giovedì 28 febbraio 2013

BONUS NIDO E BABY-SITTER




Cambia la formula del bonus bebè che si era configurato fino a ora come una cifra simbolica elargita a chiunque avesse avuto un figlio entro l'anno.
Con la Riforma del Lavoro del Ministro Fornero, invece, per il prossimo triennio ad avere diritto a un indennizzo sono solo le mamme che scelgono di tornare a lavorare dopo i mesi della maternità obbligatoria.
Per loro, per un intero semestre e, comunque, entro il compimento del primo anno del bambino, 300 euro netti al mese, da richiedere in alternativa al congedo facoltativo, spendibili per la retta del nido o per la baby-sitter.
Nel primo caso, l'INPS verserà direttamente la quota alla struttura lasciando ai genitori l'onere di completare il pagamento. Nel secondo caso, la famiglia avrà l'obbligo di dimostrare che il bambino è effettivamente affidato a una tata durante le ore lavorative della mamma.
Obiettivo della riforma quello di sostenere il lavoro femminile a fronte di un dato che vede il 24% delle donne rinunciare al posto di lavoro dopo la nascita del figlio.
La stessa normativa prevede che anche i padri abbiano diritto a un giorno di paternità obbligatoria e due giorni di congedo facoltativo alternativi, però, questi ultimi a quelli richiesti dalla madre.
Una piccola rivoluzione culturale (è la prima volta che in Italia si sente parlare di 'paternità obbligatoria') che ha lasciato, però, scontenti tutti dati i pochi giorni concessi al padre a sostegno della famiglia.

ECO-INCENTIVI PER L'ACQUISTO DELL'AUTO


Dal 14 marzo 2013 partono gli  eco-incentivi  per l'aquisto dell'auto.
Quest’anno l’incentivo è pari al 20% del costo del veicolo: tetto massimo duemila, quattromila o cinquemila euro a seconda delle emissioni di CO2.
Le risorse destinate  saranno sufficienti per circa 30 mila  veicoli e pertanto viene data la precedenza a chi acquista prima.
Per le imprese e i professionisti il contributo statale è destinato a chi acquista veicoli (automobili, veicoli commerciali leggeri, ciclomotori e motocicli a due e tre ruote, quadricicli), immatricolati fra il 2013 e il 2015, ad alimentazioni alternative (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno) con emissioni di anidride carbonica (CO2) non superiori a 120 g/km. Nella maggior parte dei casi è prevista la rottamazione del vecchio veicolo.
L’incentivo ai privati è destinato invece  all’acquisto di veicoli con emissioni non superiori a 95 g/km e senza necessità di rottamazione.
Per fare la richiesta è necessario rivolgersi ai concessionari che aderiscono  all’iniziativa.

http://reteurpveneto.it/notizie/eco-incentivi-l%E2%80%99acquisto-dell%E2%80%99auto/5399

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER INVESTIMENTI IN IMPIANTI ENERGETICI




Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per investimenti realizzati da PMI e finalizzati al contenimento dei consumi energetici nel Veneto.
BENEFICIARI
Possono richiedere l’ammissione alle agevolazioni le PMI (anche in forma associata: consorzi, contratti di rete, ATI), aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.
Sono ammissibili le PMI operanti nei seguenti settori di attività (classificazione ISTAT ATECO 2007):
A Agricoltura e silvicoltura (sottosezioni 01 e 02)
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; Reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F Costruzioni
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attività di servizi
INVESTIMENTI FINANZIABILI
I progetti oggetto di finanziamento, da realizzare esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto, devono riguardare:
- il miglioramento del rendimento energetico degli impianti esistenti (ad esempio attraverso l’installazione di motori elettrici ad alta efficienza, attraverso il rifasamento delle linee elettriche, ecc.);
- la produzione combinata di energia termica ed elettrica in cogenerazione; la produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili, ossia da quelle fonti definite come tali dalla normativa di settore vigente.
SPESE AMMISIBILI
Sono considerati ammissibili i costi afferenti le seguenti tipologie di spesa:
1. Impianti attrezzature macchinari:
◦ acquisto di macchinari, apparecchiature, attrezzature, impianti inerenti al progetto e le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
◦ opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari e agli impianti di cui al punto precedente ed esclusivamente ad essi dedicate;
◦ software di gestione della strumentazione di controllo e regolazione degli impianti;
2. Investimenti immateriali:
◦ acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate;
3. Spese tecniche:
◦ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificazione degli impianti, eventuale certificazione dei costi da parte di un revisore esterno dei conti studi specialistici di diagnosi energetica dell’attività produttiva e degli impianti (“audit tecnologico”), in connessione agli investimenti di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili
AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni concedibili ai beneficiari sono costituite da:
a) un contributo in conto capitale in misura non superiore al 23% del costo di investimento ammissibile (Quota Contributo);
b) un finanziamento agevolato, tramite fondo di rotazione, fino a copertura dell’importo del costo di investimento ammissibile, composto da:
- una quota pubblica a tasso zero, non superiore al 50% (cinquanta per cento) del finanziamento (Quota Fondo);
- una quota privata fornita dalle Banche convenzionate con il Gestore regolata ad un tasso convenzionato o ad un tasso inferiore liberamente negoziato dai Beneficiari (Quota Banca).
Il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato vengono applicati congiuntamente ad ogni intervento (operazioni in “forma mista”). Tuttavia nel caso in cui la provvista pubblica destinata ai contributi in conto capitale fosse esaurita, le agevolazioni potranno essere concesse nella sola forma del finanziamento agevolato.
Copertura massima: 100% dell’investimento ammesso.
Finanziabilità: 100% del costo degli investimenti.
Le PMI potranno richiedere alle Banche di finanziare l’intero importo degli investimenti, mentre l’agevolazione verrà commisurata agli investimenti ammissibili.
Saranno agevolate le operazioni di importo compreso tra euro 25.000 e 2.000.000 di euro.
L’importo massimo delle operazioni agevolate a valere sul Fondo, contemporaneamente in ammortamento, riferite allo stesso richiedente ovvero a soggetti tra loro interconnessi ai sensi della vigente definizione comunitaria di PMI è fissato in Euro 5.000.000. La durata del finanziamento agevolato non può superare 84 mesi. La durata massima si intende comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 18 (diciotto) mesi.
Termine per la presentazione delle domande: 30/06/2015
Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2015 al Gestore per il tramite delle Banche oppure degli Intermediari

