lunedì 17 dicembre 2012

OMAGGI DEI PROFESSIONISTI DEDUCIBILI NEL LIMITE DELL'1% DEI COMPENSI

I professionisti che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti/collaboratori.
In merito agli omaggi che il professionista dona ai propri clienti, si osserva che l’art. 54, comma 5 del TUIR include il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela tra le spese di rappresentanza, deducibili dal reddito nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Stando a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (paragrafo 1), la nozione di spese di rappresentanza, anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, va mutuata dal DM 19 novembre 2008; di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.
Occorre peraltro evidenziare che, a differenza di quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, nella determinazione del reddito professionale non viene fatto alcun riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio nel limite dell’1% dei compensi.
A mero titolo esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista nel periodo d’imposta 2012 sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500, rientrano tra quelle deducibili nel limite del plafond delle spese di rappresentanza;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (pari all’1% di 200.000);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro.
Le suddette disposizioni valgono, per effetto dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 34/2009 in relazione al “vecchio” regime dei minimi, anche con riferimento ai soggetti che adottano il regime dei “nuovi” minimi. Di conseguenza, le spese di rappresentanza, inerenti ai sensi del DM 19 novembre 2008, sono deducibili nei limiti del plafond dell’1% dei compensi anche per i soggetti che rientrano nel regime dei minimi.
Con riferimento agli omaggi ai dipendenti, per i professionisti il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR. Al riguardo, si ritiene che il relativo costo sia integralmente deducibile a norma dell’art. 54, comma 1 del TUIR. Tale previsione, infatti, avrebbe una portata del tutto analoga a quella dell’art. 95 dello stesso TUIR, che include le spese effettuate a titolo di liberalità verso i dipendenti tra le spese per prestazioni di lavoro.
In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali sono imponibili in capo al dipendente, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR. Vale, quindi, quanto esposto con riferimento al reddito d’impresa.
Anche ai fini IRAP è previsto un trattamento differenziato a seconda che gli omaggi del professionista siano destinati a clienti o a collaboratori.
Qualora gli omaggi siano destinati a clienti, valgono le stesse regole previste ai fini dell’imposizione diretta, posto che, ai fini IRAP, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8 del DLgs. 446/97).
Nel caso in cui i destinatari siano, invece, dipendenti/collaboratori, la riconduzione degli oneri per l’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti/collaboratori tra le spese per prestazioni di lavoro (e non tra quelle di rappresentanza) dovrebbe escluderne la deducibilità ai fini IRAP, salvo che essi risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Sul punto, peraltro, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_402651.aspx

GLI ACCERTAMENTI SUL 2007 SONO DA NOTIFICARE ENTRO FINE MESE

Con l’approssimarsi del periodo di fine anno, si avvicina anche il termine entro cui, a pena di decadenza, devono essere notificati gli atti impositivi ad opera dell’Amministrazione finanziaria.
Nello specifico, per gli avvisi di accertamento imposte sui redditi/IVA/IRAP, l’atto, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi entro il 31 dicembre 2012 vanno notificati gli accertamenti sull’annualità 2007 (UNICO 2008).
Se si tratta di omessa dichiarazione, il termine è più lungo, in quanto coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Perciò, entro fine anno devono essere notificati gli atti sul periodo d’imposta 2006.
Il tutto è vero a meno che non sussistano cause di proroga (sulle quali sarà dedicato un prossimo intervento): basti pensare al caso in cui il contribuente abbia commesso reati fiscali. In questa ipotesi, i termini di decadenza sono raddoppiati in merito al periodo d’imposta in cui la violazione è stata commessa.
Un discorso leggermente diverso va fatto per le sanzioni: esse, se collegate all’evasione come quelle da infedele/omessa dichiarazione, devono essere contestate unitamente all’accertamento, per cui, in punto termini, seguono quelli appena illustrati.
Invece, per quelle svincolate dall’imposta (caso classico quelle sul modulo RW, sulla contabilità o sulle omesse comunicazioni), il termine, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Hanno, pertanto, rilievo le violazioni commesse nel 2007.
Anche le cartelle di pagamento devono essere notificate entro termini decadenziali, previsti in questo caso dall’art. 25 del DPR 602/1973.
Occorre distinguere la tipologia di iscrizione a ruolo:
- se si tratta di liquidazioni automatiche, il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro fine anno decade quindi il 2008, UNICO 2009);
- se si tratta di controlli formali, il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro fine anno decade quindi il 2007, UNICO 2008);
- se si tratta di accertamenti definitivi, il termine coincide con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è diventato definitivo.
Il 31 dicembre decade il 2006 se ci fu omessa dichiarazione
La giurisprudenza ha affermato che la presentazione di dichiarazioni rettificative non incide sui termini di decadenza, in quanto ciò deve essere sostenuto in via espressa dal Legislatore. Pertanto, i termini illustrati dovrebbero rimanere fermi anche qualora il contribuente abbia inviato una dichiarazione integrativa per gli anni passati (si vedano le sentenze della Provinciale di Siracusa 246 e 247 del 2012).
Come ultima considerazione, è opportuno ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza (si veda, da ultimo, la sentenza 4883 del 2012), la notifica, per il notificante (quindi Agenzia delle Entrate), si perfeziona quando il plico è consegnato all’agente notificatore. Per questo motivo, l’atto è tempestivo se, per esempio, è ricevuto dal contribuente dall’1 gennaio 2013 in poi ma è stato consegnato all’agente, al più tardi, il 31 dicembre 2012.

Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione presentata)
Anno d’impostaAnno di presentazione della dichiarazioneTermine accertamento ordinarioTermine prorogato
dal DL n. 223/2006 (reati)
2005200631.12.201031.12.2014
2006200731.12.201131.12.2015
2007200831.12.201231.12.2016
2008200931.12.201331.12.2017
2009201031.12.201431.12.2018
2010201131.12.201531.12.2019
2011201231.12.201631.12.2020
2012201331.12.201731.12.2021

Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione omessa)
Anno d’impostaAnno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentataTermine accertamento ordinarioTermine prorogato ai sensi della L. n. 289/2002Termine prorogato dal DL n. 223/2006 (reati)
2000200131.12.200631.12.200831.12.2011
2001200231.12.200731.12.200931.12.2012
2002200331.12.2008
31.12.2013
2003200431.12.2009
31.12.2014
2004200531.12.2010
31.12.2015
2005200631.12.2011
31.12.2016
2006200731.12.2012
31.12.2017
2007200831.12.2013
31.12.2018
2008200931.12.2014
31.12.2019
2009201031.12.2015
31.12.2020
2010201131.12.2016
31.12.2021
2011201231.12.2017
31.12.2022
2012201331.12.2018
31.12.2023

Tabella riepilogativa (cartelle di pagamento)
Periodo d’impostaAnno in cui è stata presentata la dichiarazione (o in cui l’accertamento è divenuto definitivo)Termine per la notifica della cartella di pagamentoTipologia di iscrizione a ruolo
2003200831.12.2010Accertamento definitivo
2004200531.12.2009Controllo formale
(art. 36-ter DPR n. 600/1973)
2007200831.12.2011Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR n. 600/1973)
2009201031.12.2013Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR n. 600/1973)
2010201131.12.2015Controllo formale
(art. 36-ter DPR n. 600/1973)
2011201231.12.2015Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR n. 600/1973)
2012201331.12.2016Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR n. 600/1973)
 

