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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le
bozze dei modelli IVA 2017, e in particolare:
Tra le novità più rilevanti in materia, che hanno comportato
modifiche nel modello IVA 2017, si segnala che:
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giovedì 29 dicembre 2016
PUBBLICATE LE BOZZE DELLE DICHIARAZIONI IVA 2017
lunedì 21 novembre 2016
Imprenditoria e libere professioni al femminile: in arrivo finanziamenti agevolati
Con un comunicato stampa del 16 novembre 2016, Confprofessioni comunica dal tavolo di monitoraggio del Dipartimento delle pari opportunità, ministero dello Sviluppo economico, Abi, Confprofessioni e associazioni imprenditoriali, è stato stabilito un plafond da 1,5 miliardi di euro dedicati esclusivamente alle libere professioniste e alle imprese femminili.
Per dare concreta attuazione al protocollo firmato lo scorso giugno per agevolare i rapporti tra le banche, le imprese femminili e le libere professioniste, sono state individuate tre linee di finanziamento:
- Investiamo nelle donne che mette a disposizione finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti materiali e immateriali;
- Donne in start up che mette a disposizione finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese ovvero l’avvio della libera professione;
- Donne in ripresa che mette a disposizione finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha accolto l'iniziativa con grande favore ha infatti affermato: «È evidente come l'accesso al credito sia una delle principali criticità per il sistema professionale italiano e, in particolare, per la popolazione femminile. Le nuove linee di finanziamento sono una risposta concreta alle problematiche creditizie che colpiscono le donne e testimoniano la nostra volontà di garantire pari opportunità all'interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l'avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile. Ci auguriamo che questa iniziativa rappresenti un primo passo per avviare un dialogo costruttivo con il sistema bancario».
I finanziamenti sono concessi su base individuale, senza alcun automatismo e a condizioni competitive rispetto alla media di mercato; inoltre possono beneficiare della garanzia del fondo di garanzia per le pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile. Il protocollo prevede inoltre la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti possa essere sospeso una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario per un periodo fino a 12 mesi in caso di maternità e malattia dell’imprenditrice o di un suo parente.
mercoledì 26 ottobre 2016
ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: COSA PREVEDE LA LEGGE
È stato pubblicato ieri, in Gazzetta
Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivo sulla
cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di
Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno
salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come
funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».
Quali cartelle nella
sanatoria?
La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia negli
anni dal 2000 al 2015.
Possono essere rottamati tutti i ruoli
relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi
previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle
Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da
violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province,
Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui
rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
Non rientrano nella sanatoria i ruoli
relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai
crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle
ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali
di condanna.
Cosa si paga?
Il contribuente dovrà pagare sicuramente
il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali
e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della
strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
– l’aggio da calcolare però solo sul
capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– gli interessi da ritardata iscrizione a
ruolo;
– le spese eventualmente sostenute per
esecuzioni forzate.
Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio
della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese
di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la
maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.
Cosa non si paga?
Il contribuente non deve pagare le
sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute
sui contributi previdenziali.
Come presentare la
domanda di rottamazione?
Chi vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia
entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla
pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà
pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legge.
Se il contribuente ha in corso un
giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata,
in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi
rinunciare.
Come e quando pagare?
Nella istanza il debitore dovrà indicare
se intende pagare in un’unica soluzione o anche a rate, specificando il numero
di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce
effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o
allo sportello).
Per chi ha manifestato l’intenzione
di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai
debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza
e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della
terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata
non può superare il 15 marzo 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la
definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione;
b) mediante bollettini precompilati, che Equitalia è tenuto ad
allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell’agente della
riscossione.
Quando si decade dalla
sanatoria?
Il mancato, insufficiente o tardivo
pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza
dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle
misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione
da una nuova rateazione.
I versamenti già effettuati sono
trattenuti da Equitalia a titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del
debito residuo, di cui Equitalia prosegue l’attività di recupero e il cui
pagamento non può essere rateizzato.
Riprendono così a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che
dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti
sospesi.
Pignoramenti
precedenti e futuri
Equitalia non può avviare nuove azioni
esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i
fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei
crediti pignorati.
Chi ha in corso una
rateazione?
Può aderire alla rottamazione anche chi ha
già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né
compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non
più dovuti a seguito della definizione.
