giovedì 19 giugno 2014
DICHIARAZIONE IMU: INVIO ENTRO IL 30 GIUGNO
La lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35/2013 ha modificato il comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla presentazione della dichiarazione IMU, laddove sono presenti le parole “novanta giorni dalla data”. Pertanto, il primo e l’ultimo periodo del comma 12-ter presentano la seguente formulazione: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […]
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”.
Tale modifica normativa trovava il suo scopo nel tentare di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e di risolvere i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero trovato soluzione.
Dunque, per le variazioni intervenute o per l’inizio del possesso nel 2013, la Dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2014.
Chi deve presentare la Dichiarazione IMU? La Dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi:
1) qualora gli immobili godano di riduzioni d’imposta;
2) nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Casi particolari
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati - La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011), purché sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile, laddovel’inagibilità consiste in:
- un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
- o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione.
Nel modello ministeriale definitivo è stata eliminata rispetto alla versione in bozza la frase: “Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che i comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione”.
Fabbricati di interesse storico o artistico - La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011), ma solo per quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
http://www.fiscal-focus.info/s-o-s-imu-tasi-tari/dichiarazione-imu-invio-entro-il-30-giugno,3,22007
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sabato 14 giugno 2014
PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e' stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
| Contribuenti interessati | Tipologia di versamenti | Vecchia scadenza | Nuova scadenza | Scadenza con interessi |
|---|---|---|---|---|
| Contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore |
Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dichiarazione Irap e dichiarazione unificata annuale | 16 giugno 2014 | 7 luglio 2014 | Dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse |
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0145.html
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giovedì 17 aprile 2014
COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI: CAMBIANO I TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni
all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i beni dell’impresa
concessi in godimento a soci o familiari e dei soci o familiari
dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei
confronti dell’impresa andranno effettuate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni
sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le
capitalizzazioni sono stati ricevuti.
I nuovi termini di trasmissione sono contenuti nel provvedimento del 16 aprile, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica la scadenza del 30 aprile, precedentemente fissata dal provvedimento del 2 agosto 2013.
Chi deve effettuare la comunicazione
Questi i contribuenti interessati dall’adempimento e l’oggetto della comunicazione:
La soluzione adottata, inoltre, consente di evitare la concentrazione in un’unica scadenza dell’adempimento dichiarativo e di quello comunicativo.
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/comunicazione-dei-beni-ai-socicambiano-termini-presentazione
I nuovi termini di trasmissione sono contenuti nel provvedimento del 16 aprile, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica la scadenza del 30 aprile, precedentemente fissata dal provvedimento del 2 agosto 2013.
Chi deve effettuare la comunicazione
Questi i contribuenti interessati dall’adempimento e l’oggetto della comunicazione:
- coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno d’imposta precedente, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro
- coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all’anno d’imposta precedente. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
La soluzione adottata, inoltre, consente di evitare la concentrazione in un’unica scadenza dell’adempimento dichiarativo e di quello comunicativo.
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/comunicazione-dei-beni-ai-socicambiano-termini-presentazione
martedì 1 aprile 2014
VISURE CATASTALI ON LINE E GRATIS PER TUTTI
A partire da ieri 31 marzo, tutti i contribuenti titolari di immobili,
attraverso la registrazione ai canali telematici Entratel e Fisconline e
accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate possono consultare
gratuitamente i dati relativi a tali immobili e la rendita, oltre che
vedere la planimetria della propria casa o la mappa dei terreni, senza
doversi più recare presso l’ufficio provinciale – Territorio competente.
La consultazione è valida per gli immobili presenti sul territorio
nazionale, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano e delle
zone in cui vige il sistema tavolare. Questo nuovo servizio, realizzato a
seguito del provvedimento dello scorso 4 marzo, estende una funzione
già attiva sul sito delle Entrate, ma finora limitata ai dati catastali
più essenziali.
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17867-visure-catastali-on-line-e-gratis-per-tutti.html
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17867-visure-catastali-on-line-e-gratis-per-tutti.html
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RIMBORSI OLTRE 4 MILA EURO: MEGLIO FERMARSI SOTTO LA SOGLIA
L’articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013 (finanziaria 2014), ha previsto che, nel caso di rimborsi complessivamente superiori a 4 mila euro emergenti dalla dichiarazione modello 730, l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un controllo preventivo. Solo dopo detto riscontro, da effettuarsi entro il termine di sei mesi
dalla scadenza della presentazione dei 730 ovvero, in caso di
presentazione successiva, entro sei mesi dalla stessa presentazione, la
medesima Agenzia procederà, ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della
Legge 27 n. 147/2013, a effettuare il rimborso. Il sostituto d’imposta
è, invece, esonerato in tale ipotesi dall’effettuazione del conguaglio
così come disciplinato all’articolo 19 del Dm n.164 del 31 maggio 1999.
