martedì 8 gennaio 2013
TERRENI INCOLTI IMPONIBILI IMU
Secondo l'Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale) i terreni incolti, in quanto non qualificabili come "agricoli", né come "fabbricabili", sono imponibili ai fini IMU, e le esenzioni riservate ai terreni agricoli non sono ad essi applicabili.
Con Nota 3 gennaio 2013 la Fondazione istituita dall'ANCI ha rilevato infatti che tutti i benefici previsti dalla Legge per i terreni sono invariabilmente riferiti in modo espresso ed inequivoco alla fattispecie "terreni agricoli".
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MODIFICHE A TUTTO CAMPO PER LA PROFESSIONE FORENSE
Con il Ddl. AS 601-711-1171-1198-B, approvato dal Senato in via definitiva il 21 dicembre 2012 e non ancora pubblicato sulla G.U., vengono apportate importanti modifiche alla disciplina della professione forense. La riforma tocca molti aspetti, in applicazione anche dei recenti interventi normativi sulla riforma degli ordinamenti professionali.
Innanzitutto, sono state inserite tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale; l’attività professionale in materia stragiudiziale è limitata alla competenza degli avvocati se connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. Vengono comunque fatti salvi “i casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate” (art. 2, comma 6, del Ddl.).
L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato su autonomia e indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. Indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza, sono i caratteri deontologici per l’esercizio della professione (art. 3, commi 1 e 2, del Ddl.).
Ammesse le associazioni tra avvocati, nelle quali possono partecipare, oltre agli iscritti all’Albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con un regolamento di prossima emanazione. Tale possibilità è stata introdotta per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali (art. 4, commi 1, 2 e 10, del Ddl.). Per le società di avvocati, la relativa disciplina è stata rinviata all’adozione di un DLgs., adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il CNF e il parere successivo delle Commissioni competenti per materia delle Camere (art. 5 del Ddl.).
Viene, poi, prescritta la pubblicazione, da parte degli Ordini professionali, dell’elenco degli indirizzi PEC comunicati dagli avvocati iscritti ex art. 16, comma 7, del DL 185/2008 (art. 7, comma 2, del Ddl.).
Per quanto riguarda le specializzazioni, il titolo di “specialista” si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. La relativa disciplina è stata rinviata a un regolamento del Ministro della Giustizia, previo parere del CNF (art. 9 del Ddl.).
Viene consentita la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti, purché le informazioni rese siano trasparenti, veritiere, corrette e non comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive (art. 10 del Ddl.). È ribadito, poi, l’obbligo di formazione continua, con il costante aggiornamento della propria competenza professionale per assicurare la qualità delle prestazioni e contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia. Il CNF determinerà modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo (art. 11 del Ddl.).
Il Ddl. prescrive l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, a carico dell’avvocato, dell’associazione o della società fra professionisti, in maniera autonoma o per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da Ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. Gli estremi della polizza devono essere resi noti al cliente.
Inoltre, risulta obbligatoria anche la stipula di un’apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dai locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (art. 12 del Ddl.).
Per quanto riguarda il conferimento dell’incarico, il Ddl. precisa che l’incarico può essere svolto anche a titolo gratuito. La pattuizione dei compensi, di regola per iscritto all’atto del conferimento, è libera. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Il professionista è tenuto a comunicare al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. Su richiesta è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13 del Ddl.).
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_405872.aspx
NUOVO MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI, DA RILASCIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO
Lifting per la certificazione degli utili e altri proventi equiparati (CUPE). Con un provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato la precedente versione, risalente al 2009, del modello da utilizzare per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti in Italia, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono esclusi dalla certificazione gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Il primo appuntamento è per il prossimo 28 febbraio, quando il modello dovrà essere consegnato ai percettori per attestare i proventi del 2012.
L’aggiornamento si è reso necessario per recepire l’unificazione delle aliquote di tassazione (prevista dall’art. 2 del DL n. 138/2011) relative agli utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva percepiti dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e con riferimento ai proventi derivanti dalle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ.
Si ricorda che, fra i soggetti tenuti al rilascio del modello, rientrano anche:
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli spa;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli spa;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati.
Sotto il profilo oggettivo, è opportuno ricordare che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1 del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. circolare 26 del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.
Operativamente, il soggetto che rilascia la certificazione indica nella sezione IV l’intero ammontare dei redditi corrisposti (specificando fra l’altro il numero di quote, l’ammontare unitario del dividendo e quello complessivo).
Resta fermo che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (con apposita indicazione in tale percentuale nella dichiarazione dei redditi del percettore), nel caso in cui gli utili derivano:
- da partecipazioni in soggetti residenti in Italia,
- da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list”,
- da partecipazioni quotate in società residenti in Paesi “black list” ovvero
- in partecipazioni non quotate in società residenti Paesi “black list” per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.
Nella sezione IV della certificazione, indicare tutti i redditi corrisposti
Da evidenziare, infine, che il CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti nel
territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi
equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta
sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 27-bis del DPR n. 600/73. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia con le modalità previste dall’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni.http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_406315.aspx
lunedì 7 gennaio 2013
NEL "NUOVO" REDDITOMETRO, CENTRALE IL RUOLO DEL CONTRADDITORIO
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del 24 dicembre 2012, attuativo del “nuovo” redditometro, si aprono molti scenari relativi, in gran parte, alla tutela che dovrà essere accordata al contribuente, sia nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, sia nella fase contenziosa.
Riepilogando, tre sono gli indici che il Fisco utilizzerà per la determinazione sintetica del reddito: le spese che risultano dall’Anagrafe tributaria, le spese medie derivanti dalle indagini ISTAT e gli incrementi patrimoniali.
