mercoledì 17 ottobre 2012

PUBBLICATO IL DECRETO SULL'IVA PER CASSA


L’opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. A stabilirlo è l’art. 8 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 ottobre 2012, attuativo di quanto disposto dal DL 83/2012 e pubblicato ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze assieme alla Relazione illustrativa.
In base a tale opzione, le cui modalità di esercizio saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile differire l’esigibilità dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti. Parallelamente, per i soggetti che optano per l’adozione del regime, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa possono detrarre l’IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni; la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che, nel calcolo del volume d’affari, vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).
Poiché il regime riguarda, in via di principio, l’intera attività realizzata dai soggetti interessati, l’opzione per il regime ha effetto per tutte le operazioni eseguite, tranne per quelle espressamente escluse. Fra queste ultime sono comprese le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA quali, ad esempio, i produttori agricoli ex art. 34 del DPR n. 633/72 o le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter.
Un dubbio riguardava la possibilità, in caso di esercizio di più attività con applicazione separata dell’imposta ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/1972, di esercitare l’opzione per l’IVA per cassa limitatamente ad una o più attività. Al riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che, per quanto riguarda le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, si intende che il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.
Qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo (e non dalla prima operazione successiva) a quello in cui la soglia è stata superata.
Nella fattispecie, il decreto introduce una previsione di semplificazione, in quanto stabilisce che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa, venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. La scelta è finalizzata, come chiarisce la Relazione illustrativa, ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.
La mancata annotazione in fattura costituisce violazione formale
Altro aspetto dubbio riguardava la previsione che sulle fatture emesse in base al sistema dell’IVA per cassa deve risultare, tramite una specifica annotazione, che è stata adottata la speciale disciplina. La norma non precisa quali siano le conseguenze della mancanza sulla fattura di tale annotazione; la Relazione al decreto chiarisce che trattasi, ai fini sanzionatori, di violazione formale.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397370.aspx

martedì 16 ottobre 2012

DICHIARAZIONE IMU


Dichiarazione IMU: Consultazione pubblica aperta ai cittadini

Il D.L. n. 174/2012 all'art. 9, comma 3, lett. b), ha ufficializzato la proroga della dichiarazione IMU al 30 novembre 2012 (per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo ai fini dell’IMU è sorto dal 1° gennaio 2012). Sul sito del Dipartimento delle Finanze all'indirizzo http://www.finanze.gov.it/servizi/consult/index.php?op=add i contribuenti hanno la possibilità di trasmettere entro il 19 ottobre 2012 contributi e osservazioni ritenuti utili ai fini della predisposizione definitiva del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni. Per il corretto invio dei contributi è necessario rispondere, entro 24 ore, all'email che verrà inviata a completamento della procedura.

La partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali decisioni del Dipartimento delle finanze. Una sintesi degli esiti sarà pubblicata al termine della consultazione.

In allegato:

Bozza del Modello di Dichiarazione Imu elaborata dal Dipartimento delle Finanze
Istruzioni per la compilazione

Link:
http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11351-dichiarazione-imu.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

CORSO: L'IMPRESA CHE FUNZIONA

Fare impresa oggi può ancora rappresentare un’opportunità se si comprendono i meccanismi che la regolano, strutturano e ne determinano il CORRETTO FUNZIONAMENTO, tanto più in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo dove la parola d’ordine è senz’altro “reinventarsi”.
Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze chiave per POTENZIARE O AVVIARE una attività imprenditoriale e di lavoro autonomo, consapevole, produttiva ed efficiente.
Il corso avrà luogo il giorno 6 ottobre 2012 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e verrà ripetuto nelle seguenti date:
10 novembre 2012; 15 dicembre 2012; 12 gennaio 2013.

lunedì 8 ottobre 2012

RIATTIVATO IL FONDO PER L'IMPREDITORIA FEMMINILE


Si segnala che, a seguito del conferimento di ulteriori risorse regionali, a partire dal 01/10/2012 sarà nuovamente possibile presentare richieste di agevolazione a valere sul Fondo di Rotazione per l'Imprenditoria Femminile ex L.R. 1/2000.

venerdì 5 ottobre 2012

PROROGA DICHIARAZIONE IMU


All’interno del decreto “Enti Locali”, approvato il 04/10 dal Consiglio dei ministri, tra le altre cose, sembra (il condizionale è doveroso!) sia stata inserita la data definitiva per la presentazione della dichiarazione Imu 2012, relativa alle variazioni immobiliari intercorse al primo gennaio scorso.
Inizialmente prevista per il 30 settembre dal D.L. 16/2012 sulle “Semplificazioni fiscali”, a causa dei ritardi di approvazione dei bilanci preventivi comunali, (prorogati anch’essi al 30/10 prossimo), l’invio dei modelli è stato rinviato al 30/11, offrendo comunque poco meno di 2 mesi a professionisti e cittadini per predisporre i dovuti accorgimenti.
Aggiungendo l’aggravante che, le varie bozze diffuse da alcune settimane in rete e tra la stampa di settore, del dichiarativo e delle relative istruzioni, sono ancora lontane dalla versione ufficiale, con tutta l’incertezza che ne consegue.
Infatti, rimane ancora poco chiaro l’alveo della casistica da comunicare all’Amministrazione finanziaria, ad oggi molto ampio ed in netto contrasto con il divieto per la P.A. di chiedere ai contribuenti informazioni già in suo possesso. Cosicché con le attuali formulazioni, ad esempio, ricadranno nella platea dei dichiaranti tutti i proprietari di:
- più immobili, di cui uno ad aliquota ridotta, in uno stesso comune,
- fabbricati locati;
- immobili strumentali e dei soggetti Ires;
- stabili di interesse storico od inagibili;
- immobili soggetti ad agevolazioni varie.
Di contro, il decreto in parola dimostra molta solerzia, sugli aspetti legati alla riscossione del tributo, confermando la possibilità per i Comuni di rivedere aliquote e regolamenti fino al 31 ottobre e non toccando la data del 16/12 (posticipata al 17/12 in quanto cadente di domenica) per effettuare le operazioni di conguaglio e saldo dell’imposta dovuta.
Pubblicato poi, anche il facsimile di bollettino postale da usare alternativamente al modello F24, per versare il tributo, con l’accortezza rispetto all’Ici, di aver predisporre un solo conto corrente nazionale per il versamento (n. 1777 intestato all’A.d.E.), a fronte della miriade di codici comunali del passato.