Ovviamente trattasi di controlli dedicati al rimborso e pertanto non è pregiudicata l’ulteriore azione di accertamento.
La norma è chiara in ordine alle condizioni da dover verificare: l’importo
richiesto a rimborso deve derivare, anche parzialmente, da detrazioni
per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. L’Agenzia delle
Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non
rilevino anomalie, provvederà all’erogazione della somma
complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del
prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del
CAF-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato
l’assistenza fiscale.
Sul tema in occasione di “telefisco” sono giunti degli importanti chiarimenti, che velocemente riassumiamo:
- ai fini della verifica del limite di 4mila euro rileva l’importo complessivo del rimborso. Dunque non interessa che i carichi di famiglia, ad esempio, siano pari a 800 euro. Rileva la presenza, nell’importo richiesto a rimborso, anche dei carichi di famiglia;
- anche in assenza di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un’eccedenza d’imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4mila euro sarà oggetto di controllo preventivo;
- nel caso di compensazione delle imposte non gestite nel 730 e avvenute mediante il modello F24, gli importi compensati non risulteranno come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto non rilevano ai fini della verifica dei 4mila euro;
- in presenza di rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato il quadro “Familiari a carico” e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono effettuati dai sostituti d’imposta secondo le ordinarie modalità.
Descritta la disposizione e i relativi
primi chiarimenti, è utile effettuare qualche osservazione. È evidente
che il contribuente potrebbe avere interesse al pagamento mediante sostituto
piuttosto che attendere il controllo dell’Agenzia delle Entrate e la
relativa tempistica. Peraltro, tale controllo non sembra essere
caratterizzato da un termine “perentorio” e posto che i rimborsi
comunque saranno effettuati dall’Agenzia solo “al termine delle operazioni di controllo preventivo”, il rischio concreto è che passi molto tempo prima di avere la disponibilità monetaria.
Cosa fare? Non sembra assolutamente il
caso di transitare alla dichiarazione dei redditi “Unico PF”, posto che
comunque il credito richiesto a rimborso risentirebbe dei relativi
“tempi biblici” di pagamento. Il primo “escamotage”, che francamente non
piace molto, è quello di produrre una dichiarazione con un credito
“entro i limiti”, magari “dimenticando” degli oneri deducibili e/o
detraibili e poi provvedere alla dichiarazione integrativa a favore,
ovviamente dopo che il sostituto ha provveduto all’erogazione del
rimborso. È evidente però che simili “intuizioni” potrebbero lasciare
quantomeno perplessa l’amministrazione finanziaria, con conseguenze non
conosciute. Diversa è invece l’alternativa di “rinunciare” ad una parte del credito.
Spieghiamo meglio il concetto. Se il contribuente è già attestato a
4.009,00 euro di credito, è conscio che non avrà l’immediato rimborso.
Come scendere sotto soglia? Un vaglio può essere fatto in ordine alle
spese da far confluire nel quadro E. Deve trattarsi, però, di spese non conosciute dall’amministrazione
finanziaria, che come è noto ha già una serie di informazioni, dagli
interessi pagati sui mutui ai contributi previdenziali, transitando per
le diverse tipologie di assicurazione/previdenze complementari
esistenti. Diverso è il discorso, ad esempio, per gli scontrini
farmaceutici: nel nostro esempio, se il contribuente “decide” che 100,00
euro di spese mediche “in realtà” non hanno i requisiti della detrazione, ecco che l’ammontare del credito si riduce a 3.990,00 euro, totalmente rimborsabile dal sostituto.
Infine, l’ultima soluzione che si offre è
di gestire diversamente i carichi di famiglia e le spese detraibili
sostenute per i familiari. Sul tema è anzitutto importante precisare che
la norma richiama testualmente “la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”;
l’Agenzia delle Entrate, invece, ha fatto riferimento alla compilazione
del prospetto dei familiari a carico, a mio modesto avviso errando. Il
prospetto, infatti, può risultare compilato anche senza attribuzione di detrazioni
e pertanto in questo caso non dovrebbe sussistere la condizione
normativa richiesta. Della serie, se un coniuge ha troppo credito, può
decidere di far transitare le detrazioni per i familiari a vantaggio del
coniuge con reddito più elevato. O addirittura, nel caso dei separati,
il coniuge affidatario può decidere di attribuire la detrazione
all’altro e farsi corrispondere un importo in denaro. Con queste
soluzioni, si elimina in toto la condizione normativa (salvo
l’esistenza di crediti da precedenti dichiarazioni) e si ottiene il
rimborso. Oppure può decidersi, per evitare di perdere qualcosa in
termini di detrazioni per familiari (infatti, “spostando” il carico di
famiglia a favore di chi ha reddito maggiore diminuisce la detrazione
spettante), di modificare la percentuale di ripartizione delle spese
sostenute nell’interesse dei familiari a carico. Si pensi sempre alle
spese mediche: nulla vieta che il nostro contribuente, che deve
diminuire di 19,00 euro il suo credito, in riferimento ad una spesa
intestata alla figlia e pari a 200,00 euro, inizialmente imputata al 50%
tra i coniugi, scriva di suo pugno che l’intero importo è stato pagato
solo dalla moglie. Operando in tal modo, diminuisce di 100,00 euro le
sue spese ed ottiene “l’ambita” riduzione di 19,00 euro. Insomma, le vie
di “fuga” indolori esistono ed in tempi di “vacche magre”, portare a
casa subito un bel rimborso non è affatto da disprezzare.
