lunedì 5 gennaio 2015

L'AGENZIA CHIARISCE (TARDIVAMENTE) LE NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI


La corposa Circolare n. 31/E, rilasciata tardivamente dall’Agenzia delle entrate a chiarimento del decreto Semplificazioni, non fornisce elementi particolari che dissipino i dubbi sollevati nelle settimane precedenti dagli operatori dei settori toccati dai provvedimenti.
Si ripercorrono qui brevemente i principali punti esaminati dalla Circolare, che rappresentano un commento di 76 pagine, articolo per articolo, del decreto Semplificazioni, ad esclusione delle novità in materia di dichiarazione precompilata, ed in materia di rimborsi Iva, per la quale, invece, è stata pubblicata una Circolare apposita, la n. 32/E/2014.
La circolare, in un estremo tentativo di chiarezza espositiva, è stata suddivisa in sei capitoli, in cui sono esaminate le semplificazioni introdotte dal decreto, in base alla natura giuridica del soggetto interessato (persone fisiche e società), oppure in base alla natura degli adempimenti fiscali oggetto di semplificazioni (rimborsi, fiscalità internazionale ed eliminazione di adempimenti superflui).
Un ultimo capitolo raccoglie gli argomenti residuali, relativi a differenti comparti impositivi, come, a titolo esemplificativo, l’adeguamento della definizione di prima casa, l’adeguamento dei limiti di importo per le cessioni gratuite di beni e per le spese di rappresentanza o le modifiche alla normativa sulle note di variazioni in diminuzione.
Per quanto concerne le semplificazioni che incideranno sulle persone fisiche, sono quattro gli ambiti di intervento:
  • Addizionali comunale e regionale all’Irpef: è stata adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale dell’addizionale regionale a quella prevista per l’addizionale comunale. Pertanto già dalla dichiarazione 2015, sarà necessario indicare il domicilio al 1° gennaio 2014 e non più al 31 dicembre. Inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale già dal 2015 sarà calcolato con la stessa aliquota deliberata per l’anno precedente (2014), quindi eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote per il 2015 troveranno applicazione solo nel calcolo del saldo;
  • Spese di vitto e alloggio dei professionisti: le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo le regole della propria categoria di reddito, per altro senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito). L’Agenzia ha inoltre puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.
  • Dichiarazione di successione: per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (13.12.2014), non sussiste più l’obbligo di presentare dichiarazione integrativa di successione quando l’erogazione avviene dopo la presentazione della dichiarazione di successione originaria. Dalla stessa data, anche per le successioni già aperte, inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando:
    • il valore dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite);
    • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
    • non cadano in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.
Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate, accompagnati da un’autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Si tratta in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le parti sulla legittima, dei bilanci e degli inventari, della prova di passività e oneri deducibili, ferma restando la possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse copie non autenticate,
  • Riqualificazione energetica degli edifici: lavori pluriennali viene abrogato l’obbligo di comunicare alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta.
In relazione alle semplificazioni previste per i rimborsi, posto che, come già detto, in tale sede non sono state esaminate le novità in materia di rimborsi Iva, sono stati commentati i:
  • Rimborsi in conto fiscale, erogati dagli agenti della riscossione, per i quali non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, poiché la corresponsione sarà effettuata automaticamente con l’erogazione del rimborso. Si ricorda che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga tempestivamente, per mancanza o insufficienza di fondi. In tal caso, la decorrenza del computo avverrà a partire dal:
    • 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall’agente della riscossione;
    • 21° giorno, per i rimborsi disposti dall’Agenzia delle entrate, a partire dalla comunicazione dell’ufficio.
  • Rimborsi dei sostituti di imposta, i quali, dal 2015, potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa maniera potranno anche essere recuperati i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto.
Esaminando le semplificazioni previste per le società, tre sono gli interventi principali di razionalizzazione:
  • le comunicazioni di esercizio delle opzioni, che trovano applicazione già a partire dalla presentazione del Modello Unico 2015, prevedendo l’esercizio debba essere effettuato “con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”. Tale modifica incide sulle opzioni per:
    • trasparenza fiscale;
    • consolidato nazionale;
    • tonnage tax;
    • Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali).
  • I termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni per le società di persone che hanno posto in essere operazioni straordinarie. Anche tali soggetti, a partire dal 2015, quindi, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta e dovranno versare il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
  • Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica, che a partire già dall’esercizio 2014, dovrà essere considerato su cinque esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica nel 2014, una società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia dal 2009 al 2013) ovvero per quattro periodi e, per uno, aver conseguito un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Numerosi sono gli interventi normativi in ambito di fiscalità internazionale, già diffusamente esaminati nei giorni precedenti nel nostro quotidiano, dei quali l’Agenzia ripropone un elenco succinto:
  • Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, già dalla dichiarazione relativa al 2014, non devono più indicare nel modello l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e le generalità e l’indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari;
