giovedì 20 settembre 2012

AUMENTI IVA POSTICIPATI AL 1° LUGLIO 2013



Si ricorda che il D.L. n. 98/2011 aveva previsto, con decorrenza dal 1° ottobre 2012, l'aumento di due punti percentuali delle aliquote IVA del 10 e del 21%.
L'applicazione di tale incremento è stata sostanzialmente rinviata al 1° luglio 2013; infatti, l'art. 21, comma 1, lett. a), D.L. n. 95/2012, modificando quanto previsto dall'art. 40, comma 1-ter, D.

L. n. 98/2011, ha posticipato tale incremento al 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013.
Nella disposizione è, inoltre, previsto che a decorrere dal 2014, le predette aliquote siano rideterminate nella misura dell'11 e del 22%.
Tali misure, come previsto dal comma 1-ter, art. 40, non verranno applicate se entro il 30 giugno 2013 entreranno in vigore dei provvedimenti legislativi:
• in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale;
nonché
• l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

giovedì 6 settembre 2012

ARRIVA IL VADEMECUM SULL'AGEVOLAZIONE DEL 50%


È stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida fiscale su “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al mese di agosto 2012.
L’agevolazione, che consiste nella detraibilità dall’IRPEF lorda di una percentuale (41%, 36% o 50%) delle spese sostenute per l’effettuazione di taluni interventi di recupero del

patrimonio edilizio residenziale, introdotta dall’art. 1 della L. n. 449/97 (Finanziaria per il 1998), è “a regime” dal 1° gennaio 2012 ed è contenuta nel nuovo art. 16-bis del TUIR.
L’art. 11 comma 1 del Decreto “crescita e sviluppo” (DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134) ha stabilito che, per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio è elevata al 50%. Per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.
Riassumendo le ultime novità in materia, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in quanto per le persone fisiche vige il “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al:
- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).
Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia ribadisce che, per il periodo d’imposta 2012, quindi per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, all’ammontare massimo di 96.000 euro devono essere scomputate le spese già sostenute alla predetta data (comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%), mentre per il periodo d’imposta 2013, quindi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, al fine determinare l’ammontare massimo di 96.000 euro si deve tenere conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
Se, ad esempio, al 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare di 50.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta 2013 non potranno beneficiare dell’agevolazione.
L’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente dell’immobile.
Possono fruire del beneficio fiscale gli interventi:
- di recupero edilizio;
- di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- di eliminazione delle barriere architettoniche (hanno ad oggetto ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- contro il compimento di atti illeciti (come l’installazione di porte blindate o rinforzate, di casseforti a muro, di fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e così via);
- di cablatura degli edifici;
- contro l’inquinamento acustico;
- di adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dall’amianto;
- per evitare gli infortuni domestici. L’Agenzia precisa che l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante), mentre non compete il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Rientrano in questa fattispecie di opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano;
- per il risparmio energetico;
- di costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune.
(fonte Eutekne.info)

mercoledì 5 settembre 2012

CHE COS'E' LA NUOVA "SRL SEMPLIFICATA" AD 1 EURO?


La Società a responsabilità limitata  semplificata, in abbreviazione srls è una nuova forma societaria istituita dal nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012) .Viene anche definita "srl a 1 euro" o "srl per i giovani"  per le due caratteristiche principali che la contraddistinguono:
• il capitale sociale che deve essere compreso tra 1 e 9,999,99 euro
• l’età dei soci che non deve superare i 35 anni.
Questa forma societaria gode di alcuni vantaggi economici e semplificazioni burocratiche ma deve avere caratteristiche fisse : per questo è previsto che l'atto costitutivo coincida con quello dettato dal Dm Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 189 del 14 agosto 2012).

http://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/11382-che-cos-la-nuova-srl-semplificata-a-1-euro.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook