martedì 3 novembre 2015

CERTIFICAZIONE UNICA IN SOSTITUZIONE DEL 770


Il Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770.
La nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica.
Anche se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.
Come dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza di semplificazione.

Entrata in vigore
La norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7 marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti dovuti per il periodo d’imposta 2015.
Pertanto fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770, quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.

770 e CU
Si ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770. Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di adempimenti.
Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.

Certificazione unica
Nessuna novità invece in relazione all’unificazione delle scadenze fra l’invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.
In questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema “libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia delle entrate (Provv. 15.01.2015).
Pertanto lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
In caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
In questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella relativa alla consegna al sostituito. 

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/certificazione-unica-in-sostituzione-del-770,3,70965 

martedì 27 ottobre 2015

E' NATO CIVIS F24, IL SERVIZIO PER MODIFICARE ONLINE IL MODELLO

Novità in arrivo sul fronte dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Grazie al nuovo servizio Civis F24, disponibile da oggi per gli utenti abilitati a Fisconline e a Entratel, sarà infatti possibile correggere direttamente on line gli errori che vengono generalmente commessi nella compilazione del modello F24. Non solo: chi lo vorrà potrà anche richiedere un feedback in modo da sapere, in modo gratuito, se la modifica è andata o meno a buon fine.

I passaggi da seguire, per chiedere la modifica del modello di pagamento nel modo corretto, sono illustrati in un’apposita guida al servizio pubblicata sul sito dell’Agenzia, mentre sul canale youtube del Fisco, Entrate in video, è postato un breve video tutorial di accompagnamento.

Auto correzione degli F24 a portata di click
Da oggi, quindi, i contribuenti che si accorgono di aver commesso un errore durante il pagamento delle imposte con il modello di versamento F24, potranno modificarlo direttamente online, inviando una semplice richiesta telematica.

La domanda di modifica può essere presentata a condizione che la delega:
  • risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria
  • riguardi tributi gestiti dall’Agenzia
  • sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta
  • presenti almeno un tributo non abbinato
Una volta entrati nel canale Civis F24 tramite l’accesso ai servizi telematici, i cittadini possono ricercare il versamento da variare, inserire le modifiche e inviare la richiesta. Gli utenti potranno poi, a scelta, chiedere gratuitamente l’invio dell’avviso di conclusione della pratica tramite sms o e-mail e consultare online l’esito della richiesta di modifica.

Chi può sfruttare la chance del nuovo servizio
Per accedere a Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e selezionare l’apposito link “Richiesta modifica F24”. Dopo una fase di sperimentazione avviata in Lombardia e Piemonte, adesso il nuovo servizio Civis F24 consentirà alla totalità degli utenti nazionali di richiedere le modifiche on line e ricevere (sempre tramite il canale telematico) l'esito della richiesta.

Civis 2.0, le ultime funzionalità attive
Civis F24 è l’ultima innovazione che ha interessato il canale digitale dedicato all’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sul controllo formale delle dichiarazioni, ma non è l’unica. Da pochi mesi, infatti, con una semplice e veloce interrogazione via web, i contribuenti che ricevono una comunicazione a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi possono verificare lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo e scorrere il riepilogo degli invii documentali effettuati utilizzando il canale telematico. La funzionalità “Interrogazione stato di lavorazione” può essere utilizzata solo a partire dalle comunicazioni relative all’anno d’imposta 2012.

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/e-nato-civis-f24-servizioper-modificare-online-modello

martedì 6 ottobre 2015

BILANCIO, MODIFICHE ANCHE ALLA NOTA INTEGRATIVA DAL 2016

Il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, oltre ad apportare modifiche al bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato ha anche rivisto il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c. Con riguardo al bilancio ordinario, a seguito dell’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e agli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili. Inoltre, non è più richiesta l’indicazione dei costi di ricerca e pubblicità. La composizione delle voci “ratei e risconti attivi / passivi” e “altri fondi” dello Stato patrimoniale va indicata indipendentemente dal relativo ammontare. Le novità sono applicabili dai bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/20494-bilancio-modifiche-anche-alla-nota-integrativa-dal-2016.html

giovedì 1 ottobre 2015

CONTI D'ORDINE: DAL 2016 NON SI USERANNO PIU'



