lunedì 18 aprile 2016

NIENTE TASI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE (NON DI LUSSO)



Niente versamento di TASI al 16 giugno per gli immobili adibiti ad abitazione principale: a partire dal 1° gennaio 2016, infatti, a seguito di alcune modifiche normative, sono soggetti a tali tributo unicamente le abitazione principali di lusso (A/1, A/8 e A/9). In questo modo la completa esenzione sulla prima casa già prevista ai fini IMU, è stata estesa anche ai fini TASI, in luogo dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni.
L’esenzione vale sia:
       - per il possessore;
       - che per l’utilizzatore del fabbricato.
Di conseguenza, non devono più versare tale tributo neanche l’inquilino o il comodatario se l’immobile ha i requisiti per essere considerato abitazione principale; diversamente rimane dovuta la TASI per il proprietario che ha dato in affitto l’immobile o per il comodante.

venerdì 15 aprile 2016

CANONE RAI: CHIARIMENTI NELL FAQ DELLE ENTRATE

Si riportano le FAQ del 22.03.2016

L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.
Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it. La dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresi presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat -c.p.22 Torino- per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.
Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.

Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace?
La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.
Chi può presentare la dichiarazione di non detenzione?
Possono presentare la dichiarazione di non detenzione i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.
Come si deve presentare la dichiarazione di non detenzione?
Si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale
Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non conformi dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata mediante raccomandata dal 1 maggio al 30 giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
  • dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio del’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica
Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detenga alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016 oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.
Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.