  • Per le lettere di intento, con la Circolare viene semplicemente confermato quanto già previsto in un precedente provvedimento, ossia la sussistenza di un periodo “transitorio” fino all’11.02.2015;
  • Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi Black list viene ribadita la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000 euro. L’Agenzia precisa che tale limite deve riferirsi al limite complessivo annuo e non per singola operazione;
  • Relativamente alla banca dati VIES, vengono ripercorse le modifiche normative, prevedendo che l’iscrizione è automatica, su richiesta, già al momento dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa. Viene fornita una precisazione circa la facoltà riservata all’Agenzia di escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi: ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni ed in ogni caso, prima della cancellazione, sarà inviata al contribuente un’apposita comunicazione, a partire dalla quale decorrono 60 giorni entro i quali il contribuente deve manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie o dimostrare eventuali operazioni effettuate;
  • La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi, in un tentativo di adeguamento agli standard degli altri Stati europei, ha portato all’eliminazione dell’obbligo di indicare il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, a decorrere dalla data prevista in un Provvedimento che deve ancora essere pubblicato;
  • Infine, i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono stati uniformati a quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. E’ prevista quindi un’unica denuncia annuale entro il 31 maggio di ciascun anno relativamente ai premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente. La Circolare, pertanto, precisa che, essendo stata la comunicazione, fino a quest’anno, mensile, qualora tutti i premi relativi al 2014 siano già stati comunicati con detta previgente cadenza, la prima dichiarazione annuale sarà da presentare entro maggio 2016, relativa al 2015.
Gli unici interventi di abrogazione di adempimenti superflui contenuti nel decreto semplificazione e commentati dalla Circolare in esame sono relativi a:
  • l’abrogazione della richiesta di autorizzazione da parte delle imprese concessionarie di servizi pubblici all’Agenzia delle entrate, per dedurre le quote di ammortamento finanziario secondo il medesimo criterio del piano della concessione, in luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico;
  • l’abrogazione della cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La Circolare fornisce tre chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo:
    • è ammesso l’utilizzo della pec;
    • viene riconosciuta validità “continuativa” alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013, fino alla perdita dei requisiti;
    • la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera.
  • L’eliminazione in materia di appalti della solidarietà passiva dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del “fare”. Tuttavia, di converso, è stata apportata una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d’imposta,
  • Inspiegabilmente annoverato tra le abrogazioni di adempimenti superflui, infine, si trova il paragrafo relativo all’estinzione della società ed alla responsabilità dei liquidatori, in cui viene commentata la nuova previsione secondo cui, ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, introducendo per altro una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria. L’Agenzia delle entrate, commentando tale norma, precisa che, trattandosi di norma procedurale, per altro finalizzata ad una più completa tutela del credito erariale, la stessa trova applicazione anche per attività di controllo su società già cancellate dal registro delle imprese (o che hanno chiesto la cancellazione) prima della data di entrata in vigore del decreto.
Infine, il capitolo di commento ai coordinamenti normativi esamina i seguenti aspetti di maggior rilievo:
  • La modifica al regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni, che unifica in un’unica percentuale di detrazione, al 50%, per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per:
    •  associazioni e le società sportive dilettantistiche
    • associazioni senza fini di lurco e pro loco
    • associazioni bandistiche e cori amatoriali.
  • Adeguamento del valore detraibile Iva dei beni omaggio all’importo previsto ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a far data dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni;
  • Estensione della facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. pubblicati nel registro delle imprese;
  • La modifica del regime fiscale dei beni sequestrati prevede che, ai fini dell’applicazione delle leggi antimafia, per evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di imposte relative a beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitivi, dal 1° gennaio 2014, è disposta la “sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile;
  • L’adeguamento della definizione “prima casa”, per cui, per usufruire della agevolazione, anche in caso di applicazione dell’Iva (4%), così come per l’imposta di registro, deve trattarsi di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Pertanto, viene precisato che, a decorrere dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, nell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile, con possibilità di rettificare l’applicazione delle imposte versate sugli acconti, in caso di errata qualificazione dell’immobile in sede di stipula del preliminare. La Circolare specifica inoltre che sono da considerarsi superate la definizione di “abitazione di lusso” e di fabbricati “Tupini”, ai fini dell’applicazione dell’Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla “prima casa” viene applicata l’aliquota del 10%;
  • In tema di contenzioso tributario, è stato infine soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, per gli appelli notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione transitoria, dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.
  • http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/agenzia-chiarisce-tardivamente-novit%C3%A0-decreto-semplificazioni?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=15428737&_hsenc=p2ANqtz-8DTIHfynnJCHFx93BoNIXGmsi3BmHJ8PvaRYFjzsh5h63sQGpm_C03xddh-KMfG4dUzpVecc03e9qEAA9RozHEJZfGq-5TAyoXtv56MiJVlhouFVY&_hsmi=15428737 

