venerdì 15 aprile 2016

CANONE RAI: CHIARIMENTI NELL FAQ DELLE ENTRATE

Si riportano le FAQ del 22.03.2016

L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.
Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it. La dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresi presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat -c.p.22 Torino- per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.
Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.

Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace?
La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.
Chi può presentare la dichiarazione di non detenzione?
Possono presentare la dichiarazione di non detenzione i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.
Come si deve presentare la dichiarazione di non detenzione?
Si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale
Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non conformi dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata mediante raccomandata dal 1 maggio al 30 giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
  • dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio del’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica
Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detenga alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016 oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.
Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

venerdì 11 marzo 2016

BONUS STRUMENTI MUSICALI

Con Provvedimento dell' 8 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate individua le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000 euro previsto dall’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel limite complessivo di quindici milioni di euro, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo.
Il contributo spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’Istituzione, nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, indicati nell’allegato n. 2.
Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto.
Modalità di riconoscimento del contributo per lo studente
Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente richiede al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.
Il certificato è predisposto dal conservatorio di musica o dall’istituto musicale pareggiato in duplice esemplare di cui uno conservato dall’emittente e uno rilasciato allo studente il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.
Credito d’imposta per il produttore o rivenditore
Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto.
Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:
  • il proprio codice fiscale,
  • quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
  • lo strumento musicale,
  • il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto,
  • e l’ammontare del contributo.
I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni a decorrere dal 28 aprile 2016 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari.
Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione.

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12212-ecco-le-istruzioni-per-il-bonus-strumenti-musicali.html

martedì 2 febbraio 2016

STUDI DI SETTORE, MODELLI DEFINITIVI GIA' PUBBLICATI

Sono stati pubblicati sul sito delle Entrate i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Nel dettaglio, i modelli riguardano 51 studi per il settore delle manifatture; 60 studi per il settore dei servizi; 24 studi per i professionisti; 69 studi per il settore del commercio. Alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/21048-studi-di-settore-modelli-definitivi-gi-pubblicati.html

venerdì 8 gennaio 2016

Sportello online "imprese a tasso zero"

A partire dalle ore 12.00 del 13.01.2016 sarà attivo lo sportello online gestito da Invitalia per la presentazione delle domande di agevolazione della nuova imprenditorialità rivolta ai giovani under 35 e alle donne. Sono a disposizione 50 milioni di euro per micro o piccole imprese già esistenti o da avviare; ciascun progetto potrà essere finanziato per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.
 
 Il Sole 24Ore 8.01.2016 p. 35

giovedì 5 novembre 2015

LA FATTURA DEVE RECARE LA CORRETTA DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI


