mercoledì 26 ottobre 2016

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: COSA PREVEDE LA LEGGE

È stato pubblicato ieri, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivo sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».

Quali cartelle nella sanatoria?
La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia negli anni dal 2000 al 2015.
Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Cosa si paga?
Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
– l’aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate.

Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.
  
Cosa non si paga?
Il contribuente non deve pagare le sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
  
Come presentare la domanda di rottamazione?
Chi vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
 Se il contribuente ha in corso un giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata, in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi rinunciare.
  
Come e quando pagare?
Nella istanza il debitore dovrà indicare se intende pagare in un’unica soluzione o anche a rate, specificando il numero di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello).
 Per chi ha manifestato l’intenzione di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto  corrente  eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
b) mediante bollettini precompilati, che Equitalia è tenuto ad allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
  
Quando si decade dalla sanatoria?
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.
 I versamenti già effettuati sono trattenuti da Equitalia a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui Equitalia prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
 Riprendono così a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti sospesi.
  
Pignoramenti precedenti e futuri
Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
  
Chi ha in corso una rateazione?
Può aderire alla rottamazione anche chi ha già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

In particolare il decreto legge stabilisce la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
 a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei  carichi   affidati,  nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
 b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
 c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale   dilazione   ancora   in   essere precedentemente accordata da Equitalia.
  
Cosa non rientra nella rottamazione
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati a Equitalia recanti:
 a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
 b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
 c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione semestrale del 10%).

venerdì 21 ottobre 2016

I NUOVI INCENTIVI PER CHI DONA PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE: LA CD. “LEGGE ANTISPRECHI”


Dallo scorso 14 settembre 2016, è in vigore la Legge 19 agosto 2016, n. 166, disciplinante le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
In particolare, dal punto di vista fiscale, gli artt. 16 e 17 prevedono che:
· la cessione gratuita dei prodotti sopra elencati a enti pubblici, ONLUS e enti privati di assistenza non si qualifica come destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
· la comunicazione relativa alla cessione gratuita dei citati prodotti ai fini di solidarietà sociale può essere effettuata con modalità semplificate;
· i comuni possono disporre una riduzione della TARI dovuta per le utenze non domestiche da parte dei soggetti che producono/distribuiscono beni alimentari, successivamente ceduti gratuitamente alle persone in maggiori condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

mercoledì 19 ottobre 2016

ATTENZIONE PER CHI DEVE PROGRAMMARE DEGLI INVESTIMENTI: IL SUPERAMMORTAMENTO

Ricordo, a chi dovesse programmare degli investimenti, che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un incentivo a favore delle imprese e dei liberi professionisti per gli investimenti in beni strumentali nuovi acquisiti a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016.
La disciplina è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
Informo inoltre che con la legge di Stabilità 2017, ancora in bozza, e quindi suscettibile di modifiche, il Consiglio dei Ministri sembra intenzionato a confermare, anche per il periodo di imposta 2017, la proroga del super ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e a introdurre un’iper ammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250%, sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Preciso che in queste ultime ore il Governo ha annunciato di voler rivedere però il capitolo del super ammortamento al 140 per cento, eliminando la possibilità di agevolazioni fiscali su:
·                    auto aziendali ad uso promiscuo (cioé non esclusivamente legate all’attività aziendale);
·                    auto concesse in uso a dipendenti.
Il super ammortamento auto al 140 per cento rimarrebbe, ove ciò fosse confermato dai testi ufficiali della Legge di Stabilità 2017, solo per le auto aziendali utilizzate esclusivamente per l’attività imprenditoriale.
Con riferimento all’iper ammortamento al 250% in luogo della agevolazione del 140% occorrerà:
·                    produrre autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000;
·                    contattare un professionista per avere una perizia giurata qualora il costo del bene superi un milione di euro.
Tale documentazione viene richiesta al fine di accertare le gli investimenti effettuati e per i quali si richiede l’iper ammortamento al 250 per cento 2017 abbiano caratteristiche conformi a quelle che saranno richieste dalla Legge di Bilancio.

giovedì 6 ottobre 2016

DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA ASSOLTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI ABITATIVI


Tra le principali novità 2016 in materia di detrazioni Irpef troviamo l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 56 della L. 208/2015 che prevede la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.
Come precisato anche nella circolare n. 20/E/2016 la disposizione è stata introdotta al fine di “equilibrare” il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro; infatti, secondo l’Agenzia “le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di imposta più alte rispetto alle aliquote previste per l’imposta di registro sia perché determinate su base imponibile differente”.
soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione sono i soggetti passivi Irpef; ne sono esclusi quindi i soggetti Ires quali le società di capitali e gli enti non commerciali.
È necessario che l’unità immobiliare venga ceduta da un’impresa costruttrice: basandosi esclusivamente sul tenore letterale della norma ciò escluderebbe dal suo ambito di applicazione le cessioni poste in essere dalleimprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili. Nella circolare n. 20/E/2016 viene tuttavia precisato che l’agevolazione può essere riconosciuta anche per le cessioni effettuate dalle imprese “di ripristino” nel senso ampio di “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento“, considerando tale quindi non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.
Per poter beneficiare dell’agevolazione l’immobile deve essere a destinazione residenziale e di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente: la norma non limita quindi il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso (ovvero quelli appartenenti alle categoria catastali A/1, A/8, A/9).
Nella circolare n. 12/E/2016 l’Agenzia ha precisato che l’acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione consente comunque di fruire della detrazione, mentre nella circolare n. 20/E/2016 è stato chiarito che rispetto allepertinenze, quali, ad esempio, posto auto o cantina, la norma non esplicita nulla circa l’estensione del beneficio fiscale anche a tali unità immobiliari. Al riguardo, in conformità all’orientamento ormai consolidato dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene possa applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.
La detrazione Irpef in esame, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l’acquirente possa portare in detrazione il “50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto” di unità immobiliari effettuato o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016“. Ne consegue che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta 2016non è detraibile quindi l’Iva pagata in acconto del 2015 anche se la vendita è stipulata nel 2016; al pari non sarà detraibile l’Iva in acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 in quanto la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016“.
La detrazione in esame non si esaurisce in un unico periodo d’imposta ma è ripartita in dieci quote costantinell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
In mancanza di uno specifico divieto è possibile che il contribuente possa cumulare la detrazione in esame conaltre agevolazioni in materia di Irpef, quale ad esempio quella prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir che prevede la detrazione del 50% sul 25% del prezzo in caso di acquisto di immobili ristrutturati, fermo restando tuttavia il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + Iva al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:
  • alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad euro 4.000 (8.000* 50%);
  • alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad euro 25.500: [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].
Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. d) del Tuir pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa.