venerdì 11 marzo 2016

BONUS STRUMENTI MUSICALI

Con Provvedimento dell' 8 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate individua le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000 euro previsto dall’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel limite complessivo di quindici milioni di euro, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo.
Il contributo spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’Istituzione, nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, indicati nell’allegato n. 2.
Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto.
Modalità di riconoscimento del contributo per lo studente
Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente richiede al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.
Il certificato è predisposto dal conservatorio di musica o dall’istituto musicale pareggiato in duplice esemplare di cui uno conservato dall’emittente e uno rilasciato allo studente il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.
Credito d’imposta per il produttore o rivenditore
Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto.
Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:
  • il proprio codice fiscale,
  • quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
  • lo strumento musicale,
  • il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto,
  • e l’ammontare del contributo.
I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni a decorrere dal 28 aprile 2016 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari.
Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione.

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12212-ecco-le-istruzioni-per-il-bonus-strumenti-musicali.html

martedì 2 febbraio 2016

STUDI DI SETTORE, MODELLI DEFINITIVI GIA' PUBBLICATI

Sono stati pubblicati sul sito delle Entrate i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Nel dettaglio, i modelli riguardano 51 studi per il settore delle manifatture; 60 studi per il settore dei servizi; 24 studi per i professionisti; 69 studi per il settore del commercio. Alla luce delle indicazioni per la semplificazione degli adempimenti contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/21048-studi-di-settore-modelli-definitivi-gi-pubblicati.html

venerdì 8 gennaio 2016

Sportello online "imprese a tasso zero"

A partire dalle ore 12.00 del 13.01.2016 sarà attivo lo sportello online gestito da Invitalia per la presentazione delle domande di agevolazione della nuova imprenditorialità rivolta ai giovani under 35 e alle donne. Sono a disposizione 50 milioni di euro per micro o piccole imprese già esistenti o da avviare; ciascun progetto potrà essere finanziato per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.
 
 Il Sole 24Ore 8.01.2016 p. 35

giovedì 5 novembre 2015

LA FATTURA DEVE RECARE LA CORRETTA DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI


Capita spesso di imbattersi in contestazioni dell’Agenzia delle entrate in merito alla descrizione inserita nelle fatture.
Dalla censura derivano, solitamente, due conseguenze:
  • la prima, relativa al comparto dell’Iva, in merito alla violazione delle prescrizioni dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972;
  • la seconda, ben più pesante, relativa al disconoscimento del costo in capo al soggetto acquirente del bene o, più frequentemente, fruitore del servizio.
La Corte di Cassazione si è interessata di recente della vicenda (sentenza n. 21980/2015), pur se in relazione al solo comparto Iva; proviamo allora a trarre dalla pronuncia resa dai supremi giudici qualche spunto di ragionamento.
A seguito di un controllo, l’Agenzia delle entrate notificava ad una Srl tre distinti atti di contestazione, a mezzo dei quali irrogava le sanzioni previste dall’articolo 9 D.Lgs. 471/1997 per l'irregolare compilazione delle fatture da essa emesse nei confronti di altra SpA, stante la generica indicazione del loro oggetto descritto con la locuzione “servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite".
A seguito di ricorso accolto dalla CTP, l’Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva ulteriormente rigettato dalla CTR Lombardia, ritenendo i giudici che, sebbene si dovesse rilevare l'estrema genericità ed ampiezza della casistica relativa alle prestazioni effettuate, proprio in funzione di questa caratteristica andavano ritenute accettabili le ragioni addotte secondo cui, trattandosi di collaborazioni correnti da molti anni, la descrizione poteva anche ricomprendere quelle effettivamente prestate nei vari periodi.
L’Agenzia delle entrate ricorrente si duole dell'errore di diritto compiuto dal giudice d'appello nell'applicazione dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972 e ciò in ragione di quanto affermato dalla stessa norma, posto che la soprascritta descrizione delle prestazioni recate dalle fatture esaminate non può considerarsi regolare.
Secondo la Corte di Cassazione il motivo è fondato, in quanto:
  • è richiesta l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • la richiesta risponde ad oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionale a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione;
  • l’indicazione generica dell’operazione fatturata che, come nella fattispecie, accorpi indistintamente in un’unica descrizione attività assai disparate sotto il profilo del contenuto, spaziando da attività materiali (trasporto e magazzinaggio) ad attività d’ordine (tenuta contabilità), ad attività a più alto contenuto di professionalità (promozione vendite) e ad attività del tutto generiche (servizi professionali e marketing), non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare.
Preso atto dell’evoluzione della vicenda (e, quindi, della conferma delle sanzioni per irregolare compilazione del documento), ci pare necessario proseguire l’analisi per cercare di comprendere come avrebbero dovuto essere compilate le fatture.
La Corte di Cassazione riprende il contenuto della norma ed afferma che, probabilmente, si doveva maggiormente descrivere i servizi prestati (trasporto e magazzinaggio di cosa, quando e come, quale promozione delle vendite, quale attività di marketing, ecc.).
Il fatto, invece, che sia ritenuto deplorevole l’accorpamento di prestazioni eterogenee su unico documento, non ci trova per nulla concordi; forse sarebbe cambiato qualche cosa se fossero state emesse distinte fatture per ciascun servizio prestato?
Evidentemente, l’estensore si è lasciato più facilmente “affascinare” da una descrizione di addebiti che hanno più il sapore di una sistemazione di rapporti economici tra differenti società, probabilmente non quantificate in modo preciso ma semplicemente relative ad un riaddebito di funzioni svolte dal personale di uno di detti enti.
E qui, allora, si può spingere il ragionamento in avanti, coinvolgendo anche la posizione del soggetto che ha ricevuto tali fatture.
Risulta infatti frequente il fatto che un costo supportato da documenti simili a quelli evocati nel caso di specie sia considerato come non sufficientemente supportato e, per conseguenza, giudicato come non deducibile.
Quindi, avremmo collezionato:
  • da un lato, la sanzione per genericità della descrizione, come a dire che le prestazioni sono state rese, ma è stata mal compilata la fattura;
  • dall’altro lato il disconoscimento del costo indebitamente fondato (a nostro giudizio) sulla eventuale patologia del documento, ma solo ai fini dell’Iva (carente compilazione della fattura).
In alcune ipotesi, poi, ci si spinge a considerare la fattura come relativa ad operazioni inesistenti, sempre partendo dalla carenza di descrizione delle prestazioni rese.
Si ha dunque modo di rilevare che il nostro sistema tributario dovrebbe agire per gradi, preliminarmente partendo dalla constatazione della esistenza della operazione.
Infatti, solo se l’operazione è stata materialmente realizzata si dovrebbe analizzare la correttezza del documento, eventualmente sanzionando i comportamenti non conformi rispetto alla norma (pur se rileviamo che, nel caso delle prestazioni di servizi, il confine tra esaustiva descrizione e generica descrizione finisce per dipendere unicamente dalla discrezionalità del verificatore, il quale prescinde – talvolta – da tutta una serie di circostanze, scambi documentali, corrispondenza, ecc. che ben possono avvalorare e supportare gli scambi).
Che poi, dalla carente descrizione delle prestazioni possa discendere la indeducibilità del costo in capo al committente è circostanza tutta da valutare, anche se la giurisprudenza si trova spesso “appiattita” sulle censure degli uffici; proprio dalla carenza di materialità dell’operazione deriva anche una difficoltà di documentazione a posteriori del servizio reso/ricevuto, magari a distanza di anni dalla sua esecuzione.
Si pensi al campo della consulenza professionale, ove risulta davvero difficoltoso “quantificare” il valore di un ottimo consiglio o suggerimento, magari circoscritto ad un colloquio verbale con il cliente. Fino a che punto deve spingersi la descrizione dell’operazione? Forse indicare “consulenza prestata in ambito di ….” è descrizione troppo generica?
E quando andiamo dal medico, l’indicazione sulla parcella “visita specialistica” è da ritenersi descrizione generica?
Insomma, ci pare che i messaggi che si possono trarre dalla sentenza non debbono essere generalizzati ma, più propriamente, analizzati caso per caso, valutati alla luce delle circostanze specifiche. Purtroppo, però, il precedente resta, e qualcuno potrà sempre sanzionare il comportamento del contribuente evocando la sentenza della Corte di Cassazione.
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/fattura-deve-recare-corretta-descrizione-operazioni?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=23436923&_hsenc=p2ANqtz-_w65YPVCeio_3L5M3Fvpz6ZGvnCTXbeTF5eInlKOSNqzfsXrDAEH7mVUlzR114X-Db18Xc__craBDJxoTQ8-DPmdKo4lt6Z9T9nwuSKHbxYCHTWzw&_hsmi=23436923

martedì 3 novembre 2015

CERTIFICAZIONE UNICA IN SOSTITUZIONE DEL 770


Il Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770.
La nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica.
Anche se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.
Come dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza di semplificazione.

Entrata in vigore
La norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7 marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti dovuti per il periodo d’imposta 2015.
Pertanto fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770, quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.

770 e CU
Si ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770. Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di adempimenti.
Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.

Certificazione unica
Nessuna novità invece in relazione all’unificazione delle scadenze fra l’invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.
In questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema “libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia delle entrate (Provv. 15.01.2015).
Pertanto lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
In caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
In questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella relativa alla consegna al sostituito. 

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/certificazione-unica-in-sostituzione-del-770,3,70965