mercoledì 16 gennaio 2013
INCREMENTO ALIQUOTE IVA
L'articolo 1, comma 480, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", modificando l'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") ha disposto l'incremento, a partire dal 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.
In particolare, si ricorda che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, D.L. n 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 - 31.12.2012 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Di fatto, la Legge di stabilità 2013 anticipa l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22%, ridimensionando l'aumento ad un solo punto percentuale e non due; inoltre, non sono previsti ulteriori innalzamenti dal 2014 per l'aliquota ordinaria e restano ferme al 10% l'aliquota la ridotta e al 4 % la super ridotta.
martedì 15 gennaio 2013
LE SCADENZA DI MERCOLEDI 16 GENNAIO 2013
RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese prec edente
IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO (mensile)
Invio delle comunicazioni d'intento in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS
Versamento del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al precedente trimestre
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lunedì 14 gennaio 2013
DEDUZIONE IRAP: LEGGE DI STABILITA' 2013
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", commi 484 e 485, ha incrementato le deduzioni IRAP, c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione, a decorrere dal 2014.
In particolare, per ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:
- 7.500 euro ovvero, per le donne lavoratrici o di età inferiore a 35 anni, 13.500 euro;
- 15.000 euro ovvero, per le donne lavoratrici o di età inferiore a 35 anni, 21.000 euro, c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Inoltre, è incrementata l'ulteriore
deduzione dalla base imponibile IRAP, di cui all'art. 11, comma 4-bis,
D.Lgs. n. 446/97, spettante a Snc, Sas e soggetti equiparati e persone fisiche
imprenditori:
- con un valore della produzione non superiore a euro 180.759,91, la deduzione è pari a 8.000 euro + 2.500 euro, e solo 8.000 euro per altri soggetti;
- con un valore della produzione superiore a euro 180.759,91 ma non a euro 180.839,91, la deduzione è pari a 6.000 euro + 1.875 euro, e solo 6.000 euro per altri soggetti;
- con un valore della produzione superiore a euro 180.839,91 ma non a euro 180.919,91, la deduzione è pari a 4.000 euro + 1.250 euro, e solo 4.000 euro per altri soggetti;
- con un valore della produzione superiore a euro 180.919,91 ma non a euro 180.999,91, la deduzione è pari a 2.000 euro + 625 euro, e solo 2.000 euro per altri soggetti;
- con un valore della produzione superiore a euro 180.999,91 la deduzione non spetta.
venerdì 11 gennaio 2013
CHIARIMENTI SULLA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE
Con Risoluzione 10 gennaio 2013, n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° gennaio 2013 si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva della fattura che ne garantisca l'identificazione univoca.
A decorrere da tale data, il contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività, partendo dal numero 1 o dal numero successivo a quello dell'ultima fattura del 2012.
Nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente potrà continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare in quanto l'identificazione univoca è garantita dalla data (obbligatoria in fattura).
LA NUMERAZIONE UNIVOCA DELLE FATTURE: COME COMPORTARSI?
Tra
le novità più discusse introdotte nell’art. 21 del decreto IVA dalla
Legge di stabilità per il 2013 (Legge 228/2012), vi è l’obbligo di
attribuzione al documento di un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, mentre precedentemente era previsto soltanto che la fattura fosse datata e numerata in ordine progressivo per anno solare.
Non
si conosce ancora il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sul merito, ma
in attesa di chiarimenti il consiglio che va per la maggiore è quello
di numerare le fatture indicando anche l’anno di emissione (i.e. 1/2013, 2/2013, ecc. e poi 1/2014, 2/2014),
ma ciò comporterebbe all’inizio di ogni nuovo anno la perdita della
progressività numerica che, ribadiamo, non è più richiesta “per anno
solare”, come prima, e, quindi non si dovrebbe interrompere.
Si potrebbe in alternativa all’anno accompagnare il numero con una lettera alfabetica per anno solare (i.e.
1/A, 2/A, ecc. per il 2013 e poi 1/B, 1/B ecc. per il 2014, e così via
per 21 anni, o 26 se vogliamo usare anche le lettere straniere), ma non si risolverebbe il problema della progressività negli anni.
Si
ricorda anche che il numero così composto dovrà apparire scritto nello
stesso modo anche nel registro IVA e potrebbe confliggere con eventuali
registri sezionali già in uso.
In alternativa, non essendo più prevista dal 2013 la numerazione progressiva per anno solare,
si potrebbe continuare con la numerazione del 2012 praticamente
all’infinito, senza soluzione di continuità, anche se le case di
software hanno già avuto modo di affermare che ciò potrebbe avere
impatti molto pesanti.
Un’ultima considerazione.
Forse il problema della numerazione non è poi così urgente come si
potrebbe pensare, perché la norma entra in vigore il 01.01.2013 e fino
al 31 dicembre dell’anno scorso vigeva la regola della numerazione
progressiva per anno solare e ci sono sempre stati numeri uguali in
ognuno degli anni precedenti, differenziati solo dalla data del
documento.
Ciò
potrebbe far supporre che è solo dalle fatture emesse di quest’anno che
il problema si pone e che non debba essere operato un confronto con la
numerazione del 2012 e anni precedenti per verificare la sussistenza
dell’unicità del numero.
Forse basterebbe ripartire dal numero uno (che sarebbe il primo della nuova numerazione progressiva univoca)
e porsi il problema l’anno prossimo, lasciando le fatture precedenti al
loro destino e alle vecchie regole!! Se questa fosse l’interpretazione
dell’Agenzia delle Entrate, si confermerebbe valido qualunque sistema
fosse già stato adottato dall’impresa nei primi giorni dell’anno,
evitando di dover rincorrere fatture già emesse per cambiare il tipo di
numerazione.
giovedì 10 gennaio 2013
CASSETTO PREVIDENZIALE PER I COMMITTENTI DELLA GESTIONE SEPARATA
L'INPS, con il Messaggio n. 224 del 4 gennaio 2013, rende noto che dal 31 dicembre 2012, è disponibile, nei "Servizi on line", il Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata.
Tale applicativo consente di:
- visualizzare la posizione anagrafica dell'azienda;
- accedere, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, alla lista dei collaboratori;
- visualizzare, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, tutte le denunce Emens presentate;
- visualizzare, limitatamente al delegato, le denunce Emens da lui inviate;
- visualizzare il riepilogo dei versamenti effettuati;
- gestire l'attività di delega all'accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe.
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