sabato 15 dicembre 2012

AL COMUNE LE ISTANZE DI RIMBORSO DELL'IMU

Il Dipartimento delle Finanze ha esaminato alcune problematiche concernenti le modalità di rimborso e di conguaglio dell’IMU. I chiarimenti sono contenuti nella risoluzione del 13 dicembre 2012 n. 2/DF che è stata pubblicata ieri sul sito ministeriale.
Dopo aver sottolineato che la nuova imposta municipale è un tributo comunale nonostante una quota di gettito sia destinata allo Stato, sono esaminati alcuni casi che hanno comportato l’errato versamento di quanto dovuto.
Una prima ipotesi contemplata dal Dipartimento riguarda il caso in cui il contribuente, alla data prevista per il versamento del saldo (17 dicembre 2012), vanti un credito sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del Comune.
Se ad esempio, in sede di acconto il contribuente aveva versato l’IMU considerando l’immobile come “seconda casa” e successivamente il Comune ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale (potrebbe essere il caso di un fabbricato, non locato, posseduto da un anziano che ha trasferito la propria residenza in una casa di riposo), a dicembre potrebbe emergere un credito del contribuente sia nei confronti dell’ente locale che dello Stato.
Per ottenere il rimborso di entrambi i crediti derivanti dalla maggiore imposta versata, il contribuente può presentare un’unica istanza al Comune. Sarà poi l’ente locale che dovrà verificare il fondamento della richiesta e provvedere alla restituzione del tributo entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (art. 1, comma 164 della L. n. 296/2006). Al Comune saranno impartite successive istruzioni in relazione alla liquidazione dell’eventuale rimborso della quota statale.
La ris. n. 2/DF/2012 riporta la seguente esemplificazione:
- fabbricato non locato (base imponibile 100.000 euro) dell’anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;
- versamento in acconto effettuato, entro il 18 giugno 2012, applicando l’aliquota di base (0,76%), pari a 100.000 euro x 0,76%/2 = 380 euro, di cui 190 euro al Comune e 190 euro allo Stato;
- successiva assimilazione, con delibera comunale, dell’immobile in questione all’abitazione principale, con fissazione dell’aliquota allo 0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta.
L’IMU dovuta per l’anno 2012 quindi è pari a 0 euro.
Il contribuente vanta un credito complessivo pari a 380 euro, di cui 190 euro nei confronti del Comune e 190 euro nei confronti dello Stato.
In altri casi può accadere, invece, che sia stata versata allo Stato una quota di competenza del Comune.
Anche in questo caso, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Dipartimento delle finanze precisa che, se quanto versato in sede di acconto supera l’IMU dovuta per l’intero anno 2012, il contribuente non dovrà versare nulla entro il 17 dicembre e le eventuali istanze di rimborso di quanto non dovuto devono essere presentate al Comune con la specificazione che una parte dell’imposta era stata versata allo Stato.
Riprendendo l’esempio precedente:
- il contribuente ha versato 380 euro in sede di acconto, di cui 190 euro per la quota comunale e 190 euro per quella erariale;
- il Comune ha deliberato l’assimilazione dell’immobile all’abitazione principale, fissando l’aliquota allo 0,5% e confermando la detrazione di 200 euro.
Conseguentemente, l’IMU dovuta per l’intero 2012 è pari a 300 euro (100.000 euro x 0,5% - 200 euro).
In questo caso, il contribuente potrà presentare l’istanza di rimborso al Comune per l’importo di 80 euro specificando che tale somma è pari alla differenza tra 190 euro, versati allo Stato, e 110 euro dovuti al Comune.
Comune e Stato dovranno poi effettuare le relative regolazioni finanziarie per i 110 euro versati allo Stato, ma di competenza del Comune.
Sempre nell’ipotesi per cui sia stata versata allo Stato una quota di competenza del Comune, ma nel caso in cui quanto versato in sede di acconto sia inferiore all’IMU dovuta per l’anno 2012, in sede di versamento del saldo IMU il contribuente dovrà versare la differenza di quanto dovuto e dovrà anche presentare al Comune un’istanza evidenziando che l’importo versato a saldo tiene conto dell’importo pagato a giugno allo Stato. Anche in questo caso spetta all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie.
Infine, la risoluzione n. 2/DF/2012 in oggetto precisa che:
- in caso di errata indicazione del codice tributo, fermo restando il corretto versamento dell’importo complessivamente dovuto, il contribuente non dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate alcuna richiesta di correzione del codice tributo e sarà compito del Comune e dello Stato regolarizzare gli ammontari loro spettanti;
- nel caso in cui l’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione) abbia indicato nel modello F24 un codice catastale errato, il contribuente dovrà chiedere l’annullamento ed il rinvio dello stesso modello con i dati corretti, oltre ad informare il Comune interessato dell’avvenuta operazione.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_403540.aspx

venerdì 14 dicembre 2012

LE SCADENZE DI LUNEDI 17 DICEMBRE 2012


RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO (mensile) 
Invio delle comunicazioni d'intento in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente
TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE 
Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
IMU - saldo 
Versamento a saldo dell'IMU dovuta

mercoledì 12 dicembre 2012

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012, con cui vengono recepite le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi prevista dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lettera f) e art. 29, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008).
Tali disposizioni si applicano alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.

