lunedì 22 settembre 2014

CHIARITE LE CASISTICHE DI UTILIZZO DEL MODELLO F24 TELEMATICO

A pochi giorni dall’avvio dell’estensione dell’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico, l’Agenzia delle entrate dirama le proprie istruzioni operative con la circolare 27/E del 19/09/2014.
Il documento di prassi, innanzitutto, riepiloga le casistiche che sono interessate dall’obbligo, che vanno considerate in aggiunta a quelle già presenti (riferimento ai titolari di partita IVA):
  • modelli F24 a saldo zero: potranno essere pagati unicamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato (trasmissione delle deleghe in nome e per conto degli assistiti con servizio “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”)
  • modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero e modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione): potranno essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli istituti di credito.
I suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento; così, ad esempio, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare esclusivamente modalità telematiche per tutti i modelli F24, fermo restando l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Per tali ultimi soggetti, dunque, e non solo per i privati, si applicheranno, in aggiunta ai suddetti obblighi già vigenti, le novità di cui sopra in caso di compensazioni (delega a saldo zero) per importi non superiori a 5.000 euro.
Resta chiarita la possibilità di continuare ad utilizzare i modelli cartacei nelle seguenti ipotesi:
  1. modelli con saldo a debito non superiore a 1.000 euro, se non relativi a titolari di partita IVA (ipotesi non contemplata dalla norma);
  2. F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle entrate, comuni, ecc.), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; in tal senso, dunque, il legittimo utilizzo dei crediti viene praticamente “scoraggiato” per effetto della complicazione dell’utilizzo del canale telematico;
  3. modelli relativi a versamenti rateali in corso, ma solo a condizione che siano relativi a non titolari di partita IVA e solo fino al 31/12/2014 (in tal senso si salvaguardano, ad esempio, i versamenti relativi al saldo 2013 ed al primo acconto 2014);
  4. modelli utilizzati per la fruizione di agevolazioni fiscali (crediti di imposta) con compensazioni che si possono effettuare unicamente presso gli agenti della riscossione.
La circolare, inoltre, si occupa anche delle casistiche relative ai contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, suggerendo le seguenti soluzioni:
  • i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, oppure ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse (ad esempio tramite addebito di carte prepagate). Solo ove non sia attuabile nessuna soluzione, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
  • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, ma con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate al punto precedente. In caso di indisponibilità, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo. 
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/chiarite-casistiche-utilizzo-modello-f24-telematico?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=14203487&_hsenc=p2ANqtz--7cRjvU9m9CIlcbXDsC-J7E0INx4vlabneN-2lH-uuGI_L0OXdnCrofUCEw0ikAs31tzkYCCXgU5MNHzzq3LbcbUpgKWslj_QIa51jAmqR8qiLocI&_hsmi=14203487

martedì 16 settembre 2014

DAL DECRETO SBLOCCA ITALIA TUTTE LE NOVITA' DAL RENT TO BUY ALLE DETRAZIONI IRPEF PER L'ACQUISTO


Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il decreto sblocca italia che contiene importanti novità per il settore casa. le più importanti riguardano le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto e quelle per chi usufruisce della formula rent to buy, queste ultime estese ora a tutti i contratti e non solo a quelli di edilizia sociale.

Articolo 21. detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in locazione
Secondo il decreto chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canone concordato per almeno otto anni, podrà godere di una deduzione irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile sino a una spesa massima di 300mila euro. Il beneficio viene ripartito negli 8 anni del contratto d'affitto e vale anche per l'acquisto di un secondo immobilie da destinare alla locazione. Benefici anche per cui costruisce su un terreno edificabile già di sua proprietà prima dell'inizio dei lavori.
Per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario
2) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate e (zone agricole)
3) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo a (ad eccezione delle categoria a/1, a/8 e a/9)
4) l'unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche a o b.

Agevolazioni per l'acquisto con riscatto (rent to buy) 
Vengono estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali previsti dal decreto casa e sino ora limitati all'edilizia sociale. trascorsi almeno sette anni dalla stipula del contratto, l'inquilino ha la facoltà di riscattare l'unità immobiliare.
Per l'acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli effetti fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista, scattano al momento del riscatto e non all'inizio del contratto di locazione; dall'altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire il capitale necessario all'acquisto dell'immobile.

Articolo 19: imposta di bollo per i canoni di locazione. viene riconosciuta l'esenzione dell'imposta di bollo per la registrazione di un contratto che preveda la riduzione del canone.
Articolo 17 (semplificazioni in edilizia privata). tante le novità in materia di semplificazione edilizia, la più rilevante è quelle che sancisce la possibilità di frazionare un'unità immobiliare in più unità, o al contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice comunicazione al comune e non più con il permesso di costruire.
Prima del decreto, quest'intervento era classificato come ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire (90/150 giorni) e pagare il contributo di costruzione. con l'entrata in vigore dello sblocca italia, invece, questa operazione viene classificata come "manutenzione straordinaria" e può essere fatta con una semplice "comunicazione di inizio lavori" (cil). Il contributo da versare è quello per gli oneri di urbanizzazione, con un'importante riduzione di tempi e costi.
Lavori senza interventi sulle parti strutturali. per i lavori che comportano un cambiamento delle superfici interne, ma non della volumetria complessiva dell'edificio, sarà sufficiente la presentazione della cil+la dichiarazione di un tecnico abilitato che non si interviene sulle parti strutturali. la comunicazione è valida anche ai fini catastali e viene inviata dal comune all'agenzia del territorio.
Semplificazione fiscali per le siiq. il governo ha stabilito semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali per le siiq, le società immobiliari quotate con regime fiscale agevolato. si tratta di un tentativo di superare le rigidità burocratiche che ne hanno bloccato la crescita. in particolare si ridefiniscono i requisiti partecipativi dei soci e si rende più flessibile la gestione degli investimenti.

http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2014/09/15/111269-decreto-sblocca-italia-testo-definitivo-in-vigore-tutte-le-novita-dal-rent-to-buy