giovedì 27 dicembre 2012

PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE TABELLE ACI 2013




È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
Si ricorda che tali valori, validi per il 2013, devono essere utilizzati per effettuare la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione delle autovetture aziendali ai dipendenti.

CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI BOLLO SU C/C, LIBRETTI DI RISPARMIO E TITOLI




Con Circolare 21 dicembre 2012 n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 201/2011. Tra le precisazioni segnalate si evidenzia che:
  • per il pagamento dell'imposta di bollo annuale, il saldo negativo non concorre alla media degli altri conti ai fini del calcolo della soglia di esenzione;
  • l'imposta è dovuta quando la giacenza media è superiore a 5.000 euro. Il titolare persona fisica di un conto corrente o libretto di risparmio è tenuto al pagamento di un'imposta di 34,20 euro. Se invece il conto è intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta sale a 100 euro. Sono esenti i conti intestati a persone disagiate con Isee inferiore a 7.500 euro e quelli riferiti a Onlus; 
  • l'imposta sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari è pari allo 0,15% del valore di mercato di portafoglio, in mancanza del quale si considera il valore nominale o di rimborso, oppure il valore storico. Risultano esenti i buoni fruttiferi postali fino a 5.000 euro, i fondi pensione e quelli sanitari.

LEGGE DI STABILITA': PRINCIPALI NOVITA'




In data 22 dicembre 2012 è stata approvata la Legge di stabilità 2013.

Di seguito si riportano alcune delle principali novità:
  • destinazione dell'IMU interamente ai comuni, con il mantenimento delle aliquote base nella misura dello 0,4% (abitazione principale) e 0,76% (altre abitazioni);
  • revisione delle detrazioni relative ai carichi familiari, le quali saranno pari ad euro 950 per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni e pari ad euro 1.220 per ciascun figlio inferiore a 3 anni; inoltre la detrazione aggiuntiva per ciascun figlio disabile passerà da euro 220 a euro 400;
  • aumento della deduzione forfetaria IRAP per i lavoratori under 35 con contratto a tempo indeterminato, la quale passerà da euro 4.600 (9.200 per le regioni del Mezzogiorno) a euro 10.600 (15.200 per le regioni del Mezzogiorno), e delle deduzioni ancorate al valore della produzione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013;
  • l'IVIE viene fatta decorrere dall'anno d'imposta 2012 e le imposte già versate nel corso del 2011 saranno considerate acconti per l'anno d'imposta 2012;
  • la riduzione (dal 27,5% al 20%) della percentuale di deducibilità relativa alle spese di acquisto e gestione degli autoveicoli ad uso promiscuo; 
  • aumento (dal 21% al 22%) dal 1° luglio 2013 dell'aliquota IVA ordinaria.

PER LE AUTO AZIENDALI, DEDUCIBILITA' A FORFAIT NON DISAPPLICABILE


I nuovi limiti di deducibilità dei costi relativi all’utilizzo dei veicoli, fissati dalla legge di Stabilità a decorrere dal 2013, rendono ancora più attuale il tema della possibilità o meno per il contribuente di provare un utilizzo aziendale dell’auto più intenso di quello forfetariamente previsto dal TUIR che, lo ricordiamo, consentirà una deduzione delle spese sostenute nei soli limiti del 20%.
Il dubbio è quello della possibile disapplicazione delle norme previste dall’art. 164 del TUIR. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in modo chiaro con due risoluzioni del 2007, la n. 190 e la successiva n. 231, negando tale possibilità.
Nella prima delle due pronunce, viene ricordato che il comma 8 dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/73 prevede che le “norme tributarie le quali, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR, l’Agenzia ritiene che le stesse non possano essere suscettibili di disapplicazione in quanto tali previsioni assumono la funzione di norme di “sistema” e non di norme antielusive specifiche.
La valutazione dell’Agenzia parte dall’analisi delle disposizioni che hanno limitato la deducibilità dei costi a determinate fattispecie espressamente previste dalla norma. Con particolare riferimento al comparto professionale, oggetto della domanda posta all’Amministrazione finanziaria, la risoluzione osserva come la ratio sottostante alla previsione di una deducibilità a forfait dei suddetti costi non sia antielusiva, bensì riconducibile alla volontà del Legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene.
Considerata la difficoltà, sul piano operativo, di verificare l’eventuale “uso promiscuo” e di quantificare il reale utilizzo delle autovetture per lo svolgimento della professione, il Legislatore ha, ab origine, operato la scelta, più pragmatica, di “forfetizzare” l’inerenza relativamente ai costi connessi all’acquisto e alla gestione di tali beni. Una volta operata la scelta “forfetaria”, con cui si contrappone, ad un eventuale “uso promiscuo” del bene nella realtà, l’effetto, sul piano fiscale, di una limitata deducibilità del costo, il Legislatore prescinde dalla circostanza dell’effettiva destinazione, e in quale misura, del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio dell’attività professionale. In tale ottica non è compatibile, pertanto, la “prova contraria”, ossia la possibilità per il contribuente di dimostrare, nel caso specifico, l’esclusiva destinazione del bene allo svolgimento della professione.
Nella seconda risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento; anche in tal caso, infatti, è stato affermato che le norme in questione, in quanto finalizzate alla forfetizzazione nella deduzione di costi, non possono costituire oggetto di richiesta di disapplicazione. Ciò in quanto la norma assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva, diretta a “forfetizzare” il requisito dell’inerenza relativamente ai costi connessi all’acquisto ed alla gestione di detti beni.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è, pertanto, assolutamente chiara: la deducibilità in misura parziale, prevista forfetariamente dal testo unico, rappresenta una quantificazione predeterminata dell’inerenza del costo e, quindi, non è possibile dimostrare il contrario da parte del contribuente che utilizza il veicolo per uso aziendale con intensità maggiore rispetto a quella prevista fiscalmente.
Ciò premesso, non può non osservarsi che, a seguito del continuo decremento della quota di rilevanza fiscale dei costi (20% dal 2013), la misura a forfait di inerenza appare del tutto inadeguata e, quindi, risulta sempre più anacronistica la prassi amministrativa sopra ricordata. Ma sembra poco verosimile prevedere un cambio di rotta degli organi competenti.
Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quelle distorsioni del sistema che hanno origine a seguito di norme emanate per mere esigenze di cassa.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_403928.aspx

