mercoledì 24 ottobre 2012

FORNITORI ALIMENTARI, DA OGGI SI VENDE SOLO CON IL CONTRATTO


Da oggi scatta l'obbligo di stipulare in «forma scritta» i contratti aventi a oggetto prodotti agricoli e alimentari. E, per il mancato rispetto dei termini di pagamento fissati per legge in 60 giorni (o 30 giorni per i prodotti deteriorabili), oltre agli interessi sempre dovuti, pene fino a 500 mila euro, avuto riguardo al fatturato e alla recidività dei ritardi. Questo ciò che emerge dalla lettura dell'art. 62, dl n. 1/2012 («decreto liberalizzazioni») e dal decreto attuativo, emanato dal ministero delle politiche agricole di concerto con il ministero dello sviluppo economico.
In sintesi, gli accordi che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli, di qualsiasi genere e alimentari, devono essere «obbligatoriamente» stipulati in forma scritta e devono contenere, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e i termini di pagamento. Quest'ultimo è il vero punto cruciale della questione giacché nel comparto agricolo i termini di pagamento sono da sempre alquanto diluiti (si arriva anche a 18 mesi per taluni prodotti non edibili come le piante ornamentali), mentre il comma 3, del citato art. 62 ha disposto che il pagamento del prezzo ai fornitori deve essere eseguito nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili e di 60 per le altre merci, a prescindere dalle controparti.
Il termine per il pagamento della cessione decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi, da determinarsi tenendo conto del saggio legale aumentato di due punti percentuali, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza che il cedente proceda nella «messa in mora» del debitore e sono sempre applicabili a prescindere dalla volontà delle parti.
Il Consiglio di Stato, con l'adunanza del 27/09/2012 (numero 04203/2012, dello scorso 8 ottobre) ha dato «parere favorevole» alla bozza di decreto di attuazione che, di fatto, è già in vigore, ancorché sia prevista una prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, compiendo rilievi sul difetto di coordinamento del momento di decorrenza automatica degli interessi e sull'identificazione dello stesso saggio che non dovrebbe essere derogabile dalle parti ma ancorato a quello indicato dalla normativa comunitaria, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di due punti percentuali.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento, oltre che far scattare il calcolo degli interessi, costituisce un illecito sanzionabile con un'ammenda da euro 500 a euro 500 mila, mentre la violazione dell'obbligo della forma scritta e l'assenza dei contenuti obbligatori fa scattare la sanzione da euro 516 a euro 20 mila.
Il Consiglio di stato, però, ha eseguito rilievi anche sulla necessaria presenza di un contratto in forma scritta che dovrebbe presupporre la manifestazione di volontà delle parti che, per espressa previsione («anche priva di sottoscrizione») manca di un requisito negoziale fondamentale, quale la convalida (firma) della controparte. Inoltre, le imprese che emettono una fattura differita, in assenza di una data certa di ricezione del documento e stante il fatto che, in tal caso, il cedente deve considerare la data di consegna dei prodotti, avranno difficoltà a determinare correttamente e per ogni consegna la data di decorrenza degli interessi.
Infine, si segnalano ulteriori problematiche applicative con riferimento al recupero di tutti i dati e informazioni dei «contratti in essere» (per esempio, piante ordinate a gennaio, consegnate a settembre, con pagamento concordato a marzo 2013) alla data del 24 ottobre, che dovranno essere adeguati in forma scritta con l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla disciplina in commento, non potendo utilizzare l'integrazione nei documenti originari già emessi (Ddt o fatture), ma dovendo ricorrere all'elaborazione di una scrittura privata ad hoc.

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201210241223332615&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=news

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