mercoledì 15 maggio 2013
SCADENZE DI GIOVEDI 16 MAGGIO 2013
RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO (soggetti mensili e trimestrali)
Invio delle comunicazioni d'intento in relazione alle quali sono state emesse fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese e trimestre precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente
CONTRIBUTI INPGI
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA
Versamento rata
IVA
liquidazione e versamento (mese precedente e I trimestre)
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente
MODELLO 730-ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL SOSTITUTO
Lavoratori/pensionati consegnano al datore di lavoro/ente pe nsionistico i Modd. 730 e 730-1
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lunedì 13 maggio 2013
IMPOSTA DI BOLLO: CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con Circolare 10 maggio 2013, n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari (ex art. 13, commi 2-bis e 2-ter, D.P.R. n. 642/1972).
In particolare, è stato precisato che:
- i conti correnti scontano una tassazione fissa (per le persone fisiche euro 34,20 annui, per gli altri soggetti euro 100,00);
- i conti deposito sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo in misura proporzionale (1,5 per mille a partire dal 2013);
- l'imprenditore individuale intestatario di un conto corrente deve pagare l'imposta di bollo nella misura prevista per le persone fisiche (euro 34,20 annui). In questo caso, tuttavia, al contribuente non è data la possibilità di disporre del limite massimo del prelievo proporzionale sugli strumenti finanziari, fissato per le persone giuridiche ad euro 4.500,00;
- "l'imposta di bollo non trova applicazione per le polizze di assicurazione e per i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano l'imposta sui premi nella misura del 2,5 per cento";
- per le fondazioni bancarie l'imposta di bollo opera al pari delle imprese. Le Entrate chiariscono che nel caso di rapporti finanziari con enti statali si applica l'imposta pari ad euro 1,81, quando la somma supera euro 77,47;
- i soggetti individuati dall'art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972, che risultano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta entro il 16 aprile di ogni anno;
- non è tenuta all'applicazione dell'imposta in esame la società industriale che emette titoli, in quanto non è equiparabile ad un ente gestore.
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giovedì 9 maggio 2013
SEMPLIFICATE ED ESTESE LE POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO CON EQUITALIA
Con Direttiva 7 maggio 2013, Equitalia ha modificato le modalità d'accesso e le procedure relative alla rateizzazione dei debiti ed in particolare:
- è stato innalzato da 20 mila a 50 mila euro il limite dell'importo del debito per il quale è possibile ottenere automaticamente la rateazione, senza necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (autocertificazione);
- è stato disposto che per qualsiasi importo venga richiesta la rateazione il numero massimo di rate è pari a 72 e non più 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari ad almeno 100 euro.
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giovedì 2 maggio 2013
IMU e TARES: CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Con Circolare 30 aprile 2013, n. 1, il Dipartimento delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti, a seguito delle novità introdotte dal Decreto n. 35/2013, in merito ai principali tributi locali: IMU e TARES.
Per quanto riguarda la TARES, viene chiarito fra l'altro che:
- i Comuni hanno la facoltà di intervenire sul numero di rate e sulle scadenze delle rate dell'imposta in esame limitatamente al 2013;
- il versamento della maggiorazione standard dello 0,30% deve avvenire in un'unica soluzione, con mod. F24 e con l'ultima rata del tributo, fissata ad ottobre;
- sono soggette alla TARES solo le superfici scoperte operative; non sono, invece, tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni o anche diversi e le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e quelle adibite a verde.
Sul fronte IMU, vengono
forniti i seguenti chiarimenti:
- i termini per la presentazione della dichiarazione IMU sono fissati al 30 giugno dell'anno successivo alle variazioni intervenute nell'anno di riferimento; pertanto è possibile presentare la dichiarazione relativa al 2012 entro il 30 giugno 2013;
- entro il 30 giugno 2013, è consentito regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, le violazioni commesse nel corso del 2012.
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martedì 30 aprile 2013
C'E' TEMPO FINO AL 16 MAGGIO PER PRESENTARE IL MOD. 730/2013 TRAMITE IL PROPRIO SOSTITUTO D'IMPOSTA
Il DPCM 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2013, dispone la proroga
- al 16 maggio 2013 (il termine originario era il 30 aprile) del termine di presentazione del Mod. 730/2013 tramite il proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico),
- al 14 giugno 2013 (il termine originario era il 31 maggio) del termine per la consegna al contribuente, da parte dei sostituti d'imposta, della dichiarazione elaborata.
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