lunedì 5 novembre 2012

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI SRL


Ai sensi del previgente art. 2484 comma 1 c.c. – ma il testo è stato trasfuso senza sostanziali modifiche nell’art. 2479-bis comma 1 c.c. – salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea della srl deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata “spedita” ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.
La Cassazione, nella sentenza n. 14770/2012, ha rimesso al Primo Presidente della Suprema Corte la valutazione circa l’opportunità di affidare alle Sezioni Unite la decisione sulla seguente questione: nel quadro normativo regolante la srl al momento della riunione assembleare (art. 2484 c.c. previgente e 2479-bis c.c. attuale) deve attribuirsi rilevanza, ai fini della validità ed efficacia della convocazione, alla sola spedizione dell’avviso al socio entro il termine fissato dall’atto costitutivo (o in difetto almeno otto giorni prima dell’adunanza) oppure deve reputarsi altresì rilevante – ed eventualmente in quali limiti – il fatto che l’avviso, spedito nel rispetto delle suddette condizioni, sia poi giunto a destinazione in tempo utile per consentire al socio la partecipazione all’assemblea?
I giudici di legittimità, infatti, sottolineano come, a fronte di numerosi interventi in materia da parte di dottrina e giurisprudenza di merito, le indicazioni fornite dalla Suprema Corte siano decisamente esigue. In particolare, mentre in una pronuncia del 1975 (n. 3587) si faceva discendere dal disposto dell’art. 2484 comma 1 c.c. una presunzione assoluta di conoscenza della convocazione da parte dei destinatari ove la spedizione fosse avvenuta secondo le prescrizioni dettate, la sentenza 15 luglio 2007 n. 15672, pur ribadendo il principio della spedizione, non afferma l’esistenza di una presunzione assoluta. In essa, piuttosto, presenta rilevanza il principio dell’esecuzione secondo buona fede del rapporto tra i soci e con la società medesima, giungendosi ad affermare l’irrilevanza dell’eventuale difetto di ricezione della convocazione da parte del socio ove ciò sia dipeso da cause imputabili al medesimo (che, nel caso di specie, aveva erroneamente indicato il proprio domicilio).
Nel caso esaminato da Cass. 14770/2012, peraltro, in una srl che richiedeva statutariamente la “spedizione” dell’avviso di convocazione 15 giorni prima della riunione, l’avviso di convocazione, “spedito” nei termini, da un lato, risultava “ricevuto” il giorno stesso della riunione assembleare, e, dall’altro, era stato preceduto dalla notifica di un ulteriore avviso, spedito violando la disposizione statutaria.
In relazione a tale ipotesi, quindi, occorre chiedersi se, una volta provata la tempestiva e regolare “spedizione” dell’avviso di convocazione nel domicilio indicato dal socio, quest’ultimo possa o non dimostrare di non aver ricevuto l’avviso (affatto o) in tempo utile per la sua partecipazione all’assemblea ovvero, in altre parole, se la presunzione di regolare convocazione possa essere vinta dal destinatario mediante allegazione e prova di circostanze idonee ad escluderla.
Ebbene, osserva la Suprema Corte, non sembra condurre verso la configurabilità di una presunzione assoluta il condivisibile convincimento – diffuso in dottrina e fatto proprio da Cass. 15672/2007 – secondo cui il disposto normativo risponderebbe all’esigenza di contemperare, da un lato, l’interesse del socio ad una corretta e tempestiva informazione preassembleare e, dall’altro, l’interesse della società a far ragionevole affidamento sulla validità della convocazione, e della deliberazione, sulla base di dati agevolmente reperibili e giustificabili. Non sembra, cioè, che realizzi un bilanciamento tra tali interessi il non consentire al socio di allegare e dimostrare che la convocazione è giunta a destinazione, per cause a lui non imputabili, in data successiva a quella in cui la riunione assembleare si è tenuta. D’altra parte, in tema di convocazione di assemblee condominiali, la giurisprudenza di legittimità ritiene che alla prova certa della spedizione mediante raccomandata consegua solo una presunzione semplice (cfr. Cass. 24 novembre 2004 n. 22133).
Strettamente correlate a tale questione, poi, risultano essere ulteriori profili. Ove, infatti, al quesito si dovesse rispondere affermativamente, occorrerebbe anche chiedersi se possa essere o meno demandato al prudente apprezzamento del giudice lo stabilire, di volta in volta, se l’intervallo tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la riunione assembleare risulti idoneo, in relazione alle materie all’ordine del giorno, a consentirgli la partecipazione “informata” all’assemblea; potere che non troverebbe fondamento nel dato normativo specifico (art. 2484 c.c. previgente e art. 2479-bis c.c. attuale), ma che potrebbe giustificarsi alla luce del principio generale di buona fede in senso oggettivo (ex art. 1375 c.c.). Inoltre, si dovrebbe valutare la possibilità o meno di attribuire rilevanza anche all’informazione acquisita, in tempo utile, dal socio, con un mezzo diverso dalla prescritta raccomandata spedita nel termine (come, nel caso di specie, accadeva con la notifica del secondo avviso).

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_399269.aspx

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