venerdì 21 dicembre 2012

REDDITI DOMINICALE E AGRARIO RIVALUTATI ANCORA DEL 15%


Il Ddl. di stabilità, sul quale, dopo l’approvazione del Senato di ieri, oggi anche la Camera voterà la fiducia, nella sostanza appare simile alle “classiche” manovre economiche di fine anno, ossia alle leggi Finanziarie degli anni precedenti.
Una novità fiscali del provvedimento riguarda la determinazione dei redditi fondiari.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del TUIR, sono redditi fondiari i redditi concernenti i “terreni” e i “fabbricati”, come risultano dai rispettivi catasti (catasto dei terreni e catasto edilizio urbano). Il reddito del terreno, poi, si distingue in “reddito dominicale” (parte ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole) e “reddito agrario” (parte imputabile al capitale e al lavoro nell’esercizio delle attività agricole).
Ebbene, il maxiemendamento sul quale il Senato ha votato la fiducia ha previsto che, per il triennio d’imposta 2013-2015, i redditi “dominicale” e “agrario” sono rivalutati del 15% solo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la medesima previsione, l’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3, comma 50, della L. n. 662/1996, quindi dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell’80% e il reddito agrario del 70%. Rivalutazione, quest’ultima, che si applicava, come incremento, sull’importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L. n. 724/1994, cioè dopo avere rivalutato – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1995 – il reddito dominicale del 55% e il reddito agrario del 45%.
A prescindere dalla formulazione tecnica dei testi legislativi, piuttosto discutibile, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà incrementato del 15%, mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 15%. Sicché, in un momento in cui si è riaccesa la polemica sul consistente gettito dell’IMU sull’agricoltura, all’indomani della scadenza per il pagamento del saldo, gli operatori agricoli e le rispettive associazioni di categoria avrebbero una ragione in più per tornare sul sentiero di “guerra”.
Qualora invece – così la previsione in commento – i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati (ad esempio set aside), siano posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%. Per questi soggetti, dunque, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, sarà incrementato del 5%, mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 5%.
L’espressione “posseduti e condotti” lascerebbe intendere che il trattamento di favore, consistente nell’applicazione di una minore percentuale di rivalutazione, non opererebbe anche per i proprietari (che dichiarano i redditi dominicali) e gli affittuari (che dichiarano i redditi agrari) distintamente e separatamente. Ad esempio, in caso di concessione in affitto di un terreno agricolo, la minore percentuale di rivalutazione pari al 5% sarebbe inapplicabile sia per il proprietario, anche se coltivatore diretto o IAP, sia per l’affittuario o conduttore. Tuttavia, l’assenza dell’avverbio “direttamente” lascia una piccola speranza all’applicazione del 5%, distintamente e separatamente, anche per i proprietari e gli affittuari.
Occorrerebbe poi chiarire se le rivalutazioni in questione siano applicabili anche ai giovani agricoltori. Allo stato dell’arte, infatti, manca una previsione analoga a quella del comma 3 dell’art. 14 della L. n. 441/1998, in base alla quale le rivalutazioni dei redditi dominicale e agrario, previste dall’art. 31, comma 1, della L. n. 724/1994 e dall’art. 3, comma 50, della L. n. 662/1996, non si applicano per i periodi d’imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a 5 anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.
Infine, la previsione che le nuove rivalutazioni vanno prese in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l’anno 2013.
Da ultimo, il maxiemendamento, nell’abrogare espressamente i commi 1093 e 1094 dell’art. 1 della vigente L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e nel prevedere la perdita di efficacia delle relative opzioni esercitate – con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 – ha sancito la tassazione a bilancio per le società agricole. Le società agricole che avevano optato per la determinazione catastale del reddito (regime catastale), con scelta valevole fino a revoca, non potranno più essere tassate in base al reddito agrario a decorrere dal periodo d’imposta 2015. Anche per questa fattispecie, gli acconti dovuti per tale periodo d’imposta andranno ricalcolati in base alla novella (tassazione a bilancio).

