giovedì 13 marzo 2014

PIANO CASA: CEDOLARE SECCA RIDOTTA DAL 19% AL 10% DAL 1° MAGGIO 2014


Per chi ha già stipulato un contratto convenzionato, la nuova aliquota si tradurrà in un risparmio d'imposta del 5%, nell'ordine dei 180 euro all'anno per un canone mensile di 300 euro.
Per chi si trova a dover siglare una nuova locazione, invece, la riduzione del prelievo imporrà di rifare da zero le valutazioni di convenienza, ponendosi due questioni:
- conviene di più la tassazione ordinaria o la cedolare?
- è preferibilel'affitto libero o quello concordato?
Ma andiamo per gradi: vediamo le novità del 2013 e su che reddito va calcolata la cedolare secca. Dopo tali osservazioni, diventa più facile capire quali scelte effettuare.

La cedolare secca - Il Legislatore con l’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha introdotto a decorrere dal 2011 la c.d. “cedolare secca”.
Il nuovo regime di tassazione “alternativo”,rispetto a quello ordinario IRPEF, è riservato alle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.

L’opzione ancor più vantaggiosa nel 2013 rispetto al 2012 - L’opzione per la cedolare secca, già in linea generale più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria, dal 2013 presenta ulteriori vantaggi per il contribuente; in particolare:
- l’articolo 4, D.L. n. 102/2013 ha previsto la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato, che passa dal 19% al 15%;
- l’articolo 4, comma 74, Legge n. 92/2012 ha ridotto la differenza tra base imponibile in caso di cedolare secca (100%) e in caso di tassazione ordinaria (nel 2013 si passa dall’85% al 95%).

Il reddito imponibile - L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero canone di locazione se questo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%: in caso contrario il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalutata.
Il mancato riferimento al comma 4-bis dell’art. 37, TUIR comporta, infatti, che per determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari a:
- al5% per i contratti di locazione in generale;
- al25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano);
- al5% per i contratti a canone convenzionato (più un’ulteriore deduzione del 30%);
- al 35% per gli immobili di interesse storico artistico.
La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di locazione per i quali il locatore ha esercitato l’opzione per il nuovo sistema di tassazione. Pertanto, nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi redditi fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedolare secca e redditi fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali.

Conclusioni - Dunque, grazie alle novità del 2013, la cedolare conviene a tutti, anche a chi ha redditi bassi,a meno che il proprietario non abbia grandi detrazioni fiscali.
Più complicato, invece, è comprendere se sia migliore il contratto libero o concordato.
Chi firma un contratto a canone concordato accetta di incassare una cifra inferiore ai valori di mercato, ma paga anche tasse ridotte sul reddito da locazione. Si tratta di capire, quindi, se lo sconto sulla cedolare è sufficiente a compensare la riduzione di canone.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/piano-casa-la-cedolare-secca-ridotta-dal-19-al-10-dal-1-maggio-2014,3,20272 

giovedì 13 febbraio 2014

"NUOVA SABATINI": AL VIA LE AGEVOLAZIONI




Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare di attuazione per la concessione e l’erogazione del contributo della “Nuova Sabatini”. Diventano così operativi gli incentivi alle Pmi per l'acquisto o il leasing di macchinari e impianti.

Le Pmi potranno presentare le domande a partire dal 31 marzo 2014.

Sono finanziabili gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Gli investimenti ammissibili possono riguardare strutture produttive esistenti o da impiantare, da avviare successivamente alla richiesta di finanziamento e conclusi entro il periodo di preammortamento (o pre-locazione) di massimo 12 mesi.
Non sono ammissibili investimenti di importo inferiore a 500 euro Iva esclusa.

L'intervento, finalizzato ad agevolare l'accesso al credito, consiste nella concessione di finanziamenti agevolati fino al 100% dei costi ammissibili e di importo compreso tra un minimo 20.000 e 2 milioni di euro.
Il contributo in favore delle Pmi è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per massimo cinque anni.

I finanziamenti potranno essere concessi dagli istituti di credito convenzionati, fino al 31 dicembre 2016.

