mercoledì 28 agosto 2013

TRASMISSIONE DEI DURC: INVIO TRAMITE PEC

In attuazione della previsione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche per il Durc si profilano novità: l’INPS precisa che il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC è fissato al 2 settembre 2013.
Rientra fra gli interventi normativi in materia di semplificazione diretti a favorire la riduzione dei costi amministrativi per le imprese, l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.
Al 1° luglio 2013 è stato fissato il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
L’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e Pubbliche Amministrazioni è avvenuto in maniera graduale; contestualmente il legislatore ha definito l'obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse.
Con effetto dal 1° luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento.
Infatti, da tale data, l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.
Il quadro normativo vigente ha reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i DURC alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente l'acquisizione diretta del Documento da parte di queste ultime.
Si è stabilito, pertanto,
- che la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento della PEC
- l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
Inoltre, con Inail e Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è deciso di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC.
Ciò per consentire agli utenti dello "Sportello Unico Previdenziale", attraverso una opportuna informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli effetti correlati all’assenza di valorizzazione del dato della PEC, ormai obbligatoria alla luce di quanto esposto.
In tal senso, in concomitanza con il 1° luglio 2013, sulla procedura Sportello Unico Previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che comunica, nei termini sopra riportati, la decorrenza dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC nella richiesta.
A decorrere dal 2 settembre 2013, pertanto, l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall'Inail, dalle Casse Edili e dall’Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono disponibili nei "Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC" pubblicati su www.sportellounicoprevidenziale.it.
http://www.ipsoa.it/Lavoro/trasmissione_dei_durc_invio_tramite_pec_id1139051_art.aspx 

RESPONSABILITA' SOLIDALE APPALTI SENZA IVA

Nel testo finale del Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), quello convertito nella Legge n. 98/2013, con riguardo alla responsabilità solidale negli appalti, è stata alla fine mantenuta la versione originaria del decreto stesso, con l'eliminazione di qualunque verifica della controparte contrattuale in relazione ai versamenti IVA. L'appaltatore deve, perciò, richiedere semplicemente al subappaltatore l'asseverazione di un soggetto qualificato attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente siano stati "correttamente eseguiti". Il committente deve comportarsi allo stesso modo nei confronti dell'appaltatore, il quale deve fornirgli anche la documentazione rilasciata dal subappaltatore.

http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/16800-responsabilit-solidale-appalti-senza-iva.html

martedì 6 agosto 2013

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI "SEMPLIFICATA" AL 12 DICEMBRE 2013

Invii più snelli della comunicazione delle informazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Con il provvedimento del direttoredell’Agenzia delle Entrate pubblicato IERI, che sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, vengono indicati modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in
godimento ai soci o ai familiari. Le misure fanno parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.
Comunicazioni “leggere”, occhio ai dati utili - Stop all’obbligo di comunicare all’Anagrafe i dati relativi a beni - diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili - concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva. Sono inoltre esclusi dalla comunicazione gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit e i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Identikit dei beni concessi - La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.
Termini a due vie: più tempo per il 2012, l’anno d’esordio - A regime, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Modalità di trasmissione dei dati - I soggetti tenuti alla comunicazione (impresa concedente o in alternativa socio o familiare dell'imprenditore) utilizzano il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti. Naturalmente, possono avvalersi degli intermediari abilitati. La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file con i dati.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it

SPESOMETRO: ON LINE MODELLO E ISTRUZIONI

Pronti modelli e istruzioni per trasmettere le comunicazioni sulle spese rilevanti ai fini IVA (Spesometro): il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 applica le semplificazioni previste dal Dl 16/2012 (articolo 2, comma 6, articolo 3, comma 2-bis) dopo i tanti slittamenti, ripristinando il vecchio elenco clienti-fornitori.
Operazioni da comunicare: quelle con obbligo di fattura; quelle in contanti legate al turismo ed effettuate dai soggetti previsti dagli articoli 22 e 74 ter del Dpr 633/1972 (commercianti, alberghi, agenzia di viaggio e via dicendo), nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi Ue o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo superiore a mille euro; tutte quelle che superano i 3.600 euro al lordo IVA. Esclusi dallo Spesometro: operazioni sopra i 3.600 euro effettuate nei confronti di contribuenti non passivi IVA, non documentate da fattura, pagate attraverso carte di credito o di debito prepagate; cessioni all’esportazione fuori dalla UE regolamentate dall‘articolo 8, comma 1, lettere a, b, del Dpr 633/1972; operazioni intracomunitarie; operazioni oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria;  operazioni di soggetti in regime dei minimi; operazioni di enti e organismi di diritto pubblico per operazioni relative ad attività istituzionali; importazioni.

La Comunicazione

Si utilizza il modello allegato al provvedimento, disponibile anche sul sito delle Entrate. Possono utilizzarlo anche le imprese che svolgono attività di leasing (es.: noleggio auto o barche) – al posto del tracciato record allegato al provvedimento del 21 novembre 2011 – ed anche per le operazioni con San Marino. Si può scegliere di comunicare i dati anche in forma aggragata (ma non per acquisti da Sam Marino, per operazioni con produttori agricoli si cui all’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972, acquisti di beni e servizi legati al turismo). Servono: partita Iva o codice fiscale; numero delle operazioni aggregate, importo totale di operazioni imponibili, non imponibili, esenti; importo totale delle operazioni fuoti campo IVA; importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; importo totale delle note di variazione; imposta totale su operazioni imponibili; imposta totale relativa a note di variazione.
Per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con obbligo di fattura bisogna indicare anno di riferimento, partita Iva o codice fiscale e, per ciascuna fattura attiva, data, corrispettivo al netto dell’IVA, imposta (o la speficazione di operazione esente), data di registrazione (per i soggetti obbligati a questo adempimento); per ciascuna fattura passiva, data, corrispettivo al netto dell’IVA, imposta o specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti, data del documento. Per imprese e professionisti che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili, i seguenti dati del documento riepilogativo: numero del documento, imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta. Per le comunicazioni in forma analitica bastano anno di riferimento, codice fiscale e corrispettivo.

Invio

Le comunicazioni sul 2012 dei soggetti che effettuano la liquidazione mensile IVA si inviano entro il 12 novembre 2013, mentre per gli altri il termine è il 21 novembre 2013. Dal prossimo anno le scadenze diventano rispettivamente 10 aprile e 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per la trasmissione dei dati si possono utilizzare i servizi Entratel o Fisconline, anche avvalendosi di professionisti abilitati, ma sempre tramite software di controllo dell’Agenzia, che attesta avvenuta trasmissione tramite ricevuta entro 5 giorni lavorativi (niente ricevuta se si riscontrano errori, che vengono segnalati). I file inviati possono essere annullati o modificati entro un anno dalla scandenza dei termini. (Fonte: Provvedimento 2 agosto 2013, con modelli e specifiche tecniche).
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/68245/spesometro-online-modello-e-istruzioni-del-fisco.html 

lunedì 5 agosto 2013

ENTRO IL 15 AGOSTO OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI ASSICURARSI

 Il 15 agosto scatta l’obbligo di assicurazione per i professionisti contro i danni provocati ai clienti nell’esercizio dell’attività professionale.
Per i medici lo slittamento è contenuto nel Decreto del Fare mentre per gli avvocati lo slittamento è stato motivato dalla riforma forense in corso (L. 247/2012):
L’obbligo riguarda quindi i commercialisti, i consulenti del lavoro, gli ingegneri , architetti, periti industriali e biologi.
I clienti devono essere informati dell’esistenza della polizza e dei massimali.