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_404307.aspx

DAL 1° GENNAIO, OBBLIGO DI FATTURAZIONE PER TUTTI I SERVIZI FUORI CAMPO IVA


Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013, le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art. 1 del DL 216/2012, sono state accorpate nel predetto provvedimento, così da consentirne una conversione in legge più spedita. In tale ambito, come detto, si introducono diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.
In questa sede, si intende focalizzare l’attenzione sulle novità previste sul versante delle operazioni attive, e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
Sul punto, si ricorda che già a far data dal 1° gennaio 2010, a seguito delle novità introdotte dal DLgs. n. 18/2010, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE. Tale adempimento, tuttavia, era di fatto stato introdotto come una sorta di “corollario” dell’ulteriore obbligo di inserimento delle predette prestazioni di servizi negli elenchi Intrastat.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:
- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;
- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.
Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito. Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
L’IVA deve essere assolta dal committente UE nel suo Paese
Esemplificando:
- servizio di consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;
- servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia, quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_404312.aspx

mercoledì 19 dicembre 2012

DEDUZIONE ANALITICA IRAP CUMULABILE CON QUELLA FORFETTARIA


Le istruzioni al modello dell’istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato contengono alcuni chiarimenti utili anche per la corretta quantificazione del beneficio “a regime”.
In particolare, le istruzioni analizzano il caso in cui il contribuente, che presenta la domanda di rimborso, abbia già usufruito della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata (di cui all’art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009):
- sia “a regime”, vale a dire in sede di UNICO (a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008);
- sia attraverso l’invio all’Agenzia delle Entrate di apposita istanza di rimborso, relativamente ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008.
In proposito, viene precisato che, ai fini del rimborso, la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 1-ter del DL 201/2011, deve essere determinata al netto del 10% dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta, nel caso in cui la deduzione forfetaria sia stata giustificata, esclusivamente, dalla partecipazione al valore della produzione netta di spese per il personale dipendente e assimilato non ammesse in deduzione.
In altre parole, nella determinazione dell’ammontare da chiedere a rimborso, le istruzioni sanciscono la cumulabilità delle due deduzioni (forfetaria e analitica) nelle ipotesi in cui:
- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli interessi passivi;
- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di interessi passivi e costi per il personale dipendente e assimilato.
Unicamente nel caso in cui la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli costi per il personale dipendente e assimilato, nel calcolo dell’IRPEF/IRES rimborsabile le due deduzioni non possono essere cumulate, con il risultato che la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2 del DL 201/2011 deve essere determinata al netto dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta.
Atteso che, a regime (vale a dire, a partire da UNICO 2013), le modalità di calcolo dell’ammontare deducibile non mutano, quanto sopra riportato consente di affermare che, per il periodo d’imposta 2012 e i successivi, la deduzione forfetaria del 10% e quella analitica sono tra loro cumulabili.
Infatti, in seguito alle modifiche apportate dal citato art. 2, commi da 1 a 1-ter del DL 201/2011, la quota deducibile pari al 10% dell’IRAP versata non è più forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, ma solo più all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Privilegiata l’interpretazione letterale della norma
In pratica, ipotizzando che il plafond per il calcolo della quota di IRAP deducibile (vale a dire, l’imposta versata nel 2012, assumendo gli acconti 2012 nel limite dell’imposta che sarà dovuta a saldo a giugno 2013) ammonti a 31.750 euro e che l’importo deducibile a fronte della quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato sia pari a 21.603,35 euro, l’ulteriore 10% deducibile andrebbe computato su 31.750 euro e non su 10.146,65 euro (vale a dire, sulla differenza tra quanto versato a titolo di IRAP nel 2012 – 31.750 euro – e quanto dedotto a titolo di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato – 21.603,35 euro). Il beneficio complessivamente spettante risulterebbe quindi pari a 24.778,35 euro (21.603,35 + 31.750 × 0,10) e non a 22.618,02 euro (21.603,35 + 10.146,65 × 0,10).
Viene quindi privilegiato il dato letterale della disposizione (con evidenti vantaggi per il contribuente), laddove – sotto il profilo sistematico – poteva apparire preferibile la tesi opposta (si veda anche la circ. Assonime 28 maggio 2012 n. 14, § 2.4).

PRONTO IL MODELLO DI RIMBORSO PER L'INDEDUCIBILITA' IRAP




Con Provvedimento 17 dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e diffuso il modello e le relative istruzioni per la richiesta di rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, D.L. n. 201/2011).
Le domande di rimborso dovranno essere presentate dai contribuenti esclusivamente per via telematica e dovranno rispettare i termini di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/1973 (48 mesi dalla data del versamento).
Tuttavia vi è un'eccezione nel caso in cui il termine di 48 mesi:
  • sia ancora pendente al 28 dicembre 2011 e
  • cada entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica.
In questo caso l'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di attivazione delle procedura telematica che consente l'invio della richiesta di rimborso.
Si specifica infine che, per evitare difficoltà nell'invio delle richieste, l'Agenzia ha previsto un piano di invio scaglionato a seconda dell'area geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.