In particolare il decreto legge stabilisce
la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno
già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi
da Equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai
piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza
dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione
dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli
importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei
carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese
per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di
pagamento;
b) restano definitivamente acquisite
e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione,
a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione,
di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica
rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai
carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente
accordata da Equitalia.
Cosa non rientra nella
rottamazione
Sono esclusi dalla definizione agevolata i
carichi affidati a Equitalia recanti:
a) le risorse proprie tradizionali
previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di
recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n.
659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce
di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le
sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
e) le sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(maggiorazione semestrale del 10%).
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venerdì 21 ottobre 2016
I NUOVI INCENTIVI PER CHI DONA PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE: LA CD. “LEGGE ANTISPRECHI”
Dallo scorso 14 settembre 2016, è in vigore la
Legge 19 agosto 2016, n. 166, disciplinante le modalità di cessione gratuita
delle eccedenze alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
In particolare, dal punto di vista fiscale, gli artt. 16 e 17 prevedono che:
· la cessione gratuita dei prodotti sopra elencati a enti pubblici, ONLUS e enti
privati di assistenza non si qualifica come destinazione a finalità estranee
all’esercizio d’impresa;
· la comunicazione relativa alla cessione gratuita dei citati prodotti ai fini
di solidarietà sociale può essere effettuata con modalità semplificate;
· i comuni possono disporre una riduzione della TARI dovuta per le utenze non
domestiche da parte dei soggetti che producono/distribuiscono beni alimentari,
successivamente ceduti gratuitamente alle persone in maggiori condizioni di
bisogno o per l'alimentazione animale.
mercoledì 19 ottobre 2016
ATTENZIONE PER CHI DEVE PROGRAMMARE DEGLI INVESTIMENTI: IL SUPERAMMORTAMENTO
Ricordo, a chi dovesse programmare degli investimenti, che la
legge di stabilità 2016 ha introdotto un incentivo a favore delle imprese e dei
liberi professionisti per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti
a partire dal 15 ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2016.
La disciplina è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi attraverso una
maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi,
in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF,
l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria più elevati.
Informo inoltre che con la legge di Stabilità 2017, ancora in
bozza, e quindi suscettibile di modifiche, il Consiglio dei Ministri sembra
intenzionato a confermare, anche per il periodo di imposta 2017, la proroga
del super ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e a
introdurre un’iper ammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al
250%, sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Preciso che in queste
ultime ore il Governo ha annunciato di voler rivedere però il capitolo del
super ammortamento al 140 per cento, eliminando la possibilità di
agevolazioni fiscali su:
·
auto aziendali ad uso promiscuo (cioé non esclusivamente
legate all’attività aziendale);
·
auto concesse in uso a dipendenti.
Il super ammortamento auto al 140 per cento rimarrebbe, ove ciò
fosse confermato dai testi ufficiali della Legge di Stabilità 2017, solo
per le auto aziendali utilizzate esclusivamente per l’attività imprenditoriale.
Con riferimento all’iper ammortamento al 250% in luogo della
agevolazione del 140% occorrerà:
·
produrre autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000;
·
contattare un professionista per avere una perizia giurata qualora
il costo del bene superi un milione di euro.
Tale documentazione viene richiesta al fine di accertare le gli
investimenti effettuati e per i quali si richiede l’iper ammortamento al 250
per cento 2017 abbiano caratteristiche conformi a quelle che saranno richieste
dalla Legge di Bilancio.
giovedì 6 ottobre 2016
DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA ASSOLTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI ABITATIVI
Tra le principali novità 2016 in materia di detrazioni Irpef troviamo l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 56 della L. 208/2015 che prevede la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.
Come precisato anche nella circolare n. 20/E/2016 la disposizione è stata introdotta al fine di “equilibrare” il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro; infatti, secondo l’Agenzia “le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di imposta più alte rispetto alle aliquote previste per l’imposta di registro sia perché determinate su base imponibile differente”.
I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione sono i soggetti passivi Irpef; ne sono esclusi quindi i soggetti Ires quali le società di capitali e gli enti non commerciali.