Inoltre, le Pmi avranno la possibilità di beneficiare – con priorità d’accesso – della garanzia del “Fondo Centrale”, fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

NESSUN TAGLIO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

Il D.l. 4/2014, contenente la disciplina della “voluntary disclosure”, e recentemente pubblicato sulla G.U., ha abrogato una disposizione importante contenuta nella finanziaria 2014, che prevedeva la riduzione della detrazione Irpef del 19% nelle seguenti misure:  al 18% per il 2013 (con effetto retroattivo);  al 17% per il 2014. Grazie a quest'ultimo intervento, pertanto, la detrazione Irpef del 19% resta invariata.

lunedì 10 febbraio 2014

TELEFISCO CONFERMA LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE L'F24 PRIMA DELL'INVIO DI UNICO



Premessa – L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Durante Telefisco 2014 i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che la compensazione può essere effettuata prima della presentazione della dichiarazione del redditi (munita di visto).

Legge di stabilità – La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti Iva.

Visto – In particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità 2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef e Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando cioè l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

Presentazione - Per quanto riguarda il credito Iva, l’utilizzo superiore a € 5.000 è consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva. È dunque necessario che la dichiarazione Iva sia inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la compensazione. Inoltre, qualora il credito utilizzato superi il limite di € 15.000, è necessario che la dichiarazione Iva sia munita di visto di conformità. Per consentire la compensazione, è stata concessa la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in via autonoma a partire dal primo febbraio di ogni anno.

Unico – Alla luce di tale particolare procedura da rispettare in caso di compensazione del credito Iva in occasione di Telefisco 2014 è stato chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano comunque subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato.

Agenzia delle Entrate – A tale domanda l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “a differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro, per i quali la disposizione prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione”. In sostanza diversamente dalle regole Iva, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto.

http://www.fiscal-focus.info/fisco/compensazione-prima-dell-invio,3,19722

mercoledì 22 gennaio 2014

OBBLIGO POS: INDISCREZIONI SMENTITE

L’Ufficio stampa del Ministero dello Sviluppo economico interviene sulle discussioni che, soprattutto negli ultimi giorni, si sono fatte accese intorno all’obbligo del Pos per imprese e professionisti.

Smentisce quindi le voci della stampa specializzata che avevano annunciato l’emanazione di un nuovo decreto correttivo con il quale venivano nuovamente disciplinati i principali aspetti relativi all’obbligo di ricevere in pagamento le carte di debito.

Il testo del decreto che disciplina l’uso di moneta elettronica per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali è invece soltanto uno, quindi, non v’è stato alcun dietrofront rispetto alle previsioni iniziali.

Il nuovo decreto, così come presentato dal Ministero dello Sviluppo economico, prevede l’obbligo di accettare le carte di debito per tutte le transazioni di importo superiore ai 30 euro e sarò applicato in due tranche:
- fino al 30 giugno 2014 l’obbligo sarà in vigore solo per le imprese e i professionisti che hanno realizzato, nell’anno precedente, un fatturato superiore a 200 mila euro;
- successivamente saranno disciplinati gli obblighi in capo ai soggetti che hanno un fatturato inferiore a 200 mila euro e risultano quindi inizialmente esclusi.

I tempi previsti per l’attuazione sono rapidissimi: l’entrata in vigore si avrà infatti dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Entro 90 giorni, inoltre, saranno definite le modalità di adeguamento per i soggetti che, avendo un fatturato inferiore a 200 mila euro, saranno soggetti ai nuovi obblighi solo dopo il 30 giugno 2014.

Il testo in questione è stato attualmente inviato alla Banca d’Italia e al Ministero delle Finanze per il necessario concerto e successivamente si procederà alla registrazione della Corte dei conti: sembra quindi imminente l’introduzione dell’obbligo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sono state quindi deluse le speranze di coloro che avevano annunciato una bozza di decreto più vicina ad imprese e professionisti, che prevedesse l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito solo per coloro che hanno fatturato almeno 300 mila euro e solo per le attività svolte all’interno degli esercizi e degli studi.