martedì 16 dicembre 2014

E' OPERATIVA L'ISCRIZIONE AL VIES CON EFFETTO IMMEDIATO


Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2014, n. 159941 definisce le modalità operative per l’iscrizione nell’archivio VIES dei soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie; in particolare:
  • cessioni e acquisti intra-UE di beni e
  • prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.
Come noto, l’art. 22 del DLgs. n. 175/2014, nel modificare l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, consente agli operatori – interessati ad operare in ambito intracomunitario – di essere immediatamente iscritti nella banca dati, in modo da poter applicare il regime impositivo basato sul principio di tassazione nel Paese di destinazione del bene o del servizio senza dover più attendere il decorso del termine di 30 giorni previsto per la formazione del “silenzio-assenso” dell’Amministrazione finanziaria.
In più occasioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nel suddetto periodo temporale, in cui l’operatore è un soggetto titolare di partita IVA non ancora iscritto nell’archivio VIES, è possibile effettuare esclusivamente operazioni interne, cioè con imposta applicata nel Paese di origine del bene o del servizio (risoluzione n. 42/E/2012 e circolari n. 39/E/2011 e 4/E/2011).
Da alcune pronunce della Corte di giustizia si desume, tuttavia, che il regime previgente si poneva in contrasto con il sistema impositivo degli scambi intracomunitari, applicabile anche in assenza di autorizzazione (causa C-587/10 del 27 settembre 2012 e causa C-273/11 del 6 settembre 2012).
Nel decreto sulle semplificazioni fiscali è stato posto finalmente rimedio alle numerose incongruenze discendenti dal previgente regime autorizzativo, che finiva peraltro per provocare una distorsione della concorrenza a danno delle imprese nazionali.
In base alla nuova disciplina, l’iscrizione nell’archivio VIES si ottiene già al momento in cui il soggetto passivo esprime l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, vale a dire:
  • in sede di dichiarazione di inizio attività, compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 e AA9, ovvero – per gli enti non commerciale non soggetti IVA – selezionando la casella C del quadro A del modello AA7;
  • per i soggetti già titolari di partita IVA, compresi i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia, nel momento in cui l’opzione è manifestata utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per uniformità di trattamento, sono automaticamente inclusi nella banca dati tutti i soggetti passivi che abbiano presentato istanza di iscrizione a partire dal 15 novembre 2014 e per i quali non sia stato emanato, alla data del 15 dicembre 2014, l’apposito provvedimento di diniego.
Per effetto dell’immediata registrazione nell’archivio VIES, il controllo dell’Amministrazione finanziaria, da anticipato, diventa posticipato.
Gli Uffici verificheranno, infatti, che i dati forniti siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, procederanno alla cessazione della partita IVA e alla cancellazione dalla banca dati.
A quest’ultimo riguardo, è stato inoltre previsto che l’esclusione della partita IVA dalla banca dati sarà disposta d’ufficio, previa comunicazione al soggetto passivo, qualora il medesimo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nell’archivio. Sul punto, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.
Andrebbe, tuttavia, chiarito se nel suddetto arco temporale sia possibile instaurare un contraddittorio volto a superare la presunzione che il soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie. A ben vedere, infatti, la citata presunzione dovrebbe avere carattere soltanto relativo siccome il principio di destinazione che caratterizza gli scambi intra-UE di beni e servizi riveste natura sostanziale e, quindi, non può dipendere dalla mancata presentazione dei modelli INTRASTAT.
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/%C3%A8-operativa-iscrizione-vies-effetto-immediato?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=15288598&_hsenc=p2ANqtz-_geC6Sizh_khOusgGO9SGEZSOrIbgtgfaOMws45JIDsiLeOmFcai03B3Zu1N7DfFLXt39QC4fVFxnbLiq2b6x0SsB2vlDMdZ-xCyTT8vXPTfRleZE&_hsmi=15288598