Il decreto legislativo 139/2015 che recepisce la direttiva Ue contiene disposizioni di rilievo, che determineranno numerosi impatti ai fini della redazione del bilancio per le imprese, già a partire dal 2016; tra le molte novità contenute emerge anche quella relativa all’abrogazione dei conti d’ordine e di conseguenza le imprese sono tenute ad adeguarsi nella predisposizione dei prossimi bilanci.

domenica 27 settembre 2015

CORSO DI PUBLIC SPEAKING




Dopo il grande entusiasmo suscitato dalla 1° edizione del corso di public speaking tenutosi presso lo studio a marzo, si è deciso di riorganizzarlo.
Il corso sarà tenuto e gestito sempre da Strategie S.r.l., società specializzata nel disegno e nella gestione dell’apprendimento.
Docente del corso sarà ancora Alessio Dalla CostaLaurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, docente e consulente in ambito commerciale: comunicazione con il cliente, telemarketing, public speaking, tecniche di linguaggio. Formatore in ambito teatrale.
Durante i 4 incontri (per un totale di 12 ore), si potranno implementare e sperimentare le proprie capacità di parlare davanti ad un pubblico e si potrà così aumentare la propria consapevolezza e autocontrollo in situazioni complesse.
I posti sono limitati per consentire una migliore interazione e l’iscrizione deve essere effettuata utilizzando il modulo da inviare all’indirizzo info@strategiedimpresa.it (o via fax al numero 0461 426217) e per conoscenza all’indirizzo corsi@giottostudio.it.
Per tutte le informazioni vi rimando alla locandina:

giovedì 17 settembre 2015

DAL 21 SETTEMBRE FATTURA ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI ENERGIA


Dal prossimo 21 settembre 2015 saranno attivate le nuove funzionalità dei Portali GSE relative alla fatturazione elettronica (emessa cioè secondo i requisiti previsti dal DM del 3 aprile 2013, n.55) anche per il settore Fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi commerciali:
  • Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva,
  • Ritiro Dedicato,
  • Tariffa Fissa Onnicomprensiva,
  • Scambio sul posto,
  • Certificati Bianchi,
  • FER Elettriche.
Prima di dare conto delle particolari modalità che contraddistinguono la fatturazione eseguita nei confronti del GSE, e che di fatto trasferiscono al soggetto cedente il solo onere di conservazione della fattura elettronica, vale la pena ricordare che dal 20 luglio scorso è già in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse, biogas, bioliquidi ed oceaniche.
Si ricorda, peraltro, che fino all’avvento della fattura elettronica per tali meccanismi era già stata attivata la fatturazione dematerializzata tramite i Portali.
Con l’estensione dell’operatività della fattura elettronica anche alle fonti di energia rinnovabile derivante da impianti fotovoltaici, e quindi alla fattispecie di più frequente applicazione, si completa il quadro di questa disciplina che trova la sua descrizione nella nota dello scorso 2 luglio 2015 con la quale il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (per brevità GSE) ha rilasciato istruzioni operative relative alla cosiddette “Fatture Energy” conseguenti all’applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica che partirà appunto dal prossimo 21 settembre.
Vediamo in dettaglio le fasi del processo di fatturazione e i termini di pagamento validi per tutti i fornitori nazionali che emettono fatture nei confronti del GSE.

