mercoledì 12 dicembre 2012

LE NUOVE REGOLE DI FATTURAZIONE DAL 2013




Dal prossimo 01 gennaio 2013 l’Italia è chiamata a recepire il contenuto della Direttiva 2010/45/UE che è intervenuta in modo massiccio sulle regole della fatturazione. Il Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha reso nota una bozza di decreto legislativo di modifica interna, al fine di recepirne gli adempimenti.
Nell’attesa del varo ufficiale del provvedimento, che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2013, si individuano alcune delle novità.
IL CONTENUTO DELLA "NUOVA" FATTURA
Per ogni operazione imponibile il cedente / prestatore deve, come noto, emettere fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili, che contenga
- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; (ATTENZIONE, quindi se la fattura contiene solo il codice fiscale non si considera fatta per l’esercizio professionale o d’impresa);
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2)
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
In caso di applicazione di aliquote diverse:
- la natura, qualità e quantità dei beni / servizi;
- l'imponibile;
- l'imposta;
vanno indicati (come di consueto) secondo l'aliquota applicabile.
La fattura (cartacea) va compilata in duplice esemplare di cui uno va consegnato / spedito all'acquirente / committente.
LE FATTURE INTRACOMUNITARIE
In caso di acquisti intracomunitari diventa regola generale l’integrazione delle fatture con l’indicazione dell’imposta sia per quanto riguarda i servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di servizi non generici. Nei documenti dovrà essere sempre indicata la partita Iva del committente o del cessionario o il codice fiscale nel caso in cui lo scambio avvenga con un soggetto privato.
La fattura dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo l’effettuazione dell’operazione o l’avvenuta cessione intracomunitaria del bene. Per la regolarizzazione di operazioni per le quali non è stata ricevuta la fattura si avrà tempo fino al 15 del terzo mese successivo l’operazione.
LA FATTURE SEMPLIFICATE
Per le operazioni con importi fino a 100 euro sarà possibile emettere fatture ‘semplificate’. Per questi documenti basterà indicare solo codice fiscale o partita Iva del destinatario della fattura e basterà indicare l’importo complessivo, cioé comprensivo di Iva, senza indicazione separata dell’imposta.
LE FATTURE ELETTRONICHE
Fatture elettroniche e fatture cartacee sono equiparate tra loro. Anche le fatture elettroniche dovranno essere conservate ai fini fiscali, inoltre dovranno essere convalidate mediante firma digitale o tramite sistemi gestionali che ne garantiscano l’autenticità e l’integrità dei dati.

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