mercoledì 27 febbraio 2013

PER IL TITOLO DI "DOTTORE COMMERCIALISTA" SI DEVE AVER SUPERATO L'ESAME DI STATO

Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 2013

La sentenza. La Sezione A - commercialisti dell’Albo unico è riservata a chi, dopo la laurea, ha sostenuto l’esame di Stato, all’esito del tirocinio. Lo ha precisato la Suprema Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 4796/13, pubblicata ieri.

Il caso. Il giudizio ha riguardato un ragioniere commercialista, che a seguito del conseguimento della laurea specialistica in Economia ed Organizzazione Aziendale ha chiesto, senza successo, prima al competente Ordine territoriale e poi al Consiglio Nazionale il riconoscimento del titolo di dottore commercialista.

La distinzione
. In relazione all’unica censura mossa dal ricorrente, gli Ermellini hanno premesso che la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2008, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali e la creazione, al loro posto, di unico ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a opera dell’art. 58 del decreto legislativo n. 139 del 2005, non ha affatto eliminato la distinzione tra i ragionieri commercialisti e i dottori commercialisti né, coerentemente, quella dei requisiti di accesso all’una o all’altra categoria.

Laurea, tirocinio ed esame. L’Albo, ancorché unico, è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente, Sezione A – commercialisti e Sezione B – Esperti contabili e, per l’iscrizione alla Sezione A – commercialisti “è necessario – osserva la Corte - non solo il possesso di una laurea magistrale in scienza dell’economia o in scienze economiche aziendali, oppure altra equipollente, ma il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”, all’esito del compimento del periodo di tirocinio. È vero – prosegue la Corte – “che il quarto comma dell’art. 61 (ndr. del D.Lgs. 139/2005), nel regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, ha previsto l’iscrizione di coloro che alla data del 31 dicembre 2007 fossero inseriti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, nella Sezione A commercialisti dell’Albo, ma gli effetti che il ricorrente pretende trarre da tale iscrizione – e cioè la possibilità di avvalersi del titolo di dottore commercialista in ragione del conseguimento di un titolo di laurea astrattamente abilitante, senza avere sostenuto e superato il relativo esame di Stato – sono smentiti dalle disposizioni contenute dagli altri commi dell’art. 61 e sono, in ogni caso, distonici rispetto al sistema”. In particolare, “è sufficiente considerare che i due capoversi successivi della norma transitoria, precisano: a) che l’iscrizione avviene con l’indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell’articolo 34, tra i quali, è bene rimarcarlo, vi è il titolo professionale e di studio posto a base dell’iscrizione (quinto comma); b) che agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell’albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di ‘dottore commercialista’, mentre agli iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di ‘ragioniere commercialista’ (sesto comma)”.

Non basta una laurea. Insomma, a giudizio della Suprema Corte, anche nel regime transitorio, che ha previsto l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo sia dei dottori commercialisti che dei ragionieri e periti commerciali, “resta ferma la distinzione tra le due categorie professionali e nulla autorizza a ritenere che per avvalersi del titolo di dottore commercialista sia necessario e sufficiente il solo conseguimento di una laurea magistrale”. Alla luce di tale affermazione di principio, gli Ermellini hanno respinto il ricorso.

LE SCADENZE DI GIOVEDI' 28 FEBBRAIO 2013


CERTIFICAZIONE UTILI, COMPENSI E PROVVIGIONI 
Consegna ai percettori delle certificazioni relative ai redditi, compensi e provvigioni corrosposti nell'anno precedente
MODELLO CUD  
Consegna certificazione dei redditi anno precedente
CIG RIDOTTA 
Invio all'INPS della dichiarazione annuale per l'applicazione della CIG ridotta
COMUNICAZIONE DATI IVA 
Presentazione telematica relativa al periodo d'imposta precedente
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi del mese precedente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST (soggetti mensili) 
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con paesi Black List nel mese precedente (soggetti mensili).
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

martedì 26 febbraio 2013

CEDOLARE SECCA: SCONGIURATA LA DOPPIA AZIONE


L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema dell’opzione per la “cedolare
secca” con una nota interna del 14 febbraio 2013 indirizzata ai propri Uffici periferici.
Con tale nota, la direzione centrale ha confermato, ove ce ne fosse stato bisogno, che i
contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca nei modelli dichiarativi
(modello 730 e Unico) non devono presentare il “modello 69” al fine di confermare la
scelta già effettuata per il residuo periodo di durata del contratto.
È evidente, pertanto, che qualora il contribuente, in detto caso, non abbia presentato il
modello indicato, non è tenuto a regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto della
“remissione in bonis”, mentre il “modello 69” deve essere presentato solo per il rinnovo
dell’opzione alla scadenza del contratto.

venerdì 22 febbraio 2013

SCADENZE DI LUNEDI 25 FEBBRAIO 2013


ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili
INPS - GESTIONE EX ENPALS UNIFICATA 
Denuncia unificata del mese precedente