Allo stesso modo sono state disattese le previsioni di chi parlava di un rinvio fino al 31 gennaio 2015, non previsto dalla norma, ma sicuramente inevitabile, dati i tempi tecnici necessari per l’approvazione della nuova misura.
Il Ministero dello Sviluppo economico va infatti avanti e, sebbene ad oggi l’obbligo è soltanto teorico, a breve dovrebbe diventare definitivo, coinvolgendo moltissime imprese e professionisti.

Si ricorda infatti che professionisti e imprese avrebbero dovuto accettare i pagamenti con carte di debito già dal 1° gennaio 2014, termine originariamente previsto dal D.L. 179/2012 (Decreto crescita 2.0).
Veniva tuttavia affidato ad un apposito decreto attuativo il compito di definire gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati: la mancanza del decreto ha quindi di fatto reso tale obbligo non in vigore, almeno fino ad oggi.
 

venerdì 27 dicembre 2013

PROROGA DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



La legge di Stabilità ha previsto una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento. Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l’anno 2015. Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista, chiarendo che la suddetta spesa non può eccedere l’ammontare di quella della spesa di recupero cui si riferisce.

Termini vigenti
Termini legge Stabilità

31 dicembre 2013
30 giugno 2014
31 dicembre 2014
30 giugno 2015
31 dicembre 2015
Riqualificazione energetica
65%

65%

50%
Parti condominiali
65%

50%

Ristrutturazioni edilizie
50%

50%

40%
Misure antisismiche
65%

65%


Mobili
50%

50%
-
-

Si prevede, inoltre, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

sabato 7 dicembre 2013

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI FINO AL 31 GENNAIO 2014

A pochi giorni dalla scadenza del termine del 12 dicembre per la presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari e per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, con un comunicato stampa di ieri, 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate annuncia la validità delle presentazioni effettuate entro il 31 gennaio 2014.
In particolare, l’Agenzia afferma che sono considerati validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014 della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti all’impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro.
Il comunicato precisa, altresì, che entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
L’Agenzia, si legge nel comunicato, viene così incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti, la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 12 dicembre, per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012.
In effetti, trattandosi di un adempimento introdotto a fine 2011, le cui norme attuative sono state più volte riviste e le cui scadenze sono state più volte prorogate, ci si aspettava una circolare che indirizzasse, almeno a grandi linee, l’attività dei contribuenti.
Di questioni sostanziali non ce ne sono molte, basterebbe solo capire come devono essere compilati i vari campi.
A partire dal frontespizio, per fare un esempio banale. Le istruzioni precisano che deve essere indicato l’anno solare di riferimento, poi però i campi del modello prevedono anche l’indicazione del giorno e del mese. Nulla di preoccupante, sarà da indicare il 31 dicembre, ma chi deve compilare il modello la domanda se la pone.
Ad ogni modo, come prospettato su Eutekne.info, è stata adottata la stessa modalità prevista per lo “spesometro”, consentendo la presentazione tardiva” della comunicazione, purché entro il prossimo 31 gennaio.
Peraltro, come affermato dallo stesso comunicato, la scadenza ordinaria è prevista (e resta quindi confermata) per il 12 dicembre, anche se gli invii successivi sono considerati validi se effettuati entro il 31 gennaio 2014.
Pertanto, analogamente a quanto avvenuto per lo “spesometro”, si pone il problema dell’applicazione delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal provvedimento.
Niente sanzioni per le presentazioni effettuate entro fine gennaio
Con specifico riferimento all’adempimento appena richiamato, la questione è stata risolta con le FAQ divulgate successivamente al comunicato, nelle quali l’Agenzia ha chiarito che non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014; analogamente, è stato chiarito che, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.
Considerato che le motivazioni del “rinvio” sono sostanzialmente le medesime anche per l’adempimento in esame, nel caso in cui la comunicazione dei beni o dei finanziamenti sia presentata entro il 31 gennaio prossimo le sanzioni non sono applicabili.
Senza dimenticare, poi, che il termine di giovedì prossimo è in contrasto con il termine di 60 giorni previsto dall’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente. È infatti del 27 novembre l’approvazione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni in sostituzione del modello allegato ai provvedimenti del 2 agosto.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_442524.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_442524.aspx&utm_campaign=articolo