I CANONI DI LEASING NON RIDUCONO IL MOL


Con la risoluzione n. 107 dell’11 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il “margine operativo lordo”, che se positivo consente di disapplicare in modo automatico la disciplina delle società in perdita sistematica, può essere determinato escludendo dai costi della produzione i canoni di leasing.
Si tratta di un’apertura, già annunciata in via informale dai piani alti dell’Agenzia, finalizzata a correggere, seppure solo in via interpretativa, una norma formulata in modo non esaustivo. Come si ricorderà, infatti, l’art. 1, comma 1, lett. f) del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, nel prevedere la disapplicazione automatica per le società che conseguono un margine operativo lordo positivo, ha definito questa grandezza quale differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle voci A e B del Conto economico, non considerando però tra i costi della produzione gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti indicati nelle voci B.10, B.12 e B.13. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di Conto economico corrispondenti.
È apparsa subito con tutta evidenza la penalizzazione che gravava, in virtù della formulazione testuale della disposizione, sulle imprese che hanno effettuato investimenti in leasing (per le quali il MOL sarebbe stato ridotto dai canoni iscritti nella voce B.8) rispetto a quelle che hanno beni in proprietà, i cui ammortamenti non riducono invece il MOL. Essa doveva, come detto, imputarsi ad una mera dimenticanza del legislatore, che nel contesto dell’art. 96 del TUIR in materia di interessi passivi ha dato una definizione del ROL (grandezza, evidentemente, “sorella” del MOL) che parifica a tutti gli effetti gli ammortamenti e i canoni di leasing dei beni strumentali.
Con la risoluzione 107/2012 questa disparità viene meno, per cui non occorre considerare, tra i costi che abbattono il margine operativo, i canoni di leasing. Qualora il MOL sia, quindi, negativo in base alla formulazione testuale della norma, ma positivo in virtù dello “scorporo” dei canoni di leasing dalle voci suscettibili di ridurlo, la società può fare valere la situazione di disapplicazione automatica, evitando così di presentare l’interpello alla Direzione Regionale competente.
Come evidenziato dalla risoluzione, il dato dei canoni di leasing da scorporare – unitamente ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti – dai costi della produzione è quello risultante dal bilancio, comprensivo cioè della quota interessi; si tratta di un’impostazione che l’Agenzia stessa aveva assunto nella circolare n. 19 del 21 aprile 2009 in materia di interessi passivi ai fini della quantificazione del ROL e che è stata naturalmente estesa al caso in esame, alla luce del fatto che entrambe le norme fanno riferimento alle voci di bilancio. Se, quindi, vi sono limitazioni alla deducibilità dei canoni di leasing, sia per quanto riguarda la quota capitale (circostanza che potrà concretamente prefigurarsi soprattutto sui contratti stipulati dal 29 aprile 2012 a seguito delle modifiche del DL 16/2012), sia per quanto riguarda la quota interessi (fatto, invece, assai frequente anche per gli attuali contratti), esse non rilevano, in quanto il dato da considerare ai fini del calcolo del MOL è quello civilistico.
Benché la questione non emerga in modo univoco dalla lettura della risoluzione, si deve ritenere che solo i canoni di leasing dei beni strumentali non riducano il MOL; al contrario, se oggetto del contratto è un bene alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, i canoni dovrebbero invece ridurre il margine operativo. Depongono a favore di questa conclusione sia l’analogia con la normativa in materia di interessi passivi (la quale, tuttavia, prevede espressamente che il ROL non sia ridotto dai canoni di locazione finanziaria di beni strumentali), sia il principio sottostante, rappresentato dalla necessità di equiparare la situazione delle società che acquisiscono beni strumentali in proprietà (iscrivendo al Conto economico gli ammortamenti) e quella delle società che effettuano i medesimi investimenti in leasing.
Da ultimo, occorre sperare in un’ulteriore apertura dell’Agenzia affinché, più in generale, le cause di disapplicazione automatica contenute nel Provvedimento dell’11 giugno 2012 possano essere fatte valere non solo nel triennio di riferimento, ma anche nell’annualità per la quale si presenta la dichiarazione. Proprio prendendo a riferimento il MOL, apparirebbe paradossale escludere in modo automatico una società con MOL positivo nel 2011 e con MOL negativo nel 2012, ed assoggettare alle pesanti conseguenze della disciplina delle società in perdita una società con MOL negativo nel triennio 2009-2011 e con lo stesso dato positivo per il 2012. Una rivisitazione di questa impostazione della circolare 23/2012 potrebbe, quindi, essere d’auspicio.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_403174.aspx