venerdì 26 ottobre 2012

ERRATA INDICAZIONE DEI COSTI BLACK LIST

 La correzione avviene mediante ravvedimento operoso

Premessa – Le imprese che nel 2011 hanno sostenuto costi relativamente ad operazioni (acquisti di beni e prestazioni di servizi) intercorse con soggetti domiciliati in Paesi o territori extra-UE a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali) devono evidenziarli nel mod. Unico 2012. Qualora questo non fosse stato fatto oppure fosse avvenuto in modo sbagliato è possibile rimediare mediante ravvedimento operoso.
Costi black list - Come noto, in base a quanto disposto dall’art. 110, comma 10, TUIR, “le spese e gli altri componenti negativi” derivanti da operazioni effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati dalla c.d. “black list” sono, in generale, indeducibili, salva la sussistenza delle c.d. circostanze esimenti. Infatti, qualora l’impresa italiana fornisca la prova che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commerciale ai sensi dell'art. 2195, C.c. ovvero, in alternativa le operazioni siano state effettivamente eseguite e le stesse rispondano a un interesse economico effettivo, le predette spese/costi diventano deducibili.
Indicazione in Unico - Gli stessi devono, però, essere “separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi”, utilizzando gli specifici righi previsti. In particolare va riportato tra le variazioni in aumento, l'ammontare complessivo dei costi delle operazioni intercorse con imprese domiciliate nei paradisi fiscali e tra le variazioni in diminuzione, la parte deducibile dei costi per la sussistenza delle predette circostanze.
Conseguenze - Si rammenta che la separata indicazione delle spese/costi nella dichiarazione dei redditi fino al 31.12.2006 costituiva una condizione essenziale ai fini della deducibilità degli stessi, mentre dall’1.1.2007 non è richiesta ai fini della deducibilità degli stessi, essendo questa subordinata esclusivamente alla presenza delle predette esimenti. In caso di mancata indicazione è comunque applicabile una sanzione particolarmente onerosa.
Ravvedimento - Tale irregolarità può essere sanata tramite una dichiarazione integrativa, prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed entro il termine di decadenza dell’accertamento. Ciò consente l’applicazione delle sanzioni in misura attenuata. Peraltro, qualora la dichiarazione integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso.
Le sanzioni ridotte – In particolare se il ravvedimento interviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è commessa, la sanzione da versare (codice tributo «8911») è di 32 euro (25 per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011), mentre successivamente è pari a 258 euro (in questa particolare ipotesi è ammesso il ravvedimento anche oltre l'anno). Secondo la circolare 46/E/2009, a controlli iniziati il ravvedimento diviene inefficace e si applica la sanzione specifica del 10% dei costi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro (articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/97).
 

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