Il DPCM
26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
2013, dispone la proroga
- al
16 maggio 2013 (il termine originario era il
30 aprile) del termine di presentazione del Mod. 730/2013
tramite il proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico),
- al
14 giugno 2013 (il termine originario era il
31 maggio) del termine per la consegna al contribuente, da parte
dei sostituti d'imposta, della dichiarazione elaborata.
Rimane, invece, confermata
(salvo proroghe successive) la scadenza del 31 maggio 2013 per la
presentazione del Mod. 730/2013 tramite un Caf dipendenti o
un professionista abilitato.
Con Circolare
2 aprile 2013, n. 12, la Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C. ha
sostenuto che l'omesso versamento delle imposte dichiarate, come IRAP e
IVA, dovuto da necessità non dovrebbe essere punito: tale situazione,
infatti, è differente dal caso di chi si sottrae volontariamente dal pagamento.
Si deve trattare di un vero e proprio stato di insolvenza, non imputabile alle
condotte dell'imprenditore.
Secondo i
giovani dottori commercialisti, a tal proposito, sarebbe opportuno un
intervento normativo sia a livello penale che tributario, per individuare uno
spazio di non operatività delle sanzioni.
INPS
Versamento dei contributi previdenziali del trimestre precedente relativi al
personale domestico
DENUNCIA
UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi del mese precedente
IVA -
RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del
trimestre precedente
OPERAZIONI
CON PAESI BLACK LIST
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con paesi Black
List nel mese precedente(soggetti mensili) e nel trimestre precedente (soggetti
trimestrali)
LIBRO
UNICO
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
MODELLO
730-ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL SOSTITUTO
Lavoratori/pensionati consegnano al datore di lavoro/ente pensionistico i Modd.
730 e 730-1
Con Comunicato
stampa 22 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate ha smentito quanto è stato
riportato dalle agenzie di stampa in merito alla partenza di un c.d.
"redditometro semplificato" a decorrere dal mese di maggio.
Inoltre,
si prosegue precisando che la scadenza di maggio è invece riferita all'attività
di semplificazione degli adempimenti che l'Agenzia delle Entrate sta portando
avanti con le associazioni di categoria, tra cui Confindustria.
Con Risoluzione
19 aprile 2013, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha così ridenominato
i codici tributo per il pagamento dell'imposta sul valore degli immobili
situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero (IVAFE):
- "4041" - "Imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO";
- "4042" - "Imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie -
SALDO";
- "4043" - "Imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con
modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO".
Inoltre,
l'Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme
dovute a titolo di acconto 2013:
- "4044",
acconto prima rata IVIE;
- "4045",
acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
- "4046",
acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
- "4047",
acconto prima rata IVAFE;
- "4048",
acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.