mercoledì 19 ottobre 2016

ATTENZIONE PER CHI DEVE PROGRAMMARE DEGLI INVESTIMENTI: IL SUPERAMMORTAMENTO

Ricordo, a chi dovesse programmare degli investimenti, che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un incentivo a favore delle imprese e dei liberi professionisti per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016.
La disciplina è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
Informo inoltre che con la legge di Stabilità 2017, ancora in bozza, e quindi suscettibile di modifiche, il Consiglio dei Ministri sembra intenzionato a confermare, anche per il periodo di imposta 2017, la proroga del super ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e a introdurre un’iper ammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250%, sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Preciso che in queste ultime ore il Governo ha annunciato di voler rivedere però il capitolo del super ammortamento al 140 per cento, eliminando la possibilità di agevolazioni fiscali su:
·                    auto aziendali ad uso promiscuo (cioé non esclusivamente legate all’attività aziendale);
·                    auto concesse in uso a dipendenti.
Il super ammortamento auto al 140 per cento rimarrebbe, ove ciò fosse confermato dai testi ufficiali della Legge di Stabilità 2017, solo per le auto aziendali utilizzate esclusivamente per l’attività imprenditoriale.
Con riferimento all’iper ammortamento al 250% in luogo della agevolazione del 140% occorrerà:
·                    produrre autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000;
·                    contattare un professionista per avere una perizia giurata qualora il costo del bene superi un milione di euro.
Tale documentazione viene richiesta al fine di accertare le gli investimenti effettuati e per i quali si richiede l’iper ammortamento al 250 per cento 2017 abbiano caratteristiche conformi a quelle che saranno richieste dalla Legge di Bilancio.

giovedì 6 ottobre 2016

DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA ASSOLTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI ABITATIVI


Tra le principali novità 2016 in materia di detrazioni Irpef troviamo l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 56 della L. 208/2015 che prevede la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.
Come precisato anche nella circolare n. 20/E/2016 la disposizione è stata introdotta al fine di “equilibrare” il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro; infatti, secondo l’Agenzia “le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di imposta più alte rispetto alle aliquote previste per l’imposta di registro sia perché determinate su base imponibile differente”.
soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione sono i soggetti passivi Irpef; ne sono esclusi quindi i soggetti Ires quali le società di capitali e gli enti non commerciali.
È necessario che l’unità immobiliare venga ceduta da un’impresa costruttrice: basandosi esclusivamente sul tenore letterale della norma ciò escluderebbe dal suo ambito di applicazione le cessioni poste in essere dalleimprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili. Nella circolare n. 20/E/2016 viene tuttavia precisato che l’agevolazione può essere riconosciuta anche per le cessioni effettuate dalle imprese “di ripristino” nel senso ampio di “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento“, considerando tale quindi non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.
Per poter beneficiare dell’agevolazione l’immobile deve essere a destinazione residenziale e di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente: la norma non limita quindi il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso (ovvero quelli appartenenti alle categoria catastali A/1, A/8, A/9).
Nella circolare n. 12/E/2016 l’Agenzia ha precisato che l’acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione consente comunque di fruire della detrazione, mentre nella circolare n. 20/E/2016 è stato chiarito che rispetto allepertinenze, quali, ad esempio, posto auto o cantina, la norma non esplicita nulla circa l’estensione del beneficio fiscale anche a tali unità immobiliari. Al riguardo, in conformità all’orientamento ormai consolidato dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene possa applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.
La detrazione Irpef in esame, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l’acquirente possa portare in detrazione il “50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto” di unità immobiliari effettuato o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016“. Ne consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta 2016non è detraibile quindi l’Iva pagata in acconto del 2015 anche se la vendita è stipulata nel 2016; al pari non sarà detraibile l’Iva in acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 in quanto la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016“.
La detrazione in esame non si esaurisce in un unico periodo d’imposta ma è ripartita in dieci quote costantinell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
In mancanza di uno specifico divieto è possibile che il contribuente possa cumulare la detrazione in esame conaltre agevolazioni in materia di Irpef, quale ad esempio quella prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir che prevede la detrazione del 50% sul 25% del prezzo in caso di acquisto di immobili ristrutturati, fermo restando tuttavia il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + Iva al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:
  • alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000* 50%);
  • alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad euro 25.500: [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].
Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. d) del Tuir pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa.

mercoledì 21 settembre 2016

NON RACCONTARMI FAVOLE, RACCONTAMI UNA STORIA: strumenti e strategie per lo sviluppo delle capacità comunicative con il cliente


Ripartono i corsi presso la sala riunioni di GiottoStudio.