mercoledì 19 novembre 2014

IL NUOVO ISEE BEFFA LA CASA

Dal 2015, la casa di proprietà inciderà nell’Isee in base al suo valore ai fini IMU e non più ai fini ICI, aumentando il valore fiscale degli immobili del 60%. Un problema non da poco quello che si presenta visto che nella vecchia Ici esisteva la franchigia da 51.646 euro che invece con l’Imu è stata abolita.
Questo comporterà un innalzamento del valore degli immobili ai fini Isee in maggior misura per le case di valore fiscale inferiore. Chi però ha ancora il mutuo da estinguerepotrà ottenere un vantaggio: infatti nel nuovo Isee, il debito residuo con la banca va sottratto dai calcoli.
Tuttavia, in generale, chi possiede una casa di proprietà sarà considerato più ricco rispetto al passato e non potrà accedere a una serie di servizi sociali agevolati quali asili nido e borse di studio di cui in precedenza usufruiva.

Il caso più volte riportato è quello dell’immobile di 60 mila euro che con l’Ici valeva 1.671 euro nel vecchio Isee, con l’Imu varrà invece ben 5.800 euro.
Ai fini Ici infatti il valore era dato dal 20% di 8.354 euro, risultato della sottrazione fra 60mila e la franchigia da 51.646 euro. Ora, dal 1° gennaio 2015 l’Isee per quell’immobile si alzerà di 5.800 euro, con un aumento del 247,1% rispetto a prima.
Se da un lato con le nuove norme il valore dell’immobile va ridotto di un terzo prima di farlo rientrare nel patrimonio del contribuente, dall’altro non riesce a pareggiarne l’incremento apportato nel calcolo della ricchezza che ne consegue dall’Imu. E più aumenta il valore dell’immobile, meno impatto se ne ottiene nell’Isee.
Unica consolazione rimane per chi ha ancora un mutuo sulla casa aperto: nel nuovo Isee si potrà sottrarre il debito residuo con la banca dai calcoli.

Le nuove regole sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica seppur introducendo un abbattimento automatico di un terzo, ovvero una riduzione pari al 33% prima di inserirlo tra i dati del patrimonio e quindi assoggettarlo al 20% per la determinazione dell’indicatore, introducono una condizione di sfavore per gli immobili di valore fiscale minore. Questo è quanto anche evidenziato Confedilizia in un comunicato stampa del 13 novembre scorso.

Un alto numero di proprietari di casa pertanto, pur trovandosi in una situazione economicamente peggiore, si vedrà negate agevolazioni sulle prestazioni di natura sociale e assistenziale, quali la riduzione delle rette degli asili nido, riduzione del costo delle mense scolastiche, assegni familiari, assegni di maternità, agevolazioni per utenze gas, telefono, elettricità o l’ esenzione per le prestazioni sanitarie.

http://www.fiscal-focus.info/fisco/il-nuovo-isee-beffa-la-casa,3,24724

giovedì 6 novembre 2014

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CON UN OCCHIO AL PRESENTE (LE AGEVOLAZIONI FISCALI) E UNO AL FUTURO (LA PENSIONE AGGIUNTIVA)




