mercoledì 29 ottobre 2014

NIENTE ANNOTAZIONE SUL LIBRETTO PER LE AUTO AI DIPENDENTI


Dal 3 novembre 2014 saranno operative le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
Come noto, il nuovo comma 4-bis dell’art. 94, D.Lgs. n.285/1992 c.d.s., rubricato “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha previsto degli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal co. 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
L’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa è stata demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), nel quale è stato introdotto il nuovo art. 247-bis.
Attenzione, il nuovo adempimento non ha natura fiscale e non deve essere “confuso” con la disciplina della comunicazione dei beni ai soci.
Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 15513/2014 con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli standard da utilizzare in sede di adempimento.
Si specifica fin da subito che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni.
A partire dal 3 novembre invece, in caso di omissione verranno applicate le sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-bis, c.d.s.. E che di sanzioni “pesanti” si tratti non vi è dubbio.
La sanzione irrogata in caso di omissione è pari ad una somma che varia da un minimo di Euro 705 fino ad un massimo di Euro 3.526. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l’immediato ritiro della carta di circolazione.
Per i veicoli aziendali è stata prevista una disciplina ad hoc.
La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, per un periodo superiore a 30 giorni, un rappresentante dell’azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell’azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un’apposita istanza (conforme al Modello “Allegato B\1” presente a margine della circolare) e adempiere all’obbligo di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. L’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente.
La procedura per l’auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.
I costi, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di vista finanziario. All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16 e il pagamento di Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.
Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, è prevista la possibilità di effettuare un’istanza cumulativa con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga una sola imposta di bollo). Attenzione però, l’aggiornamento nell’archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di Euro 9 per ciascun veicolo. A seguito dell’istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale di veicoli. Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.
Sul punto è intervenuta la circolare n.23743/2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti.
Il Ministero chiarisce che l’adempimento non deve essere effettuato qualora la disponibilità del veicolo costituisca “a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).
Inoltre, viene ribadito che nel comodato di veicoli aziendali, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver.
Sulla base di tale ricostruzione, sono “certamente escluse”:
  1. l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”;
  2. l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
  3. l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti.
Con il documento di prassi inoltre, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene chiarito che quanto specificato con la circolare n. 15513/2014 vale anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori.
 

martedì 21 ottobre 2014

PEC: LA TRASMISSIONE SOLO PER POCHI

A seguito del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Più precisamente, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegate.

In considerazione della nuova previsione introdotta e in virtù del fatto che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo Pec, i professionisti erano tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.

Questo, almeno, fino a quando l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 non ha chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all’Ini-Pec non sono più tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato in oggetto.

Ma, si badi bene, tale precisazione non esclude dall’obbligo di comunicazione tutti i soggetti: ben più ampia è la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli operatori la cui pec è già presente nell’indice nazionale.

Infatti, tale indice è alimentato dagli indirizzi pec inviati dalle società e dalle imprese individuali al Registro delle imprese, nonché da quelli forniti dai professionisti ai rispettivi Ordini e alle Pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

I soggetti interessati dalle disposizioni di cui al provvedimento dello scorso 8 agosto sono invece tutti i soggetti di cui all’art. 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

- i prestatori di servizi relativi a società e trust;

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Ebbene, appare immediato comprendere come gli intermediari finanziari, i professionisti e i revisori contabili siano esonerati dall’invio dell’indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate, mentre permane l’obbligo per i consulenti aziendali e periti che non sono iscritti ad ordini professionali e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle imprese.

In questo caso, pertanto, si dovrà ritenere ancora sussistente l’obbligo di inviare, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo Pec attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.

Dubbi sono stati sollevati invece con riferimento ai revisori contabili non iscritti ad altri Albi, per i quali, se da un lato è vero che gli stessi hanno già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall’altro non è ancora noto se, successivamente, il Mef abbia provveduto a trasmettere gli indirizzi stessi all’indice nazionale.