Dal nostro modo di comunicare dipende la qualità delle relazioni che intessiamo con le altre persone, siano esse di tipo personale o professionale. La capacità di comunicare in modo efficace con il cliente, instaurando con questi una relazione di fiducia e trasmettendo una brand identity positiva, ha raggiunto oggi una rilevanza equiparabile alla competenza professionale. Il processo comunicativo si basa su regole e principi, la cui conoscenza è indispensabile per chiunque, sia che venda prodotti o offra servizi. Strumenti che sono usati spesso in maniera inconsapevole, quali ad esempio l’uso della voce e la comunicazione non verbale, sono invece in grado di condizionare profondamente l’efficacia nella trasmissione del messaggio e la credibilità stessa del soggetto che lo comunica. Attraverso una metodologia di tipo esperienziale, questo modulo formativo ha l’obiettivo di migliorare le capacità del singolo di relazionarsi con il cliente: non solo attraverso la conoscenza delle tecniche di comunicazione verbale e non, ma anche mediante l’esercitazione di una capacità di ascolto attivo. In particolare saranno esaminati diversi stili comunicativi adatti alle varie tipologie d’interlocutori, al fine di instaurare una relazione di tipo empatico con l’utente in grado di individuarne le esigenze e giungere ad una risoluzione atta a soddisfare entrambe le parti, fidelizzare il cliente contribuendo alla trasmissione della brand identity dell’azienda/prodotto/servizio.

  • Ø  I principi della comunicazione umana
  • Ø  Stili di comunicazione
  • Ø  Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
  • Ø  Carattere del venditore consulente
  • Ø  Il linguaggio del venditore consulente
  • Ø  La relazione con cliente: ascolto attivo e ricalco
  • Ø  Tipologie di clienti
  • Ø  La gestione delle obiezioni
  • Ø  La fase conclusiva della vendita
Il corso, della durata di 5 incontri da 2,5 ore ciascuno, si terrà presso lo studio in queste date:

lunedì 07.11.2016; lunedì 14.11.2016; martedì 22.11.2016; martedì 29.11.2016; martedì 06.12.2016

I   I posti sono limitati. Chi fosse interessato è pregato di mettersi in contatto con lo studio al 
    numero 0438 801512 o via mail a corsi@giottostudio.it

lunedì 19 settembre 2016

AL VIA UNO SPORTELLO PREVIDENZIALE PRESSO LO STUDIO


Avendo constatato che è sempre più sentita l’esigenza di una pianificazione previdenziale che tenga conto delle diverse esigenze e condizioni del singolo individuo, è stata avviata una partnership con il Dottor Ivano Durante esperto nei temi della previdenza pubblica e privata. L'obiettivo è quello di offrire consulenza professionale di qualità in un ambito strategico per il benessere dei clienti e delle loro famiglie.
Con piacere vi informo che a partire da ottobre il Dottor Durante sarà disponibile presso lo studio, previo appuntamento, il primo sabato di ogni mese, dalle ore 9 alle ore 12 per offrire un primo orientamento sulla vostra personale posizione previdenziale.
Per ogni categoria lavorativa possono essere erogati a titoli esemplificativo i seguenti servizi e prestazioni professionali:
- Pianificazione previdenziale
- Stima dell'importo di pensione e del reale fabbisogno previdenziale
- Monitoraggio del piano previdenziale
- Individuazione tenore di vita obiettivo
- Stima pensione di inabilità, invalidità
- Ottimizzazione del coordinamento delle posizioni contributive (totalizzazione, riunione, ricongiunzione....)
- Effetti del cambiamento delle gestioni previdenziali a cui si è iscritti in termini di calcolo della pensione
- Valutazione di natura economica nelle combinazioni di più posizioni previdenziali
- Previdenza complementare
- Orientamento nella scelta degli strumenti/prodotti finanziari ed assicurativi adatti al piano prescelto
- Valutazioni di tipo previdenziale fiscale (es. deducibilità fondi pensione)
- Analisi della qualità di fondi pensione e/o altri strumenti finanziari ed assicurativi
- Pianificazione economico finanziaria del ciclo di vita (individuazione degli obiettivi di risparmio nelle diverse fasi della vita)


Coloro che fossero interessati contattino lo studio per avere maggiori informazioni e/o per pianificare un appuntamento.

venerdì 16 settembre 2016

IMPIANTI DI DOMOTICA E BONUS 65%: L’INVIO DELLE ISTANZE

Premessa – I contribuenti che volessero richiedere l’agevolazione legata ad interventi di building automation possono farlo già dal 6 settembre; la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le detrazioni fiscali legate al bonus energetico (65%) trovano applicazione anche per spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. 

Tali dispositivi devono: 
  1. mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  2. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  3. consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Andiamo ad analizzare quelle che sono le indicazioni pubblicate da Enea con il vademecum del 30 luglio 2016. 

Requisiti dell’immobile e interventi agevolabili - L’immobile ai fini della richiesta di ottenimento della detrazione: 
  • deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
  • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 346 e 347 (Legge di Stabilità 2007) solo per la parte non ampliata.