Fasi del processo di fatturazione
Il GSE gestisce il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti emessi sui singoli Portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate.
In particolare, il processo è articolato nelle seguenti fasi:
  1. il Soggetto Responsabile deve accedere alla sezione relativa alla fatturazione presente nei singoli Portali e completare la proposta di fattura pubblicata dal GSE, limitandosi ad inserire il “numero” e la “data” da attribuire al documento. Per “proposta di fattura” si intende il modello di fattura precompilato con i dati anagrafici e fiscali, comunicati dal Soggetto Responsabile, e gli importi relativi ai corrispettivi valorizzati dal GSE. Va poi ricordato che le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione (c.d. “Fatture PA”) devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata rispetto a quella utilizzata per le fatture cartacee e che il numero attribuito deve essere univoco: in caso contrario il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio in quanto si tratta di una duplicazione;
  2. a seguito del completamento della proposta di fattura, il Soggetto Responsabile dovrà, in sequenza:
  • confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura che non potranno più essere modificati;
  • autorizzare il GSE ad emettere, per suo conto, la fattura, secondo il tracciato e le modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione;
  • confermare che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente compilata;
  1. dopo aver confermato la proposta di fattura, il GSE produrrà la stessa in formato XML (Fattura PA), provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla, per conto del Soggetto Responsabile, al Sistema di Interscambio;
  2. il Soggetto Responsabile riceverà una e-mail di notifica - relativa all’esito dell’invio della fattura al Sistema di Interscambio - all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Portale di riferimento;
  3. in caso di notifica di accettazione, il Soggetto Responsabile, collegandosi alla sezione di fatturazione del Portale di riferimento, potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE: il file XML della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio e il file XML, in versione p7m, della fattura elettronica;
  4. in caso di notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione sarà riportata nella colonna “Motivo scarto” della sezione di fatturazione del Portale di riferimento, la fattura sarà considerata “non emessa”, in quanto è stata respinta dal Sistema di Interscambio stesso. Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte del Soggetto Responsabile, pubblicherà una nuova proposta di fattura che il medesimo Soggetto dovrà ricompilare.
Occorre poi ulteriormente ricordare che:
  • il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la documentazione messa a disposizione dal GSE all’interno del “fascicolo elettronico” e che
  • il meccanismo di fatturazione elettronica previsto dal GSE non contempla fatture emesse secondo modalità differenti.

Termini di pagamento
Con riferimento ai termini di pagamento viene precisato che il pagamento di siffatte cessioni verrà effettuato alla scadenza contrattuale prevista e indicata nel Portale di riferimento contestualmente al salvataggio della proposta di fattura, secondo le tempistiche in vigore.
Va, tuttavia, segnalato che il rispetto di tale scadenza è subordinato alla ricezione della notifica di accettazione della Fattura PA da parte del Sistema di Interscambio.

http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/21-settembre-fattura-elettronica-cessioni-energia?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=22056640&_hsenc=p2ANqtz-_lSX4u9Hr0R5sOhdDejGEZ3Se2bw3Gjgj3TQfaSmpyPiMXG3Be3T8sVGEyupPFDsbWBy6O7Cx7gGTUO_q5OdlnmovDztj5-X1BOv8Sm_jbleafq9A&_hsmi=22056640

giovedì 3 settembre 2015

FREQUENZA DI SCUOLE PRIVATE CON MAGGIORI DETRAZIONI IRPEF

Come noto, fino al periodo d’imposta scorso (2014), l'articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosceva, al contribuente, una detrazione dall’imposta dovuta pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di:
i ) corsi di istruzione secondaria e universitaria, nonché;
ii) corsi di perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l’iscrizione fuori corso), tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
Su tale impianto normativo è intervenuta, di recente, la Legge 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. “buona scuola”), entrata in vigore lo scorso 16 luglio.
In base alla L. 13.7.2015 n. 107, la frequenza delle scuole statali o paritarie consente una detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400,00 euro per alunno o studente; la detrazione massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400). Tale detrazione si estende alla frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie. In relazione alle scuole non statali, non è previsto che gli oneri detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali, fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già detraibili, viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non poteva superare quella prevista per gli istituti statali. Viene, altresì, modificato il co. 2 dell'art. 15 del TUIR, al fine di estendere alle spese in esame la regola della detraibilità anche se sono sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR. In mancanza di una specifica decorrenza, non è chiaro se la nuova disciplina si applichi a decorrere dalle spese sostenute:
i) dal 16.7.2015, data di entrata in vigore della Legge n. 107/2015, ovvero; ii) per la frequenza dell'anno scolastico 2015/2016, ovvero; iii) dall'1.1.2015, in base al principio dell'"unitarietà del periodo d'imposta".