giovedì 13 marzo 2014
PIANO CASA: CEDOLARE SECCA RIDOTTA DAL 19% AL 10% DAL 1° MAGGIO 2014
Per chi ha già stipulato un contratto convenzionato, la nuova aliquota si tradurrà in un risparmio d'imposta del 5%, nell'ordine dei 180 euro all'anno per un canone mensile di 300 euro.
Per chi si trova a dover siglare una nuova locazione, invece, la riduzione del prelievo imporrà di rifare da zero le valutazioni di convenienza, ponendosi due questioni:
- conviene di più la tassazione ordinaria o la cedolare?
- è preferibilel'affitto libero o quello concordato?
Ma andiamo per gradi: vediamo le novità del 2013 e su che reddito va calcolata la cedolare secca. Dopo tali osservazioni, diventa più facile capire quali scelte effettuare.
La cedolare secca - Il Legislatore con l’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha introdotto a decorrere dal 2011 la c.d. “cedolare secca”.
Il nuovo regime di tassazione “alternativo”,rispetto a quello ordinario IRPEF, è riservato alle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.
L’opzione ancor più vantaggiosa nel 2013 rispetto al 2012 - L’opzione per la cedolare secca, già in linea generale più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria, dal 2013 presenta ulteriori vantaggi per il contribuente; in particolare:
- l’articolo 4, D.L. n. 102/2013 ha previsto la riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato, che passa dal 19% al 15%;
- l’articolo 4, comma 74, Legge n. 92/2012 ha ridotto la differenza tra base imponibile in caso di cedolare secca (100%) e in caso di tassazione ordinaria (nel 2013 si passa dall’85% al 95%).
Il reddito imponibile - L’imposta sostitutiva va applicata sull’intero canone di locazione se questo è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%: in caso contrario il reddito imponibile sarà determinato dalla rendita catastale così rivalutata.
Il mancato riferimento al comma 4-bis dell’art. 37, TUIR comporta, infatti, che per determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari a:
- al5% per i contratti di locazione in generale;
- al25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano);
- al5% per i contratti a canone convenzionato (più un’ulteriore deduzione del 30%);
- al 35% per gli immobili di interesse storico artistico.
La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti da contratti di locazione per i quali il locatore ha esercitato l’opzione per il nuovo sistema di tassazione. Pertanto, nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi redditi fondiari derivanti da contratti di locazione assoggettati a cedolare secca e redditi fondiari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali.
Conclusioni - Dunque, grazie alle novità del 2013, la cedolare conviene a tutti, anche a chi ha redditi bassi,a meno che il proprietario non abbia grandi detrazioni fiscali.
Più complicato, invece, è comprendere se sia migliore il contratto libero o concordato.
Chi firma un contratto a canone concordato accetta di incassare una cifra inferiore ai valori di mercato, ma paga anche tasse ridotte sul reddito da locazione. Si tratta di capire, quindi, se lo sconto sulla cedolare è sufficiente a compensare la riduzione di canone.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/piano-casa-la-cedolare-secca-ridotta-dal-19-al-10-dal-1-maggio-2014,3,20272
giovedì 13 febbraio 2014
"NUOVA SABATINI": AL VIA LE AGEVOLAZIONI
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare di attuazione per la concessione e l’erogazione del contributo della “Nuova Sabatini”. Diventano così operativi gli incentivi alle Pmi per l'acquisto o il leasing di macchinari e impianti.
Le Pmi potranno presentare le domande a partire dal 31 marzo 2014.
Sono finanziabili gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Gli investimenti ammissibili possono riguardare strutture produttive esistenti o da impiantare, da avviare successivamente alla richiesta di finanziamento e conclusi entro il periodo di preammortamento (o pre-locazione) di massimo 12 mesi.
Non sono ammissibili investimenti di importo inferiore a 500 euro Iva esclusa.
L'intervento, finalizzato ad agevolare l'accesso al credito, consiste nella concessione di finanziamenti agevolati fino al 100% dei costi ammissibili e di importo compreso tra un minimo 20.000 e 2 milioni di euro.
Il contributo in favore delle Pmi è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per massimo cinque anni.
I finanziamenti potranno essere concessi dagli istituti di credito convenzionati, fino al 31 dicembre 2016.
Inoltre, le Pmi avranno la possibilità di beneficiare – con priorità d’accesso – della garanzia del “Fondo Centrale”, fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.
L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.
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