Sono agevolabili in particolare la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. 

Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati

La documentazione necessaria – Il contribuente per far fronte ad eventuali presunzioni di irregolarità nella detrazione, deve provvedere a conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Occorre conservare anche i documenti di tipo “tecnico” quali schede tecniche ed originale dell’Allegato E o F inviato all’ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente) nonché i documenti di tipo fiscale “amministrativo” quali: 
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla Legge Finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.

Qual è la documentazione da inviare all’ENEA? Ricorrendo all’apposito sito, per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, come da dichiarazione di conformità è necessario provvedere ad inviare: 
  • in caso di semplice installazione, connessa o meno con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari l’ Allegato E al “decreto edifici(D.M. 19 febbraio 2007)”;
  • in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007) è necessario invece provvedere ad inviare l’ Allegato F.

venerdì 9 settembre 2016

#CasaConviene, al via la campagna informativa promossa dal MEF


Consumi energetici troppo alti in casa? La banca non concede il mutuo? Qualche mobile da cambiare dopo una ristrutturazione? Sono queste alcune delle situazioni in cui può trovarsi chiunque nel rapporto con la casa. Gli strumenti pubblici a disposizione dei cittadini proprietari di immobili, o che intendono acquistarne, sono numerosi e poco conosciuti. Si tratta di fondi di garanzia, agevolazioni fiscali e strumenti giuridici innovativi come il leasing immobiliare. Il Ministero dell’Economia ha raccolto le informazioni su tutti questi strumenti in un pacchetto organico e avvia oggi la campagna informativa “Casa? Cosa possibile!” riassunta sui social network con l’hashtag #CasaConviene. Grazie alle diverse agevolazioni fiscali pensate per i contribuenti già in possesso di una casa, le spese per apportare migliorie all’immobile o acquistare nuovi arredi possono essere parzialmente recuperate. E per chi la casa vorrebbe comprarla sono previste facilitazioni, specialmente per i giovani e per quanti hanno necessità di finanziamenti e garanzie per compiere questo passo. E chi possiede un immobile da affittare avrà più convenienza con i nuovi regimi di tassazione. La diffusione delle informazioni a partire da giovedì 8 settembre è realizzata in collaborazione con 30 partner che hanno aderito all’iniziativa: organizzazioni di produttori, associazioni di consumatori e ordini professionali hanno aderito a questa campagna “dal basso”. La Direzione della Comunicazione Istituzionale del MEF ha messo a disposizione dei partner i materiali realizzati internamente e in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri li ha pubblicati sul sito casa.governo.it http://www.casa.governo.it/. Anziché centralizzare le spese per la produzione dei materiali o acquistare spazi pubblicitari, la campagna si basa sui concetti di distribuzione, condivisione e coordinamento: i partner – e chiunque altro sia interessato a partecipare alla campagna – possono infatti stampare le copie necessarie nel numero sufficiente là dove servono, per esempio in un’agenzia immobiliare, un negozio di arredi o la sede territoriale di un’associazione di consumatori, e metterli a disposizione dei cittadini potenzialmente interessati, senza sprechi di risorse. L’uso dei profili dei social network di ciascun partner in modo coordinato e con l’hashtag #CasaConviene contribuirà a diffondere le informazioni sulla Rete.


Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 08/09/2016

STUDI DI SETTORE: AL VIA LA NUOVA SEMPLIFICAZIONE

Nuovi modelli per gli studi di settore. Prende avvio la semplificazione nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, con un cassetto fiscale più ricco a disposizione dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che - una volta approvate le prime bozze dei nuovi modelli degli studi di settore - questi dovranno essere utilizzati per trasmettere i dati relativi all’annualità 2016. Le informazioni richieste sono ridotte. Inoltre vi sono, nel cassetto fiscale, nuove funzionalità relative al periodo d’imposta 2014.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza modelli degli studi di settore e le istruzioni 2017. Lo ha reso noto con un comunicato stampa dell'8 settembre 2016.
Con questi nuovi modelli, da quest’anno le informazioni richieste dall’Agenzia per gli studi di settore saranno notevolmente ridotte.
In particolare, vii sarà una diminuzione degli oneri amministrativi che faciliterà la compilazione da parte dei contribuenti e degli intermediari che prestano assistenza fiscale, con conseguenze positive sia sui tempi di compilazione che sulla possibilità di commettere errori durante questa fase.
Inoltre grandi novità vi sono anche in materia di cassetto fiscale, che introduce nuove informazioni sugli studi di settore relativi all’anno d’imposta 2014: oltre a quelle già presenti quindi, potranno essere consultati le anomalie telematiche, gli inviti a presentare i modelli, le risposte alle comunicazioni di anomalie da studi di settore e le segnalazioni presentate dai contribuenti utilizzando l’apposito software.