mercoledì 13 febbraio 2013

SINDACABILI I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI



Con Sentenza 11 febbraio 2013, n. 3243, la Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, che i compensi dei manager della società sono sindacabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che "la deducibilità ai sensi dell'articolo 62 (ora articoli 60 e 95, n.d.r.) del dpr n. 917 del 1986 dei compensi degli amministratori non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti, rientrando nei normali poteri dell'ufficio la verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione".

NESSUNA PRECLUSIONE SULLA DETRAIBILITA' DELL'IVA SULLA SECONDA AUTO

 
La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana, interpellata da un ODCEC territoriale, si è espressa in merito al trattamento fiscale da riservare alla spese sostenute da un professionista per un secondo autoveicolo, necessario allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Richiedendo una consulenza interpretativa sull’art. 164 TUIR, l’Ordine prospettava l’ipotesi di un libero professionista che, nell’espletare la sua normale attività di lavoro autonomo si avvale di due autoveicoli, ponendosi dunque l’interrogativo circa il corretto trattamento fiscale – ai fini delle imposte dirette e indirette – cui assoggettare le spese connesse.
La Direzione regionale, in riferimento alle spese deducibili e agli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasposto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ricorda le novità recentemente introdotte dalla legge di Stabilità per il 2013 (art. 1, comma 501) che ha ridotto al 20% la quota ordinaria di deducibilità, lasciando inalterate le ulteriori limitazioni in merito al valore fiscalmente riconosciuto (18.075,99 euro per autovetture e autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i ciclomotori).
Alla luce delle intervenute modifiche – ricorda la Direzione regionale – l’art. 164, lettera b), TUIR prevede adesso per gli esercenti arti o professioni che “la deducibilità è ammessa, nella misura del 20% limitatamente ad un solo veicolo […]”. Per espressa disposizione normativa, dunque, il libero professionista può portare in deduzione le spese relative ad un solo autoveicolo.

Per quanto concerne la detraibilità dell’IVA, la Direzione regionale rinvia la questione alla lettura dell’art. 19-bis1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, laddove è disposto che “l’imposta relativa all’acquisto o importazione di veicoli stradali a motore […] è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione […]” (tale limite forfetario non trova invece applicazione con riferimento ai veicoli utilizzati interamente ai fini professionali), evidenziando come non vi sia alcun riferimento normativo che imponga un limite numerico agli autoveicoli per i quali è possibile beneficiare della detrazione forfettaria dell’imposta.
L’Agenzia dell’Entrate, in definitiva, ritiene che per poter usufruire della detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto degli autoveicoli (anche per quelli eccedenti il primo), occorre che sia verificato il requisito dell’inerenza, vale a dire la dimostrazione da parte del contribuente circa l’effettivo impiego del bene nell’attività professionale esercitata.
La verifica di tali condizioni, concernendo l’esame di elementi di fatto, richiederà dunque una valutazione caso per caso, da parte dell’Ufficio territorialmente competente nell’ambito della più ampia attività di accertamento.

http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1110850&linkparam=In%20Primo%20Piano 

martedì 12 febbraio 2013

NUOVE PROCEDURE PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI MEDIATORE, AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO E SPEDIZIONIERE

Il 12 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove normative che stabiliscono la soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.
Le nuove normative lasciano comunque invariato l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di queste attività
Novità principali:
  1. I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro il 12 maggio 2013 nell'apposita sezione REA (tale possibilità non riguarda gli spedizionieri).
    In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell'apposita sezione, tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l'attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all'entrata in vigore dei decreti.
  2. I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che hanno avviato la relativa attività (e quindi sono iscritti anche al Registro Imprese) devono comunicare entro il 12 maggio 2013 al Registro imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e dei soggetti abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.
    La mancata comunicazione entro tale termine comporta l'inibizione dell'attività.
  3. Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l'attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza all'interno di un'impresa (come titolari o come dipendenti dell'impresa) devono chiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell'apposita sezione Rea. 
  4. Tutte le denunce e le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere firmate digitalmente ed inviate con modalità telematica.
I soggetti, persone fisiche e società, che hanno intenzione di iniziare l'attività di mediatore, agente e rappresentante e spedizioniere inviano telematicamente tramite Comunica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con le modalità già in vigore.

lunedì 11 febbraio 2013

ALIQUOTE IVS 2013 ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI



Con Circolare 8 febbraio 2013, n. 24, l'INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2013. Nello specifico, si prevede che:
  • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2013 sono pari al 21,75% per gli artigiani e al 21,84% per i commercianti;
  • per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 18,75% (artigiani) e 18,84% (commercianti);
  • continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell'Istituto;
  • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:
  • il reddito minimale 2013 è pari ad euro 15.357,00;
  •  il reddito massimale 2013 è pari ad euro 75.883,00 (euro 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

lunedì 4 febbraio 2013

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2013: ON LINE TUTTI I MODELLI DEFINITIVI



 In data 1 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimenti datati 31 gennaio 2013, ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva dei modelli che completano il quadro delle dichiarazioni 2013.
In particolare, gli ultimi modelli ad essere stati pubblicati sono i seguenti:
  • Unico Persone fisiche;
  • Unico Persone fisiche Mini;
  • Unico Società di persone;
  • Unico Società di capitali;
  • Unico Enti non commerciali;
  • Modello Irap;
  •  Modelli Consolidato nazionale e mondiale.

venerdì 1 febbraio 2013

VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE MICROIMPRESE



Con Nota del 31 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti in relazione al termine ultimo, entro il quale è ancora consentito l'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (DVR) da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
In particolare, il Ministero fissa al 31 maggio 2013 il predetto termine. Conseguentemente, dal 1° giugno 2013 anche i datori di lavoro in esame dovranno provvedere a redigere il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite con il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.

SCADENZE DI LUNEDI 04 FEBBRAIO 2013



DICHIARAZIONE IMU
Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute dal 1/1/2012 al 6/11/2012