In Italia la previdenza complementare è ancora oggetto di scetticismo. Forse non c’è stata ancora una giusta sensibilizzazione sull’argomento. Forse, abituati al benessere garantito degli istituti pubblici, sono pochi i lavoratori giovani che si informano sul proprio futuro previdenziale. In realtà la spesa pubblica per le pensioni di ogni tipo non è più sostenibile, in una situazione in cui l’economia è ferma e ci sono vincoli internazionali da rispettare. Inoltre c’è un fattore generazionale e demografico. L’aspettativa di vita per chi esce dal mondo del lavoro, fortunatamente, è sempre più alta, ma, dall’altro lato, i pochi che entrano nel mercato del lavoro, e che in pratica pagano le pensioni di chi è già uscito, si devono accontentare di contratti atipici, precari, temporanei, e di conseguenza i contributi che vengono versati nelle casse degli istituti previdenziali, pubblici e privati, sono inferiori rispetto alle uscite.
La riforma Fornero delle pensioni ha concluso un percorso iniziato già negli anni ’90, sancendo il passaggio definitivo dal metodo di calcolo retributivo (più vantaggioso per il lavoratore ma più oneroso) a quello contributivo (si percepisce tanto quanto si ha versato). Un passaggio che non ha interessato solo l’Inps, ma anche le casse private dei professionisti a cui lo Stato ha chiesto di rendersi sostenibili. Ciò ha comportato che, anche per tutte le categorie di lavoratori le aspettative sugli importi sono da rivedere al ribasso rispetto a quanto percepito nella vita lavorativa: si parla di una media del 55% dello stipendio, contro l’80% di chi andava in pensione col metodo retributivo.
C’è da considerare, poi, un’altra variabile, ovvero la non-crescita del Pil. Nel calcolo della pensione con metodo contributivo, il montante è rivalutato sul tasso di crescita del Prodotto interno lordo, ma se questo è pari a zero o, peggio, è negativo, ne vanno di mezzo anche gli importi delle pensioni.
Insomma, date queste premesse, le conclusioni sono facili da trarre: i futuri pensionati avranno assegni ben più bassi rispetto allo stipendio e ai loro predecessori.
Ma quando conviene cominciare a pensare alla propria pensione integrativa? Non è possibile indicare un’età precisa, ma sicuramente più si è giovani e meglio è. Chi adesso inizia a lavorare, infatti, sarà quasi sicuramente un anziano di domani con più difficoltà economiche di quelli di oggi.
Ecco perchè, secondo quanto affermano molti esperti della materia pensionistica, migliorerà la propria situazione futura se ora ha la lungimiranza di cominciare a programmare il proprio futuro pensionistico.
I motivi che dovrebbero spingere un giovane verso la previdenza complementare sono più di uno.
Aderire presto a questo sistema pensionistico permetterà, in caso di necessità, di avere diritto prima alle anticipazioni previste ad esempio per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa, per disoccupazione o per malattia. La scelta può essere fatta, versando le quote necessarie, perfino dal genitore per il figlio adolescente, non ancora entrato nel mondo del lavoro. Inoltre l’adesione alla pensione integrativa non ha solo i vantaggi legati alla possibilità di garantirsi un assegno previdenziale più sostanzioso. Sono previste, infatti, specifiche agevolazioni.
Durante la vita lavorativa i versamenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono dedotti dal reddito imponibile, entro il limite di 5.164,57 euro. Il risparmio fiscale generato sarà minimo del  23 per cento (aliquota Irpef minima applicabile).
C’è poi il concetto di reversibilità, cioè la possibilità, pagando una quota addizionale, di “spostare” la rendita della pensione a favore del coniuge o di un parente stretto in caso di decesso del titolare.
Ma come si fa a sapere quale soluzione scegliere? Partiamo dall’assunto che non ci sono soluzioni preconfezionate. E’ necessario prima fare una stima del gap e poi, sulla base delle proprie esigenze, individuare la formula più appropriata, chiedendo un supporto a un consulente preparato.

GiottoStudio vuole sensibilizzare sull’argomento e Ti invita all’incontro gratuito che si terrà giovedi 13 novembre presso l’Hotel Contà a Pieve di Soligo.

