venerdì 29 novembre 2013

ACCONTI IRPEF ENTRO IL 2 DICEMBRE, ACCONTI IRES ENTRO IL 10 DICEMBRE

Per i contribuenti Irpef resta confermata la scadenza del 2 dicembre (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) per il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'Irpef e dell'Irap nella misura del 100% per entrambi gli acconti. per i contribuenti Ires, invece, il comunicato stampa diffuso dal Governo il 27 novembre a seguito dell'approvazione del decreto legge sull'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 rende noto che la scadenza per il versamento degli acconti Ires e Irap slitterà al 10 dicembre. Ciò lascia presumere che con molta probabilità scatterà la clausola di salvaguardia, che potrebbe far aumentare gli acconti Ires e Irap 2013, per i contribuenti Ires, dal 101% al 102,5%. La proroga al 10 dicembre 2013 dovrebbe riguardare tutte le imposte dovute dalle società di capitali (Ires, Irap, addizionali, maggiorazione Ires del 10,50% per le società di comodo), ma non dovrebbe incidere sulla parte di Irpef dovuta dalle persone fisiche socie di Srl trasparenti. Lo stesso dovrebbe valere anche per l'Inps artigiani e commercianti dei soci lavoratori.

http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17285-acconti-irpef-entro-il-2-dicembre-acconti-ires-entro-il-10-dicembre.html

giovedì 28 novembre 2013

BENI AI SOCI, PRONTE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le specifiche tecniche per l’invio dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti all’impresa o delle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. Per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre prossimo. A regime, invece, il termine per l’invio del modello sarà il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, se esiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17279-beni-ai-soci-pronte-le-specifiche-tecniche-per-la-comunicazione.html

IMU 2013, ABOLITA LA SECONDA RATA

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri l'atteso decreto legge sull'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 su abitazioni principali (ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni degli imprenditori agricoli professionali. Tuttavia, chi risiede in un Comune che nel 2013 ha alzato le aliquote rispetto al 2012 dovrà versare entro il 16 gennaio 2014 la differenza tra il 50% del tributo pagato nel 2012 ed il 50% di quello che avrebbe dovuto corrispondere quest'anno, a titolo di ristoro di gettito per il Comune. L'altra metà verrà ristorata dallo Stato. Come contropartita dell'abolizione della seconda rata dell'IMU, inoltre, banche, assicurazioni e società del settore finanziario e assicurativo dovranno versare gli acconti Ires e Irap 2013 nella misura del 130% e l'aliquota IRES per essi, per il solo anno d'imposta 2013, viene elevata al 36%. Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17278-imu-2013-abolita-la-seconda-rata.html

