giovedì 19 giugno 2014

DICHIARAZIONE IMU: INVIO ENTRO IL 30 GIUGNO


La lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35/2013 ha modificato il comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla presentazione della dichiarazione IMU, laddove sono presenti le parole “novanta giorni dalla data”. Pertanto, il primo e l’ultimo periodo del comma 12-ter presentano la seguente formulazione: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […]
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni
”.
Tale modifica normativa trovava il suo scopo nel tentare di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e di risolvere i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero trovato soluzione.

Dunque, per le variazioni intervenute o per l’inizio del possesso nel 2013, la Dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2014.

Chi deve presentare la Dichiarazione IMU? La Dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi:
1) qualora gli immobili godano di riduzioni d’imposta;
2) nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Casi particolari

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011), purché sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile, laddovel’inagibilità consiste in:
- un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
- o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione.
Nel modello ministeriale definitivo è stata eliminata rispetto alla versione in bozza la frase: “Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che i comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione”.

Fabbricati di interesse storico o artistico - La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011), ma solo per quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.

http://www.fiscal-focus.info/s-o-s-imu-tasi-tari/dichiarazione-imu-invio-entro-il-30-giugno,3,22007

sabato 14 giugno 2014

PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI


Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e' stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.
Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Contribuenti interessati Tipologia di versamenti Vecchia scadenza Nuova scadenza Scadenza con interessi
Contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore
 
Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dichiarazione Irap e dichiarazione unificata annuale 16 giugno 2014 7 luglio 2014 Dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0145.html