mercoledì 29 ottobre 2014

NIENTE ANNOTAZIONE SUL LIBRETTO PER LE AUTO AI DIPENDENTI


Dal 3 novembre 2014 saranno operative le nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
Come noto, il nuovo comma 4-bis dell’art. 94, D.Lgs. n.285/1992 c.d.s., rubricato “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha previsto degli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal co. 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
L’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa è stata demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), nel quale è stato introdotto il nuovo art. 247-bis.
Attenzione, il nuovo adempimento non ha natura fiscale e non deve essere “confuso” con la disciplina della comunicazione dei beni ai soci.
Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 15513/2014 con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli standard da utilizzare in sede di adempimento.
Si specifica fin da subito che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni.
A partire dal 3 novembre invece, in caso di omissione verranno applicate le sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-bis, c.d.s.. E che di sanzioni “pesanti” si tratti non vi è dubbio.
La sanzione irrogata in caso di omissione è pari ad una somma che varia da un minimo di Euro 705 fino ad un massimo di Euro 3.526. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l’immediato ritiro della carta di circolazione.
Per i veicoli aziendali è stata prevista una disciplina ad hoc.
La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, per un periodo superiore a 30 giorni, un rappresentante dell’azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell’azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un’apposita istanza (conforme al Modello “Allegato B\1” presente a margine della circolare) e adempiere all’obbligo di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. L’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente.
La procedura per l’auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.
I costi, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di vista finanziario. All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16 e il pagamento di Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.
Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, è prevista la possibilità di effettuare un’istanza cumulativa con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga una sola imposta di bollo). Attenzione però, l’aggiornamento nell’archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di Euro 9 per ciascun veicolo. A seguito dell’istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale di veicoli. Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.
Sul punto è intervenuta la circolare n.23743/2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti.
Il Ministero chiarisce che l’adempimento non deve essere effettuato qualora la disponibilità del veicolo costituiscaa qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).
Inoltre, viene ribadito che nel comodato di veicoli aziendali, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver.
Sulla base di tale ricostruzione, sono “certamente escluse”:
  1. l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”;
  2. l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
  3. l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti.
Con il documento di prassi inoltre, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene chiarito che quanto specificato con la circolare n. 15513/2014 vale anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori.
 

martedì 21 ottobre 2014

PEC: LA TRASMISSIONE SOLO PER POCHI

A seguito del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Più precisamente, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegate.

In considerazione della nuova previsione introdotta e in virtù del fatto che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo Pec, i professionisti erano tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.

Questo, almeno, fino a quando l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 non ha chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all’Ini-Pec non sono più tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato in oggetto.

Ma, si badi bene, tale precisazione non esclude dall’obbligo di comunicazione tutti i soggetti: ben più ampia è la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli operatori la cui pec è già presente nell’indice nazionale.

Infatti, tale indice è alimentato dagli indirizzi pec inviati dalle società e dalle imprese individuali al Registro delle imprese, nonché da quelli forniti dai professionisti ai rispettivi Ordini e alle Pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

I soggetti interessati dalle disposizioni di cui al provvedimento dello scorso 8 agosto sono invece tutti i soggetti di cui all’art. 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

- i prestatori di servizi relativi a società e trust;

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Ebbene, appare immediato comprendere come gli intermediari finanziari, i professionisti e i revisori contabili siano esonerati dall’invio dell’indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate, mentre permane l’obbligo per i consulenti aziendali e periti che non sono iscritti ad ordini professionali e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle imprese.

In questo caso, pertanto, si dovrà ritenere ancora sussistente l’obbligo di inviare, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo Pec attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.

Dubbi sono stati sollevati invece con riferimento ai revisori contabili non iscritti ad altri Albi, per i quali, se da un lato è vero che gli stessi hanno già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall’altro non è ancora noto se, successivamente, il Mef abbia provveduto a trasmettere gli indirizzi stessi all’indice nazionale.

Da ultimo vuole essere sottolineato un ulteriore dubbio con riferimento ai soggetti tenuti a comunicare l’indirizzo Pec.
Nel Provvedimento dell’8 agosto si chiarisce che sono tenuti ad inviare l’indirizzo Pec soltanto i potenziali soggetti destinatari delle richieste di cui al provvedimento in oggetto. A rigore di logica, dunque, tutti coloro che prestano la loro consulenza esclusivamente a soggetti che non svolgono operazioni con l’estero non sarebbero comunque tenuti alla trasmissione dell’indirizzo Pec.
Un’interpretazione, questa, che sicuramente necessita di maggiori chiarimenti.