venerdì 8 novembre 2013

MANCA LA PROROGA, MA CI SARA' "PIU' TEMPO" PER SPEDIRE LO SPESOMETRO


La distinzione ha più il sapore di una dissertazione filosofica che giuridica, eppure i termini della vicenda sono esattamente questi: restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili) e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
Lo prevede, testualmente, un comunicato stampa diramato ieri sera dall’Agenzia delle Entrate, nel quale si annuncia anche la proroga al 31 gennaio 2014 (in questo caso con provvedimento direttoriale) della comunicazione, da parte degli operatori finanziari, dei dati rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Dunque, per gli operatori finanziari vi è la proroga senza dubbi, mentre per gli altri operatori no, c’è solo più tempo.
Eppure, a fronte dei ritardi dell’Agenzia nel rilasciare il modello e il software di controllo (del 6 novembre l’ultimo aggiornamento, pubblicato sul sito dell’Agenzia, però, solo ieri), ben ci sarebbero state le ragioni per intervenire direttamente sul provvedimento del 2 agosto 2013, che fissa le scadenze in questione, modificandole. Sfuggono pertanto le ragioni della scelta operata dall’Agenzia delle Entrate.
Anche perché il comunicato stampa, in sé, non sembra risolvere il dubbio delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal provvedimento.
Se, peraltro affatto pacificamente, i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate hanno valenza di atto normativo regolamentare, è difficile che un comunicato stampa possa derogare ai precetti ivi contenuti.
In passato, con riferimento alle comunicazioni black list, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 54 del 28 ottobre 2010) aveva chiarito che, in sede di controllo, non avrebbe applicato sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi alla prima scadenza, a condizione che i contribuenti avessero provveduto a sanare le eventuali violazioni con comunicazione integrativa.
In un successivo documento di prassi (circolare n. 2 del 28 gennaio 2011) la stessa Agenzia aveva poi sottolineato che il presupposto per poter procedere alla regolarizzazione di violazioni commesse senza l’applicazione delle relative sanzioni era comunque l’inoltro di una comunicazione, originaria e valida, seppur incompleta e/o non esatta.
Secondo l’Agenzia, restava preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dall’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi di omessa presentazione della comunicazione.
Tuttavia, per dare un senso al comunicato stampa di ieri che parla di apertura del canale comunicativo Entratel fino al 31 gennaio 2014, si è autorizzati a ritenere che il primo invio possa essere effettuato anche successivamente alla scadenza del 12 novembre.
D’altra parte, il principio della buona fede e quello della tutela dell’affidamento, oltre ad essere chiaramente previsti dallo Statuto del contribuente, sono anche principi di derivazione costituzionale, sicché diventa difficile sostenere che in caso di ritardo possano essere irrogate sanzioni di sorta.
Senza dimenticare, sempre per restare in tema di Statuto del contribuente, che l’intero impianto regolamentare sottostante lo spesometro o comunicazione polivalente risulta in evidente contrasto con l’art. 3, comma 2 dello Statuto, norma in base alla quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Tale argomentazione è stata da più parti evidenziata per supportare la richiesta di proroga, ma resta valida nella denegata ipotesi di irrogazione di sanzioni, comunque non dovute in quanto la scadenza, stabilita da un provvedimento regolamentare, risulta essere contra legem.
Da ultimo, occorre segnalare che il comunicato stampa di ieri estende la validità degli invii all’Archivio dei rapporti finanziari fino al 31 gennaio 2014.
Entro lo stesso termine – precisa sempre l’Agenzia – gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii (lo stesso vale, peraltro, anche per lo spesometro).

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_440479.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_440479.aspx&utm_campaign=articolo

mercoledì 6 novembre 2013

CONTRIBUTO SSN SULLE ASSICURAZIONI AUTO DAL 2014 INDEDUCIBILE PER TUTTI

Capita sempre più di frequente che, nelle pieghe dei provvedimenti legislativi, siano inseriti interventi poco attinenti al tema trattato dalla norma, ma che hanno un impatto economico e operativo non trascurabile.
È il caso del DL 102/2013, convertito nella L. 124/2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
In sede di conversione è stato inserito il comma 2-bis all’art. 12 prevedendo che, “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Si tratta di una norma, in sé, alquanto criptica che sembra recare, tuttavia, effetti generalizzati per imprese e professionisti, oltre che ovviamente per i soggetti IRPEF.
Il contributo in questione è quello sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicato generalmente in polizza alla voce contributo servizio sanitario nazionale.
Tale contributo obbligatorio, ferma restando la deducibilità nella determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le regole dell’art. 164 del TUIR, per consolidata prassi era deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF in base all’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR. A partire dal 2012, la L. 92/2012 (riforma Fornero) ne ha limitato la deducibilità alla sola parte che eccede l’importo di 40 euro.
Dal 2014, viene meno anche quest’ultima norma ed è pertanto prevista, in via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Su UNICO 2015, quindi, non sarà più possibile indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile.
Ma l’effetto più rilevante, sembra aversi sul fronte di imprese e professionisti.
Come si è accennato, ad oggi le spese di assicurazione relative ai veicoli sono deducibili per entrambi i redditi in base all’art. 164 del TUIR, trattandosi pacificamente di spese relative all’impiego dei veicoli.
Nell’ambito delle spese di assicurazione si considera anche il contributo al servizio sanitario nazionale, calcolato nella misura del 10,5% sui premi dovuti, che è anch’esso deducibile nella stessa percentuale del premio.
Posto che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, a partire dal 2014 sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo. D’altra parte, se la norma riguardasse solo le persone fisiche, il riferimento all’IRAP sarebbe incoerente.
Così stando le cose, si avrà un impatto amministrativo per niente banale (diventa consigliabile sdoppiare la registrazione contabile del premio assicurativo) così come non banale sarà l’effetto economico su alcune fattispecie per le quali la deducibilità dei costi relativi all’autovettura è ancora percentualmente apprezzabile.
È il caso, ad esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella misura del 70%.
In tutte le altre ipotesi, si tratterà di evidenziare un costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella al 20%. Più che il maggior onere (in molti casi meno di dieci euro) comunque esistente, un’ulteriore variazione in aumento da gestire.
http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=439880

L'AGENZIA CHIARISCE "TARDIVAMENTE" L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA

Con la circ. n. 32 emanata ieri, accompagnata da un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate, sia pure ad oltre un mese dall’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, interviene fornendo alcuni chiarimenti operativi. Dopo aver richiamato la precedente circ. n. 45/2011, emanata in occasione del precedente aumento al 21%, i cui chiarimenti sono di fatto applicabili anche in occasione del nuovo incremento, ed in cui è stato correttamente ricordato che è necessario aver riguardo al momento di effettuazione dell’operazione, di cui all’art. 6 del DPR 633/72, la circ. n. 32 in commento si sofferma su due aspetti particolari, che rispetto al passato, hanno subito nel frattempo delle modifiche normative.
La prima questione attiene agli acquisti intracomunitari, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013), il momento di effettuazione, in base al novellato art. 39 del DL n. 331/93, non coincide più con l’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, ma si deve aver riguardo al momento della partenza dei beni dallo Stato membro di provenienza. Pertanto, in relazione ai beni partiti dallo Stato membro di provenienza fino al 30 settembre 2013, l’acquirente soggetto passivo IVA nazionale deve integrare la fattura del fornitore comunitario con l’aliquota del 21%, anche se la registrazione della fattura stessa, in quanto pervenuta solo nel mese di ottobre, è avvenuta successivamente al 30 settembre 2013. Resta fermo, come già chiarito con la precedente circ. n. 12/2013, che, se antecedentemente alla partenza dei beni dal territorio dello Stato di provenienza sia stata emessa fattura, in tutto o in parte, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, mentre non assume alcun rilievo impositivo l’eventuale pagamento di acconti anticipati rispetto alla consegna.
Il secondo aspetto affrontato dall’Agenzia riguarda l’impatto che l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria riverbera nei confronti dei soggetti passivi che hanno optato per l’IVA di cassa, di cui all’art. 32-bis del DL n. 83/2012. Come correttamente chiarito nella circ. n. 32, l’opzione in questione non modifica il momento di effettuazione dell’operazione, che rimane ancorato alle ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72, poiché differisce l’esigibilità del tributo (ed il correlato diritto alla detrazione) all’atto del pagamento del corrispettivo. Da ciò deriva, ad esempio, che per consegne di beni avvenute in data 30 settembre 2013, il cui pagamento è avvenuto in data 10 ottobre 2013, l’aliquota applicata è quella del 21%, anche se l’esigibilità di tale imposta si è realizzata solamente all’atto del pagamento del corrispettivo.
Un particolare chiarimento riguarda i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc., nell’ipotesi in cui si provveda all’emissione di note di accredito a conguaglio dei consumi effettivi rispetto a quelli previsti e fatturati in origine. Stante la difficoltà di collegare tale conguaglio alle precedenti fatturazioni, che possono riguardare periodi a cavallo tra vecchia e nuova aliquota IVA, l’Agenzia delle Entrate, rispetto a quanto indicato nella precedente circ. n. 45/2011, nel documento in commento ritiene possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce, e nei limiti dell’imposta addebitata nella predetta fattura (per l’eventuale eccedenza a credito, si deve aver riguardo alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi in questione). Resta fermo, precisa l’Agenzia, che l’aliquota IVA applicata nella nota di variazione deve essere quella indicata nella fattura originaria, laddove la nota stessa sia riferita a conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei prezzi.
Correzioni senza sanzioni se effettuate entro i termini previsti
Infine, la circ. n. 32 ribadisce quanto già indicato con il comunicato stampa del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori commessi, senza applicazione delle sanzioni, purché la regolarizzazione avvenga entro il 27 dicembre 2013 (per le operazioni effettuate nei mesi di ottobre e novembre), ovvero entro il 16 marzo 2014 (per le operazioni di dicembre o del quarto trimestre).
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_440176.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_440176.aspx&utm_campaign=articolo