Da ultimo vuole essere sottolineato un ulteriore dubbio con riferimento ai soggetti tenuti a comunicare l’indirizzo Pec.
Nel Provvedimento dell’8 agosto si chiarisce che sono tenuti ad inviare l’indirizzo Pec soltanto i potenziali soggetti destinatari delle richieste di cui al provvedimento in oggetto. A rigore di logica, dunque, tutti coloro che prestano la loro consulenza esclusivamente a soggetti che non svolgono operazioni con l’estero non sarebbero comunque tenuti alla trasmissione dell’indirizzo Pec.
Un’interpretazione, questa, che sicuramente necessita di maggiori chiarimenti.

http://www.fiscal-focus.info/fisco/pec-la-trasmissione-solo-per-pochi,3,24161

mercoledì 8 ottobre 2014

DAL 3 NOVEMBRE OBBLIGATORIO IL NOMINATIVO DELL'UTILIZZATORE NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE


Dal prossimo 3 novembre 2014 le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla carta di circolazione verranno pesantemente sanzionate. Stiamo parlando, infatti, di sanzioni nell’ordine di 705 euro alle quali aggiungere la ben più pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione.
È questo il risultato delle modifiche apportate al nuovo codice della strada (in particolare all’articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n.120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno appunto operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche.
L’unica (magra) consolazione è che, almeno, le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo nel senso che, come precisato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. n.15513 del 10 luglio 2014, emanata a quasi due anni di distanza dalle modifiche sopra richiamate, dovranno annotarsi solamente gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.
Ma vediamo bene di cosa si tratta.
Il richiamato co.4-bis art.94 del codice della strada dispone l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue “generalità” (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).
Con la richiamata circolare n.15513 sono stati quindi chiariti molti dubbi in merito alle fattispecie sopra indicate, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi.
Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati ma l’eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all’applicazione di sanzioni.
Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni anagrafiche, soffermiamoci invece sull’obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.
La circolare in particolare affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:
  • a titolo di comodato
  • in forza di provvedimento di custodia giudiziale
  • nei casi di locazione senza conducente
  • nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale
  • nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire
  • nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius
  • nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “Rent to buy”
  • nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust
Tra tutte le situazioni sopra evidenziate certamente una merita di essere evidenziata in considerazione della sua larga diffusione nel contesto della normale gestione delle imprese: ci riferiamo al comodato di veicoli aziendali in relazione ai quali la richiamata circolare n.15513 dedica un paragrafo specifico.
L’utilizzo di veicoli aziendali da parte dei dipendenti della stessa impresa è fenomeno certamente frequente. Rientrano peraltro nella disposizione normativa in commento tutti quei veicoli ricompresi nella disponibilità delle aziende in quanto acquisiti a titolo di proprietà ma anche nei casi di acquisto con patto di riservato dominio, con diritto di usufrutto, in forza di contratto di locazione finanziaria oppure di semplice locazione senza conducente.
Affinché trovino applicazione i citati obblighi di comunicazione occorre, tuttavia, che i veicoli vengano concessi dall’impresa ai propri dipendenti per un “periodo superiore a 30 giorni”. Ed è proprio la verifica di tale ultima condizione che richiede qualche ulteriore considerazione: la norma non precisa se i 30 giorni debbono essere consecutivi oppure anche non continuativi. L’utilizzo del termine “periodo”, peraltro, legittimerebbe l’interpretazione dell’utilizzo continuativo in quanto l’utilizzo sporadico del veicolo non determinerebbe l’esistenza di un “periodo”. Ma se così fosse, in quali termini e con quali modalità è verificabile questo utilizzo continuativo? Anche a fronte di una verifica sarebbe sufficiente affermare che non vi è un utilizzo continuativo e quindi uno stesso soggetto in relazione ad uno stesso veicolo dovrebbe essere sottoposto a verifiche multiple in tempi brevi al fine di poter contestare la violazione della mancata comunicazione.
Laddove invece si ammettesse anche l’utilizzo non continuativo ai fini dell’obbligo di comunicazione si arriverebbe ad una situazione poco gestibile sotto il profilo dell’esecuzione degli adempimenti, oltre che risultare presso che impossibile da verificare. 
E’ peraltro vero che vi sono situazioni nelle quali risulta estremamente difficile dimostrare l’uso non continuativo. Si pensi alle imprese che offrono servizi presso le sedi dei propri clienti e che sottoscrivono contratti di noleggio full service o di leasing al fine di acquisire la disponibilità dei veicoli da assegnare ai propri dipendenti al fine di consentire loro di recarsi presso i clienti medesimi. In presenza di un numero di dipendenti “proporzionato” al numero di veicoli sarà ben difficile dimostrare che nell’arco di un anno non vi sia stato un utilizzo del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. È altrettanto vero, però, che se i dipendenti utilizzano i veicoli aziendali “a rotazione” sarà ben difficile che si verifichi un utilizzo continuativo del veicolo in capo al medesimo soggetto per più di 30 giorni.
Le situazione che invece certamente ricadono nell’obbligo di comunicazione sono quelle dove il veicolo viene assegnato al dipendente in forza di specifico contratto o accordo che prevede in molti casi anche l’utilizzo del veicolo stesso ai fini personali. In questo caso come si dice “carta canta” e quindi è certo che l’impresa dovrà attivarsi per comunicare il nominativo del dipendente al fine della sua annotazione sulla carta di circolazione.
In questo caso il comodante (legale rappresentante dell’impresa), su delega del comodatario (dipendente), dovrà presentare specifica istanza (sulla modulistica riportata nella circolare sopra citata) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione. A fronte di tale istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che, precisa la circolare, non dovrà essere conservata sul veicolo).
Sul tema la Circolare n.15513 precisa che:
  • nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette “flotte aziendali") è possibile presentare un’unica istanza cumulativa
  • nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
  • nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti “noleggi full rent”) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.
Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.
 