http://www.fiscal-focus.info/fisco/pec-la-trasmissione-solo-per-pochi,3,24161

mercoledì 8 ottobre 2014

DAL 3 NOVEMBRE OBBLIGATORIO IL NOMINATIVO DELL'UTILIZZATORE NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE


Dal prossimo 3 novembre 2014 le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla carta di circolazione verranno pesantemente sanzionate. Stiamo parlando, infatti, di sanzioni nell’ordine di 705 euro alle quali aggiungere la ben più pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione.
È questo il risultato delle modifiche apportate al nuovo codice della strada (in particolare all’articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n.120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno appunto operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche.
L’unica (magra) consolazione è che, almeno, le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo nel senso che, come precisato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. n.15513 del 10 luglio 2014, emanata a quasi due anni di distanza dalle modifiche sopra richiamate, dovranno annotarsi solamente gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.
Ma vediamo bene di cosa si tratta.
Il richiamato co.4-bis art.94 del codice della strada dispone l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue “generalità” (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).
Con la richiamata circolare n.15513 sono stati quindi chiariti molti dubbi in merito alle fattispecie sopra indicate, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi.
Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati ma l’eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all’applicazione di sanzioni.
Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni anagrafiche, soffermiamoci invece sull’obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.
La circolare in particolare affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:
  • a titolo di comodato
  • in forza di provvedimento di custodia giudiziale
  • nei casi di locazione senza conducente
  • nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale
  • nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire
  • nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius
  • nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “Rent to buy”
  • nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust
Tra tutte le situazioni sopra evidenziate certamente una merita di essere evidenziata in considerazione della sua larga diffusione nel contesto della normale gestione delle imprese: ci riferiamo al comodato di veicoli aziendali in relazione ai quali la richiamata circolare n.15513 dedica un paragrafo specifico.
L’utilizzo di veicoli aziendali da parte dei dipendenti della stessa impresa è fenomeno certamente frequente. Rientrano peraltro nella disposizione normativa in commento tutti quei veicoli ricompresi nella disponibilità delle aziende in quanto acquisiti a titolo di proprietà ma anche nei casi di acquisto con patto di riservato dominio, con diritto di usufrutto, in forza di contratto di locazione finanziaria oppure di semplice locazione senza conducente.
Affinché trovino applicazione i citati obblighi di comunicazione occorre, tuttavia, che i veicoli vengano concessi dall’impresa ai propri dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni”. Ed è proprio la verifica di tale ultima condizione che richiede qualche ulteriore considerazione: la norma non precisa se i 30 giorni debbono essere consecutivi oppure anche non continuativi. L’utilizzo del termine “periodo”, peraltro, legittimerebbe l’interpretazione dell’utilizzo continuativo in quanto l’utilizzo sporadico del veicolo non determinerebbe l’esistenza di un “periodo”. Ma se così fosse, in quali termini e con quali modalità è verificabile questo utilizzo continuativo? Anche a fronte di una verifica sarebbe sufficiente affermare che non vi è un utilizzo continuativo e quindi uno stesso soggetto in relazione ad uno stesso veicolo dovrebbe essere sottoposto a verifiche multiple in tempi brevi al fine di poter contestare la violazione della mancata comunicazione.
Laddove invece si ammettesse anche l’utilizzo non continuativo ai fini dell’obbligo di comunicazione si arriverebbe ad una situazione poco gestibile sotto il profilo dell’esecuzione degli adempimenti, oltre che risultare presso che impossibile da verificare. 
E’ peraltro vero che vi sono situazioni nelle quali risulta estremamente difficile dimostrare l’uso non continuativo. Si pensi alle imprese che offrono servizi presso le sedi dei propri clienti e che sottoscrivono contratti di noleggio full service o di leasing al fine di acquisire la disponibilità dei veicoli da assegnare ai propri dipendenti al fine di consentire loro di recarsi presso i clienti medesimi. In presenza di un numero di dipendenti “proporzionato” al numero di veicoli sarà ben difficile dimostrare che nell’arco di un anno non vi sia stato un utilizzo del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. È altrettanto vero, però, che se i dipendenti utilizzano i veicoli aziendali “a rotazione” sarà ben difficile che si verifichi un utilizzo continuativo del veicolo in capo al medesimo soggetto per più di 30 giorni.
Le situazione che invece certamente ricadono nell’obbligo di comunicazione sono quelle dove il veicolo viene assegnato al dipendente in forza di specifico contratto o accordo che prevede in molti casi anche l’utilizzo del veicolo stesso ai fini personali. In questo caso come si dice “carta canta” e quindi è certo che l’impresa dovrà attivarsi per comunicare il nominativo del dipendente al fine della sua annotazione sulla carta di circolazione.
In questo caso il comodante (legale rappresentante dell’impresa), su delega del comodatario (dipendente), dovrà presentare specifica istanza (sulla modulistica riportata nella circolare sopra citata) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione. A fronte di tale istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che, precisa la circolare, non dovrà essere conservata sul veicolo).
Sul tema la Circolare n.15513 precisa che:
  • nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette “flotte aziendali") è possibile presentare un’unica istanza cumulativa
  • nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
  • nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti “noleggi full rent”) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.
Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.