Per prima cosa, a nostro avviso, il nuovo strumento, nel complesso, appare più evoluto rispetto a quello fondato sui decreti del 1992: stante il riferimento alle spese medie ISTAT, non dovrebbe più succedere che il possesso di una vecchia auto imputi, di per sè, un reddito maggiore di 20.000 euro. Del pari, se il contribuente restituisce ad esempio 15.000 euro di rate di mutuo alla banca, il reddito presunto sarà di 15.000, e non di tre volte superiore come succedeva applicando i decreti del 1992.
È vero che, il nuovo strumento, essendo di fatto uno studio di settore per famiglie, avrà valore di presunzione semplice, ma ciò non vuol dire che l’intero onere probatorio, in maniera incondizionata, graverà sull’Ufficio. In altre parole, una volta arrivato l’accertamento, sarà centrale il contraddittorio, momento in cui il contribuente dovrà motivare il perchè le spese imputate non sono consone con la situazione concreta. Se il contribuente nulla dice o non si presenta, allora, come detto dalla Cassazione in tema di studi di settore, vale il dato che emerge dal “redditometro”.
Molto interessante quanto prescritto nella tabella “A”, in merito all’importanza degli investimenti: essi verranno conteggiati al netto dei disinvestimenti non solo dell’anno, ma anche dei quattro anni precedenti. Come dire: è vero che il contribuente ha dimostrato di avere una capacità di spesa, ma detta capacità, dal punto di vista normativo, trova automatica giustificazione nei disinvestimenti effettuati.
Considerato che, nel sistema pregresso (e anche oggi per gli accertamenti ante 2009) talune Direzioni provinciali pretendono la prova che il denaro proveniente dal disinvestimento è stato, in concreto, utilizzato per l’incremento patrimoniale, l’innovazione è da salutare con favore.
Ove non ci siano disinvestimenti, la spesa potrà essere imputata per intero nell’anno del sostenimento, come dice peraltro l’art. 38 del DPR 600/73, ma il contribuente potrà dimostrare di averla potuta sostenere grazie ai risparmi accumulati negli anni, e qui si aprirà il delicato problema relativo al contenuto della prova contraria.
Sulle spese medie che derivano dalle indagini ISTAT, rimane fermo che il Fisco, in certi casi, dovrà dimostrare il possesso del “fatto indice”, come ora. Di conseguenza, se vengono imputate spese medie per carburante, occorre dimostrare che il contribuente possiede un auto, stessa cosa per le spese che derivano dal possesso di animali domestici.
Molte volte non serve conservare ricevute fiscali e scontrini
Diverso, ovviamente, per le spese che, per “fatto notorio”, tutti sostengono come le spese per alimentari e vestiario.Relativamente alle spese, occorrerà una certa flessibilità da parte del Fisco e delle Commissioni tributarie: è palese che se, per ipotesi, l’accertamento viene fatto ad un pensionato che ha sempre vissuto in campagna, è presumibile supporre che questi nulla (o quasi) abbia speso per il vestiario, men che meno per l’iscrizione a centri di benessere.
Poi, a nostro avviso, a differenza di quanto si sta sostenendo da più parti, a poco serve conservare ricevute fiscali e scontrini, ad esempio, relativi alla spesa effettuata nel supermercato: anche se al Fisco si esibiscono le ricevute della spesa fatta tutto l’anno, il funzionario, del tutto legittimamente, potrà obiettare che il contribuente non le ha esibite tutte, e che, quindi, rimane valida la presunzione ISTAT.
Invece, potrebbe essere utile conservare le ricevute delle spese che possono risultare dalle banche dati, come quelle per l’effettuazione di viaggi e crociere (meglio averle, ad esempio per contestare eventuali errori materiali).
Queste, però, sono considerazioni “a caldo”, magari premature, posto che solo nel momento in cui si vedrà quale sarà il contenuto (e, soprattutto, la motivazione) degli accertamenti sarà possibile formulare osservazioni più precise.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_405884.aspx
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PARTITE IVA: LE INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012 e con il Decreto 20 dicembre 2012, è intervenuto per fornire indicazioni operative sull'utilizzo delle partite IVA, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero).
Il Ministero, in particolare,
- analizza i requisiti/parametri in presenza dei quali i titolari di partita IVA si presumono collaboratori a progetto;
- individua le categorie professionali a cui non si applicano i suddetti parametri in quanto sono escluse dalla presunzione (Decreto 20 dicembre 2012);
- fornisce chiarimenti sulle tempistiche dei controlli da parte degli organi ispettivi (che non potranno avvenire prima del 2014).
DIRITTO ANNUALE INVARIATO PER IL 2013
Con Nota 21 dicembre 2012 (n. 0261118), il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che le misure del diritto annuale dovute dalle imprese iscritte al Registro imprese e al Rea per il 2013 rimangono invariate e sono quelle definite con D.M. 21 aprile 2011.
Saranno applicabili quindi anche nel 2013 le disposizioni contenute nel sopracitato Decreto riguardanti misure fisse, fasce e aliquote di fatturato.
CORSO : L'IMPRESA CHE FUNZIONA
Fare impresa oggi può ancora rappresentare un’opportunità se si comprendono i meccanismi che la regolano, strutturano e ne determinano il CORRETTO FUNZIONAMENTO, tanto più in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo dove la parola d’ordine è senz’altro “reinventarsi”.
Il corso
ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze chiave per POTENZIARE O AVVIARE una attività imprenditoriale e di lavoro autonomo, consapevole,
produttiva ed efficiente.
Il corso
avrà luogo il giorno 12 gennaio 2013 dalle ore 9:00 alle ore 13.00.
http://dl.dropbox.com/u/54822845/L_IMPRESA%20CHE%20FUNZIONA.pdf
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