http://www.fiscoetasse.com/blog/proroga-dichiarazione-imu-al-30-novembre-meglio-tardi-che-mai/

CEDOLARE SECCA


I locatori che hanno optato per il regime della cedolare secca in dichiarazione, ma non hanno ancora inviato la raccomandata all’inquilino, possono farlo entro il prossimo 1° ottobre. A stabilirlo la circolare 20/E del 4.6.2012, che in considerazione del regime transitorio del 2011, consente la proroga dell’invio della raccomandata entro il termine di presentazione di Unico 2012.

Scarica gratis la Circolare del Giorno n. 192 del 26.09.2012
Per un approfondimento sull'argomento vai al nostro dossier Cedolare Secca

Opzione cedolare in dichiarazione

L’opzione in dichiarazione è prevista per i contratti di locazione:

in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria al 7/04/2011;
in corso al 7/04/2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione o per quelli prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento;
non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno;
ed è valida solo per l’annualità che termina nel 2011 e/o per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012.
Invece, per i contratti registrati dal 7.4.2011 l’opzione va esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione utilizzando il mod. SIRIA (in presenza dei presupposti richiesti) o il mod. 69 e, salvo revoca, ha effetto per l’intera durata del contratto di locazione.


Termine di invio della raccomandata

In generale la lettera all’inquilino va inviata:

prima della registrazione del contratto, oppure
prima del termine di versamento del’imposta di registro per le annualità successive.
Tuttavia per i contratti in corso all’1.1.2011 per i quali l’opzione è esercitata in dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/E del 1° giugno 2011, aveva stabilito che la comunicazione poteva essere inviata nel termine di versamento del primo acconto dovuto: 6.7.2011 (se l’acconto è dovuto in due rate) o 30.11.2011 (se l’acconto è dovuto in unica rata), ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi se non è dovuto acconto.
Successivamente, con la circolare 20/E del 4.6.2012, l’Agenzia ha prorogato ulteriormente il termine di invio, fissandolo al 1° ottobre 2012.
È utile precisare che, anche se il locatore può inviare la lettera entro il 1° ottobre, è necessario che per le annualità interessate:

non abbia applicato l’aggiornamento del canone. In ogni caso, qualora l’aggiornamento sia stato richiesto e percepito dovrà essere restituito all’inquilino (come indicato nella Circolare n. 26/E/2011);
abbia versato l’acconto della cedolare secca. Nel caso in cui non sia stato versato l’acconto 2011 sarà possibile regolarizzare l’omissione tramite il ravvedimento operoso utilizzando i codici tributo “1192” (per gli interessi) e “8913” (per la sanzione).

Raccomandata postale

La comunicazione all’inquilino deve assolutamente essere fatta con raccomandata postale, pena l’inammissibilità del regime della cedolare. Nella circolare 26/E del 01.06.2011 l’Agenzia specifica che “è esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore”.

Modello di raccomandata

Premesso che non esiste un modello ufficiale di raccomandata, l’importante è che in essa siano precisati i dati del contratto in corso, l’opzione esercitata dal locatore e la rinuncia espressa agli aggiornamenti del canone, compreso quello derivante dalla variazione ISTAT.
Scarica gratuitamente qui il fac-simile di raccomandata.

giovedì 4 ottobre 2012

INDAGINI FINANZIARIE IN AUMENTO


Esecuzione dei controlli alle indagini finanziarie, con particolare riguardo ai conti correnti bancari per le indagini nei confronti di professionisti e imprese.

Nella circ. 18/E del 31 maggio 2012 l’Agenzia delle entrate, assegna un ruolo privilegiato nell’esecuzione dei controlli alle indagini finanziarie, infatti, «Ai fini dell’esecuzione dei controlli va sempre più privilegiato l’utilizzo delle indagini sui rapporti  finanziari,  con  particolare  riguardo  ai  conti correnti bancari, le cui movimentazioni consentono la ricostruzione  presuntiva dell’effettivo volume degli affari conseguito  dai  contribuenti  in  parola  e l’auspicata individuazione delle omesse contabilizzazioni di ricavi e compensi.

Il ricorso al detto strumento istruttorio, ricorrendone i presupposti, deve  in specie avvenire nei controlli riguardanti gli esercenti arti  e  professioni  e gli esercenti attività di impresa aventi ad oggetto prevalente  la  prestazione di servizi ed il commercio al dettaglio  (in  quest’ultimo  caso,  considerando specificamente i rapporti cui affluiscono i pagamenti ricevuti  mediante  carte di credito e di debito)».

Perché l’Agenzia delle entrate tende a privilegiare l’indagine finanziaria alla tradizionale “verifica” nei confronti di lavoratori autonomi, imprenditori individuali e soci di società a ristretta base azionaria?

Dott. Bertolaso Piero