai sindaci. Oggi il dipartimento Finanze ne annovera 2.905, circa 727 in più rispetto a quelle approvate prima dell’acconto del 16 giugno 2014; ne mancano all'appello circa 5.000, il 60% del totale.

Qualora le delibere non arrivino in tempo, si pagherà con l'aliquota standard dell'1 per mille, agevolando così gli immobili di lusso, che pagheranno poco, ma pessima per le abitazioni più modeste, che non hanno mai pagato l'Imu ma verseranno la Tasi perché gli standard non prevedono detrazioni.

Dopo la proroga decisa con il c.d. decreto “bonus Irpef”, la nuova scadenza per i comuni sarà mercoledì 10 settembre 2014: entro tale data dovranno inviare le loro decisioni al dipartimento Finanze, che dovrà pubblicarle entro il 18 settembre 2014 se supereranno un rapido "esame" di legittimità.
Prima dell'approvazione in Consiglio, che deve avvenire entro il 10 settembre 2014, vanno prese le decisioni fiscali almeno nei 20 giorni precedenti, per consentire ai consiglieri i termini ordinari per l'analisi delle decisioni da votare.
Viste le ferie estive, tali misure fiscali dovrebbero essere delineate in queste settimane, ma in molti casi non è avvenuto.

I chiarimenti del Ministero sulle aliquote - Tale panorama viene complicato dai chiarimenti forniti dal Ministero la scorsa settimana sulle corrette modalità per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille, che va a finanziare gli sconti sull'abitazione principale.
La circolare sostanzialmente suddivide gli immobili in due tipologie:
- quelli esenti dall'Imu (le abitazioni principali non di pregio – accatastate in categorie diverse da 1/1 – A/8 – A/9)
- e quelli in cui la Tasi si accompagna alla vecchia imposta (tutti gli altri immobili)
e chiarisce che l'aliquota aggiuntiva dello 0,8% può essere spalmata su queste due categorie purché non si superi lo 0,8 per mille complessivo.
Alcune delibere hanno incluso erroneamente nella stessa categoria le abitazioni principali e gli altri fabbricati; per evitare contenziosi, dovranno, quindi, rivedere le aliquote già deliberate.
In generale, poi, molti Comuni potrebbero essere spinti a rivedere le proprie aliquote per conservare gli equilibri di bilancio, già precari grazie ai tagli dei fondi 2014 e che verranno ancor più ridotti quando la nuova spending review (contenuta nel decreto del c.d. «bonus Irpef»), verrà definita, proprio in questi giorni.

Tari con scadenze in libertà – La Tari, componente della IUC, dedicata al servizio di igiene urbana che sostituisce la Tares, la Tarsu e la Tia, è invece, caratterizzata da una variabilità assoluta. Federconsumatori hanno già reso disponibili le proprie indagini: per una famiglia di tre persone che abitano in 100 mq. Il tributo oscilla dai 532 euro di Cagliari ai 136 di Cremona.
Aumenta il tributo rispetto lo scorso anno nei capoluoghi di provincia come Lodi (24%), Brescia e Frosinone (+17%), cala a Reggio Emilia e Cremona, dove la Tari per la famiglia-tipo si attiene su un 20% in meno rispetto all'anno scorso.
http://www.fiscal-focus.info/s-o-s-imu-tasi-tari/ancora-ritardi-per-la-tasi,3,22791

giovedì 31 luglio 2014

PER L'INVIO DEL 770 C'E' TEMPO FINO AL 19 SETTEMBRE


testo alternativo per immagine
I sostituti d’imposta avranno più tempo per assolvere l’adempimento riguardante il modello 770/2014. Slitta dal 31 luglio al 19 settembre, infatti, la data fissata per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, sia del modello ordinario sia di quello semplificato. A renderlo noto, Il Mef con un comunicato stampa di oggi.

Il differimento dei termini è contenuto nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri per andare incontro alle esigenze manifestate dalle categorie professionali che, entro l’ultimo giorno di luglio, devono far fronte a numerosi impegni per adempimenti fiscali, per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/l-invio-del-modello-770c-e-tempo-fino-al-19-settembre

giovedì 19 giugno 2014

DICHIARAZIONE IMU: INVIO ENTRO IL 30 GIUGNO


La lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35/2013 ha modificato il comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla presentazione della dichiarazione IMU, laddove sono presenti le parole “novanta giorni dalla data”. Pertanto, il primo e l’ultimo periodo del comma 12-ter presentano la seguente formulazione: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […]
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni
”.
Tale modifica normativa trovava il suo scopo nel tentare di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e di risolvere i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero trovato soluzione.

Dunque, per le variazioni intervenute o per l’inizio del possesso nel 2013, la Dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2014.

Chi deve presentare la Dichiarazione IMU? La Dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi:
1) qualora gli immobili godano di riduzioni d’imposta;
2) nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Casi particolari

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011), purché sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile, laddovel’inagibilità consiste in:
- un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
- o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione.
Nel modello ministeriale definitivo è stata eliminata rispetto alla versione in bozza la frase: “Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che i comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione”.

Fabbricati di interesse storico o artistico - La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011), ma solo per quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.

http://www.fiscal-focus.info/s-o-s-imu-tasi-tari/dichiarazione-imu-invio-entro-il-30-giugno,3,22007

sabato 14 giugno 2014

PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI


Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e' stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Contribuenti interessati Tipologia di versamenti Vecchia scadenza Nuova scadenza Scadenza con interessi
Contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore
 
Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dichiarazione Irap e dichiarazione unificata annuale 16 giugno 2014 7 luglio 2014 Dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0145.html