lunedì 3 dicembre 2012

IN CARTA DI CIRCOLAZIONE GLI UTILIZZATORI ABITUALI DEI VEICOLI


Sebbene il rinvio al 2 aprile 2013 della scadenza della prima trasmissione abbia spostato in là il problema, la comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari resta ancora una “grande incompiuta”, rispetto alla quale sarebbe opportuno che legislatore e Agenzia tornassero ad occuparsene in tempi brevi.
Nel frattempo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 settembre 2012 n. 198, recante modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
Viene così introdotto un nuovo articolo nel DPR 16 dicembre 1992 n. 495 il quale prevede, fra l’altro, che, a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.
Il nuovo adempimento si applica ai “libretti” di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la predetta disponibilità è:
- a titolo di comodato ovvero;
- in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
- in forza di contratti o atti unilaterali.
Sulla carta di circolazione deve essere annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario.
Per attenuare l’onere burocratico in capo ai cittadini, nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
Da segnalare poi che il riferimento agli autoveicoli porta a ritenere che la novità sia applicabile a tutti i mezzi di trasporto elencati dall’art. 54 del DLgs. 285/1992. Quindi non solo le autovetture, ma anche gli autocarri, gli autoveicoli per uso speciale, eccetera.
Ancorché la norma entri in vigore il prossimo 7 dicembre, è legittimo ritenere che per l’effettiva applicazione del dispositivo si debbano attendere ulteriori istruzioni operative, tanto con riferimento agli aspetti soggettivi, quanto con riferimento agli aspetti procedurali.
Peraltro, trattandosi di una norma attuativa delle disposizioni sulla carta di circolazione, in caso di omissione, è prevista una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267.
È indubbio che la novità avrà impatto anche sul mondo dell’imprese, posto che, nella generalità dei casi, le auto sono date in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato, mentre il soggetto intestatario del veicolo è l’impresa. Dovranno quindi essere aggiornati i libretti di circolazione di queste autovetture aziendali.
Esistono poi i veicoli aziendali “esclusivi”, quelli cioè non dati in uso promiscuo ad amministratori o dipendenti, rispetto ai quali sarebbe opportuno chiarire il concetto di disponbilità, precisando, ad esempio, se si debba aggiornare il libretto della furgonetta (autocarro) che usano a turno gli operai addetti alla manutenzione, ovviamente solo nell’orario di lavoro.
Al di là di queste considerazioni, vale la pena di sottolineare che l’adempimento in questione non ha una valenza tributaria e che sarebbe stato opportuno coordinarlo con quanto previsto ai fini fiscali dalla comunicazione dei beni ai soci.
Le due disposizioni, infatti, hanno la comune finalità di contrastare l’intestazione fittizia dei veicoli, in un caso, per assicurare la certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell’applicazione delle sanzioni, nell’altro caso per procedere con la ricostruzione sintetica del reddito.
In alcune ipotesi si potrebbe invocare un principio spesso rimasto lettera morta nel nostro ordinamento tributario, principio in base al quale non possono essere chieste al contribuente informazioni che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione (si veda, da ultimo, il DL 70/2011).
Pertanto, un socio che, dopo le nuove norme, compare sul libretto di circolazione dell’autovettura della società potrebbe chiedersi se effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Si tratterebbe però di una scelta delicata, posto che nella comunicazione all’Anagrafe tributaria bisogna indicare dati ulteriori, quali, ad esempio, l’eventuale corrispettivo pagato dal socio per il godimento.
Per queste ragioni sarebbe auspicabile che il legislatore fiscale, nel riconsiderare l’adempimento, tenesse conto della modifica nel frattempo intervenuta ed evitasse ulteriori aggravi burocratici. A ben vedere, l’indicazione sul libretto è già più che sufficiente a riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, consentendo poi di svolgere sul campo tutte le verifiche del caso.

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_402440.aspx

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