venerdì 27 dicembre 2013

PROROGA DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



La legge di Stabilità ha previsto una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
Per quanto concerne la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l’anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento. Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l’anno 2015. Con riferimento alle spese per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista, chiarendo che la suddetta spesa non può eccedere l’ammontare di quella della spesa di recupero cui si riferisce.

Termini vigenti
Termini legge Stabilità

31 dicembre 2013
30 giugno 2014
31 dicembre 2014
30 giugno 2015
31 dicembre 2015
Riqualificazione energetica
65%

65%

50%
Parti condominiali
65%

50%

Ristrutturazioni edilizie
50%

50%

40%
Misure antisismiche
65%

65%


Mobili
50%

50%
-
-

Si prevede, inoltre, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

sabato 7 dicembre 2013

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI FINO AL 31 GENNAIO 2014

A pochi giorni dalla scadenza del termine del 12 dicembre per la presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari e per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, con un comunicato stampa di ieri, 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate annuncia la validità delle presentazioni effettuate entro il 31 gennaio 2014.
In particolare, l’Agenzia afferma che sono considerati validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014 della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e ai finanziamenti all’impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro.
Il comunicato precisa, altresì, che entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
L’Agenzia, si legge nel comunicato, viene così incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti, la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 12 dicembre, per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012.
In effetti, trattandosi di un adempimento introdotto a fine 2011, le cui norme attuative sono state più volte riviste e le cui scadenze sono state più volte prorogate, ci si aspettava una circolare che indirizzasse, almeno a grandi linee, l’attività dei contribuenti.
Di questioni sostanziali non ce ne sono molte, basterebbe solo capire come devono essere compilati i vari campi.
A partire dal frontespizio, per fare un esempio banale. Le istruzioni precisano che deve essere indicato l’anno solare di riferimento, poi però i campi del modello prevedono anche l’indicazione del giorno e del mese. Nulla di preoccupante, sarà da indicare il 31 dicembre, ma chi deve compilare il modello la domanda se la pone.
Ad ogni modo, come prospettato su Eutekne.info, è stata adottata la stessa modalità prevista per lo “spesometro”, consentendo la presentazione tardiva” della comunicazione, purché entro il prossimo 31 gennaio.
Peraltro, come affermato dallo stesso comunicato, la scadenza ordinaria è prevista (e resta quindi confermata) per il 12 dicembre, anche se gli invii successivi sono considerati validi se effettuati entro il 31 gennaio 2014.
Pertanto, analogamente a quanto avvenuto per lo “spesometro”, si pone il problema dell’applicazione delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal provvedimento.
Niente sanzioni per le presentazioni effettuate entro fine gennaio
Con specifico riferimento all’adempimento appena richiamato, la questione è stata risolta con le FAQ divulgate successivamente al comunicato, nelle quali l’Agenzia ha chiarito che non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014; analogamente, è stato chiarito che, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.
Considerato che le motivazioni del “rinvio” sono sostanzialmente le medesime anche per l’adempimento in esame, nel caso in cui la comunicazione dei beni o dei finanziamenti sia presentata entro il 31 gennaio prossimo le sanzioni non sono applicabili.
Senza dimenticare, poi, che il termine di giovedì prossimo è in contrasto con il termine di 60 giorni previsto dall’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente. È infatti del 27 novembre l’approvazione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni in sostituzione del modello allegato ai provvedimenti del 2 agosto.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_442524.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_442524.aspx&utm_campaign=articolo

lunedì 2 dicembre 2013

LE SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

La parte sicuramente più insidiosa della comunicazione che scade il prossimo 12 dicembre (salvo possibili aperture “supplementari” del canale Entratel, come avvenuto per lo spesometro) è rappresentata indubbiamente dall’indicazione dei finanziamenti e degli apporti effettuati dai soci alle società (e dai familiari all’imprenditore individuale).
A pochi giorni dalla scadenza vi è però ancora incertezza su una questione non proprio “secondaria”, ossia quale sia il regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui i dati in questione non vengano comunicati correttamente dalla società, mentre non vi sono invece dubbi nel caso in cui l’omessa o infedele comunicazione riguardi i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Questa discrasia deriva dal fatto che il D.L. 138/2011 aveva previsto in modo esplicito soltanto l’obbligo di comunicare i dati dei beni utilizzati da soci e familiari dell’imprenditore individuale.
Stabilisce infatti il comma 36-sexiesdecies dell’art. 2 del decreto:
Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l’effettuazione della predetta comunicazione. Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Di conseguenza, nel caso in cui vi siano beni concessi in godimento ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni:
  •  laddove sia stata applicata correttamente la fiscalità dell’operazione, ossia tassato il reddito diverso in capo all’utilizzatore e resi indeducibili i costi per il concedente, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro;
  • se invece ciò non è avvenuto, la sanzione è pari al 30% della differenza fra corrispettivo e valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni, ossia è parametrata all’importo che non è stato tassato in capo all’utilizzatore.
La disposizione su cui poggia la comunicazione dei finanziamenti è invece il successivo comma 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. 138/2011, che stabilisce che:
L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Come si evince dalla lettera della norma, il legislatore non ha previsto in modo esplicito l’adempimento della comunicazione, tant’è che per questo il provvedimento n. 94904 dell’Agenzia del 2 agosto scorso indica come riferimento normativo l’art. 7 comma 12 del D.P.R. 605/1973, che attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle entrate la possibilità di richiedere alle imprese dati in loro possesso ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti.
Inoltre la disposizione fa riferimento soltanto ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti della società e quindi appare davvero forzata l’estensione ai familiari degli imprenditori individuali.
Alla luce delle considerazioni esposte tre sono le possibili tesi che si sono affermate circa il regime sanzionatorio applicabile nel caso di specie:
TESI
SANZIONE
MOTIVAZIONE
non vi sono sanzioni
/
nel comma 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. 138/2011 non vi è una previsione esplicita dell’obbligo di comunicazione e di conseguenza del regime sanzionatorio
sanzione ex art. 13 comma 2 D.P.R. 605/1973
omessa comunicazione:
da 206 a 5.164 euro;
incompleta comunicazione:
da 103 a 2.582 euro
si tratta della sanzione prevista per chi omette le comunicazioni previste dall’art. 7 del D.P.R. 605/1973
sanzione ex art. 11 comma 1 lett. a) D.Lgs. 471/1997
da 258 a 2.065 euro
si tratta della sanzione “generica” prevista per l’omissione di comunicazioni agli uffici
La tesi che a noi è sembrata sempre maggiormente convincente è quella della inapplicabilità delle sanzioni, pur nella consapevolezza che difficilmente si potrà affermare nell’operato dell’Amministrazione finanziaria: è ovvio infatti che l’adempimento risulterebbe “svuotato” in partenza, ma la lettura del disposto del D.L. 138/2011 ci porta comunque a questa conclusione.
Volendo trovare “ad ogni costo” una sanzione applicabile confrontiamo allora le due possibilità rimanenti.
Fintanto che le due comunicazioni – beni ai soci e finanziamenti – erano distinte (cosa che non è più dopo l’emanazione del modello e delle istruzioni definitive da parte dell’Agenzia lo scorso 27 novembre), poteva essere “accettabile” ragionare sulla sanzione prevista dall’art. 13 comma 2 del D.P.R. 605/1973 per l’omessa o infedele comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti, valorizzando come fonte “primaria” dell’adempimento il disposto dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973 (anziché quello del D.L. 138/2011).
Di fronte però ad una comunicazione “unitaria”, la soluzione in questione non sembra più applicabile, non essendo possibile contemplare sanzioni diverse per irregolarità che riguardano lo stesso modello.
Riteniamo, a questo punto, che l’unica sanzione applicabile per l’omessa o infedele comunicazione, sia che riguardi la parte dei beni ai soci che quella dei finanziamenti, è la sanzione “residuale” prevista dall’art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 471/1997, ossia la sanzione da 258 a 2.065 euro.
Resta salva, ovviamente, l’applicazione della sanzione specifica nel caso in cui l’omessa o infedele comunicazione si accompagni, nel caso dei beni utilizzati in godimento a fronte di un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione, al mancato rispetto della particolare fiscalità dell’operazione (sanzione pari al 30% della differenza fra i due importi).