È necessario che l’unità immobiliare venga ceduta da un’impresa costruttrice: basandosi esclusivamente sul tenore letterale della norma ciò escluderebbe dal suo ambito di applicazione le cessioni poste in essere dalleimprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili. Nella circolare n. 20/E/2016 viene tuttavia precisato che l’agevolazione può essere riconosciuta anche per le cessioni effettuate dalle imprese “di ripristino” nel senso ampio di “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento“, considerando tale quindi non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.
Per poter beneficiare dell’agevolazione l’immobile deve essere a destinazione residenziale e di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente: la norma non limita quindi il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso (ovvero quelli appartenenti alle categoria catastali A/1, A/8, A/9).
Nella circolare n. 12/E/2016 l’Agenzia ha precisato che l’acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione consente comunque di fruire della detrazione, mentre nella circolare n. 20/E/2016 è stato chiarito che rispetto allepertinenze, quali, ad esempio, posto auto o cantina, la norma non esplicita nulla circa l’estensione del beneficio fiscale anche a tali unità immobiliari. Al riguardo, in conformità all’orientamento ormai consolidato dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene possa applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.
La detrazione Irpef in esame, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l’acquirente possa portare in detrazione il “50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto” di unità immobiliari effettuato o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016“. Ne consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta 2016: non è detraibile quindi l’Iva pagata in acconto del 2015 anche se la vendita è stipulata nel 2016; al pari non sarà detraibile l’Iva in acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 in quanto la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016“.
La detrazione in esame non si esaurisce in un unico periodo d’imposta ma è ripartita in dieci quote costantinell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
In mancanza di uno specifico divieto è possibile che il contribuente possa cumulare la detrazione in esame conaltre agevolazioni in materia di Irpef, quale ad esempio quella prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir che prevede la detrazione del 50% sul 25% del prezzo in caso di acquisto di immobili ristrutturati, fermo restando tuttavia il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + Iva al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:
- alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000* 50%);
- alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad euro 25.500: [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].
Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. d) del Tuir pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa.
mercoledì 21 settembre 2016
NON RACCONTARMI FAVOLE, RACCONTAMI UNA STORIA: strumenti e strategie per lo sviluppo delle capacità comunicative con il cliente
Ripartono i corsi presso la sala riunioni di GiottoStudio.
Dal nostro modo di
comunicare dipende la qualità delle relazioni che intessiamo con le altre
persone, siano esse di tipo personale o professionale. La capacità di
comunicare in modo efficace con il cliente, instaurando con questi una
relazione di fiducia e trasmettendo una brand identity positiva, ha raggiunto
oggi una rilevanza equiparabile alla competenza professionale. Il processo
comunicativo si basa su regole e principi, la cui conoscenza è indispensabile
per chiunque, sia che venda prodotti o offra servizi. Strumenti che sono usati spesso in maniera inconsapevole, quali
ad esempio l’uso della voce e la comunicazione non verbale, sono invece in
grado di condizionare profondamente l’efficacia nella trasmissione del
messaggio e la credibilità stessa del soggetto che lo comunica. Attraverso una metodologia
di tipo esperienziale, questo modulo formativo ha l’obiettivo di migliorare le
capacità del singolo di relazionarsi con il cliente: non solo attraverso la
conoscenza delle tecniche di comunicazione verbale e non, ma anche mediante
l’esercitazione di una capacità di ascolto attivo. In particolare saranno
esaminati diversi stili comunicativi adatti alle varie tipologie
d’interlocutori, al fine di instaurare una relazione di tipo empatico con
l’utente in grado di individuarne le esigenze e giungere ad una risoluzione
atta a soddisfare entrambe le parti, fidelizzare il cliente contribuendo alla
trasmissione della brand identity dell’azienda/prodotto/servizio.
- Ø I principi della comunicazione umana
- Ø Stili di comunicazione
- Ø Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
- Ø Carattere del venditore consulente
- Ø Il linguaggio del venditore consulente
- Ø La relazione con cliente: ascolto attivo e ricalco
- Ø Tipologie di clienti
- Ø La gestione delle obiezioni
- Ø La fase conclusiva della vendita
lunedì 07.11.2016; lunedì 14.11.2016; martedì
22.11.2016; martedì 29.11.2016; martedì 06.12.2016
I I posti sono
limitati. Chi fosse interessato è pregato di mettersi in contatto con lo studio
al
numero 0438 801512 o via mail a corsi@giottostudio.it
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