lunedì 22 settembre 2014

CHIARITE LE CASISTICHE DI UTILIZZO DEL MODELLO F24 TELEMATICO

A pochi giorni dall’avvio dell’estensione dell’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico, l’Agenzia delle entrate dirama le proprie istruzioni operative con la circolare 27/E del 19/09/2014.
Il documento di prassi, innanzitutto, riepiloga le casistiche che sono interessate dall’obbligo, che vanno considerate in aggiunta a quelle già presenti (riferimento ai titolari di partita IVA):
  • modelli F24 a saldo zero: potranno essere pagati unicamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato (trasmissione delle deleghe in nome e per conto degli assistiti con servizio “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”)
  • modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero e modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione): potranno essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli istituti di credito.
I suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento; così, ad esempio, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare esclusivamente modalità telematiche per tutti i modelli F24, fermo restando l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Per tali ultimi soggetti, dunque, e non solo per i privati, si applicheranno, in aggiunta ai suddetti obblighi già vigenti, le novità di cui sopra in caso di compensazioni (delega a saldo zero) per importi non superiori a 5.000 euro.
Resta chiarita la possibilità di continuare ad utilizzare i modelli cartacei nelle seguenti ipotesi:
  1. modelli con saldo a debito non superiore a 1.000 euro, se non relativi a titolari di partita IVA (ipotesi non contemplata dalla norma);
  2. F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle entrate, comuni, ecc.), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; in tal senso, dunque, il legittimo utilizzo dei crediti viene praticamente “scoraggiato” per effetto della complicazione dell’utilizzo del canale telematico;
  3. modelli relativi a versamenti rateali in corso, ma solo a condizione che siano relativi a non titolari di partita IVA e solo fino al 31/12/2014 (in tal senso si salvaguardano, ad esempio, i versamenti relativi al saldo 2013 ed al primo acconto 2014);
  4. modelli utilizzati per la fruizione di agevolazioni fiscali (crediti di imposta) con compensazioni che si possono effettuare unicamente presso gli agenti della riscossione.
La circolare, inoltre, si occupa anche delle casistiche relative ai contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, suggerendo le seguenti soluzioni:
  • i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, oppure ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse (ad esempio tramite addebito di carte prepagate). Solo ove non sia attuabile nessuna soluzione, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
  • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, ma con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate al punto precedente. In caso di indisponibilità, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo. 
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/chiarite-casistiche-utilizzo-modello-f24-telematico?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=14203487&_hsenc=p2ANqtz--7cRjvU9m9CIlcbXDsC-J7E0INx4vlabneN-2lH-uuGI_L0OXdnCrofUCEw0ikAs31tzkYCCXgU5MNHzzq3LbcbUpgKWslj_QIa51jAmqR8qiLocI&_hsmi=14203487

martedì 16 settembre 2014

DAL DECRETO SBLOCCA ITALIA TUTTE LE NOVITA' DAL RENT TO BUY ALLE DETRAZIONI IRPEF PER L'ACQUISTO


Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il decreto sblocca italia che contiene importanti novità per il settore casa. le più importanti riguardano le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto e quelle per chi usufruisce della formula rent to buy, queste ultime estese ora a tutti i contratti e non solo a quelli di edilizia sociale.

Articolo 21. detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in locazione
Secondo il decreto chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canone concordato per almeno otto anni, podrà godere di una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile sino a una spesa massima di 300mila euro. Il beneficio viene ripartito negli 8 anni del contratto d'affitto e vale anche per l'acquisto di un secondo immobilie da destinare alla locazione. Benefici anche per cui costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà prima dell'inizio dei lavori.
Per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario
2) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate e (zone agricole)
3) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo a (ad eccezione delle categoria a/1, a/8 e a/9)
4) l'unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche a o b.

Agevolazioni per l'acquisto con riscatto (rent to buy) 
Vengono estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali previsti dal decreto casa e sino ora limitati all'edilizia sociale. trascorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto, l'inquilino ha la facoltà di riscattare l'unità immobiliare.
Per l'acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista, scattano al momento del riscatto e non all'inizio del contratto di locazione; dall'altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire il capitale necessario all'acquisto dell'immobile.

Articolo 19: imposta di bollo per i canoni di locazione. viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta di bollo per la registrazione di un contratto che preveda la riduzione del canone.
Articolo 17 (semplificazioni in edilizia privata). tante le novità in materia di semplificazione edilizia, la più rilevante è quelle che sancisce la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al comune e non più con il permesso di costruire.
Prima del decreto, quest'intervento era classificato come ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il contributo di costruzione. con l'entrata in vigore dello sblocca italia, invece, questa operazione viene classificata come "manutenzione straordinaria" e può essere fatta con una semplice "comunicazione di inizio lavori" (cil). Il contributo da versare è quello per gli oneri di urbanizzazione, con un'importante riduzione di tempi e costi.
Lavori senza interventi sulle parti strutturali. per i lavori che comportano un cambiamento delle superfici interne, ma non della volumetria complessiva dell'edificio, sarà sufficiente la presentazione della cil+la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. la comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inviata dal comune all'agenzia del territorio.
Semplificazione fiscali per le siiq. il governo ha stabilito semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali per le siiq, le società immobiliari quotate con regime fiscale agevolato. si tratta di un tentativo di superare le rigidità burocratiche che ne hanno bloccato la crescita. in particolare si ridefiniscono i requisiti partecipativi dei soci e si rende più flessibile la gestione degli investimenti.

http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2014/09/15/111269-decreto-sblocca-italia-testo-definitivo-in-vigore-tutte-le-novita-dal-rent-to-buy

venerdì 29 agosto 2014

CONTRIBUTI PER LE PMI DEL COMMERCIO A TREVISO











La Camera di Commercio di Treviso concede contributi in conto capitale alle PMI locali, con lo scopo di migliorare le condizioni di competitività del settore commerciale, sostenendo gli investimenti di negozianti al minuto, pubblici esercenti, commercianti, agenti o rappresentanti di commercio. Dotazione di 200mila euro, da erogare in conformità alla normativa sugli aiuti De Minimis.
L’invio delle domande è in programma dal 23 al 30 settembre 2014, esclusivamente per via telematica. Il plico digitalmente inviato dovrà contenere il modello base generato dal sistema, la relazione dettagliata sull’intervento realizzato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione ai senso del regolamento De Minimis, la fotocopia delle fatture riguardanti le spese dichiarate, il cv del soggetto incaricato referente del progetto. 
Una volta ricevute, le domande saranno valutate sulla base del requisito della chiarezza e del dettaglio della relazione, della coerenza degli interventi rispetto all’attività imprenditoriale svolta, dell’originalità e dell’innovatività dell’intervento, e dei benefici in termini di riduzione dell’impatto ambientale o dell’utilizzo delle risorse ambientali.
Gli investimenti  ammissibili sono distinti per linee di intervento (leggi i dettagli). Per maggiori informazioni, consultare il bando integrale.

http://blog.pmi.it/28/08/2014/contributi-per-pmi-commercio-treviso/

mercoledì 27 agosto 2014

INARCASSA: SUL FATTURATO ESTERO NESSUN CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E' stato approvata la modifica al regolamento Inarcassa che esclude il fatturato estero dalla base sui cui calcolare il contributo integrativo del 4%

Il 7 agosto il ministero del lavoro ha approvato la delibera della Cassa di previdenza di ingegneri e architetti liberi professionisti, con cui si stabilisce che i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis del D.p.r. 633/72 non rientrano nel volume d'affari professionali complessivo ai fini Iva. Su tali corrispettivi, dunque, non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa. La norma è stata introdotta per risolvere un problema derivante dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) secondo cui è obbligatorio emettere fattura anche per prestazioni e cessioni non territoriali effettuate nei confronti di committenti che versano l'imposta in un altro Stato Ue, e per tute le operazioni fuori dall'Unione Europea. Il consiglio di amministrazione di Inarcassa aveva approvato la proposta di modifica ancora a fine febbraio, ma il ministero ha dato il via libera solo ad agosto.