Capita spesso di imbattersi in contestazioni dell’Agenzia delle entrate in merito alla descrizione inserita nelle fatture.
Dalla censura derivano, solitamente, due conseguenze:
  • la prima, relativa al comparto dell’Iva, in merito alla violazione delle prescrizioni dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972;
  • la seconda, ben più pesante, relativa al disconoscimento del costo in capo al soggetto acquirente del bene o, più frequentemente, fruitore del servizio.
La Corte di Cassazione si è interessata di recente della vicenda (sentenza n. 21980/2015), pur se in relazione al solo comparto Iva; proviamo allora a trarre dalla pronuncia resa dai supremi giudici qualche spunto di ragionamento.
A seguito di un controllo, l’Agenzia delle entrate notificava ad una Srl tre distinti atti di contestazione, a mezzo dei quali irrogava le sanzioni previste dall’articolo 9 D.Lgs. 471/1997 per l'irregolare compilazione delle fatture da essa emesse nei confronti di altra SpA, stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la locuzione “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite".
A seguito di ricorso accolto dalla CTP, l’Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva ulteriormente rigettato dalla CTR Lombardia, ritenendo i giudici che, sebbene si dovesse rilevare l'estrema genericità ed ampiezza della casistica relativa alle prestazioni effettuate, proprio in funzione di questa caratteristica andavano ritenute accettabili le ragioni addotte secondo cui, trattandosi di collaborazioni correnti da molti anni, la descrizione poteva anche ricomprendere quelle effettivamente prestate nei vari periodi.
L’Agenzia delle entrate ricorrente si duole dell'errore di diritto compiuto dal giudice d'appello nell'applicazione dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972 e ciò in ragione di quanto affermato dalla stessa norma, posto che la soprascritta descrizione delle prestazioni recate dalle fatture esaminate non può considerarsi regolare.
Secondo la Corte di Cassazione il motivo è fondato, in quanto:
  • è richiesta l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • la richiesta risponde ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione;
  • l’indicazione generica dell’operazione fatturata che, come nella fattispecie, accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del contenuto, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio) ad attività d’ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing), non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare.
Preso atto dell’evoluzione della vicenda (e, quindi, della conferma delle sanzioni per irregolare compilazione del documento), ci pare necessario proseguire l’analisi per cercare di comprendere come avrebbero dovuto essere compilate le fatture.
La Corte di Cassazione riprende il contenuto della norma ed afferma che, probabilmente, si doveva maggiormente descrivere i servizi prestati (trasporto e magazzinaggio di cosa, quando e come, quale promozione delle vendite, quale attività di marketing, ecc.).
Il fatto, invece, che sia ritenuto deplorevole l’accorpamento di prestazioni eterogenee su unico documento, non ci trova per nulla concordi; forse sarebbe cambiato qualche cosa se fossero state emesse distinte fatture per ciascun servizio prestato?
Evidentemente, l’estensore si è lasciato più facilmente “affascinare” da una descrizione di addebiti che hanno più il sapore di una sistemazione di rapporti economici tra differenti società, probabilmente non quantificate in modo preciso ma semplicemente relative ad un riaddebito di funzioni svolte dal personale di uno di detti enti.
E qui, allora, si può spingere il ragionamento in avanti, coinvolgendo anche la posizione del soggetto che ha ricevuto tali fatture.
Risulta infatti frequente il fatto che un costo supportato da documenti simili a quelli evocati nel caso di specie sia considerato come non sufficientemente supportato e, per conseguenza, giudicato come non deducibile.
Quindi, avremmo collezionato:
  • da un lato, la sanzione per genericità della descrizione, come a dire che le prestazioni sono state rese, ma è stata mal compilata la fattura;
  • dall’altro lato il disconoscimento del costo indebitamente fondato (a nostro giudizio) sulla eventuale patologia del documento, ma solo ai fini dell’Iva (carente compilazione della fattura).
In alcune ipotesi, poi, ci si spinge a considerare la fattura come relativa ad operazioni inesistenti, sempre partendo dalla carenza di descrizione delle prestazioni rese.
Si ha dunque modo di rilevare che il nostro sistema tributario dovrebbe agire per gradi, preliminarmente partendo dalla constatazione della esistenza della operazione.
Infatti, solo se l’operazione è stata materialmente realizzata si dovrebbe analizzare la correttezza del documento, eventualmente sanzionando i comportamenti non conformi rispetto alla norma (pur se rileviamo che, nel caso delle prestazioni di servizi, il confine tra esaustiva descrizione e generica descrizione finisce per dipendere unicamente dalla discrezionalità del verificatore, il quale prescinde – talvolta – da tutta una serie di circostanze, scambi documentali, corrispondenza, ecc. che ben possono avvalorare e supportare gli scambi).
Che poi, dalla carente descrizione delle prestazioni possa discendere la indeducibilità del costo in capo al committente è circostanza tutta da valutare, anche se la giurisprudenza si trova spesso “appiattita” sulle censure degli uffici; proprio dalla carenza di materialità dell’operazione deriva anche una difficoltà di documentazione a posteriori del servizio reso/ricevuto, magari a distanza di anni dalla sua esecuzione.
Si pensi al campo della consulenza professionale, ove risulta davvero difficoltoso “quantificare” il valore di un ottimo consiglio o suggerimento, magari circoscritto ad un colloquio verbale con il cliente. Fino a che punto deve spingersi la descrizione dell’operazione? Forse indicare “consulenza prestata in ambito di ….” è descrizione troppo generica?
E quando andiamo dal medico, l’indicazione sulla parcella “visita specialistica” è da ritenersi descrizione generica?
Insomma, ci pare che i messaggi che si possono trarre dalla sentenza non debbono essere generalizzati ma, più propriamente, analizzati caso per caso, valutati alla luce delle circostanze specifiche. Purtroppo, però, il precedente resta, e qualcuno potrà sempre sanzionare il comportamento del contribuente evocando la sentenza della Corte di Cassazione.
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/fattura-deve-recare-corretta-descrizione-operazioni?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=23436923&_hsenc=p2ANqtz-_w65YPVCeio_3L5M3Fvpz6ZGvnCTXbeTF5eInlKOSNqzfsXrDAEH7mVUlzR114X-Db18Xc__craBDJxoTQ8-DPmdKo4lt6Z9T9nwuSKHbxYCHTWzw&_hsmi=23436923