giovedì 14 febbraio 2013

DICHIARAZIONI SUCCESSORIE CON IMMOBILI SENZA ESTRATTI CATASTALI



Con Risoluzione 13 febbraio 2013, n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le informazioni e i dati relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione possono essere acquisiti d'ufficio da parte dell'Agenzia del Territorio tramite il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali; pertanto, i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione stessa gli estratti catastali.
Infatti, l'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, come modificato dalla Legge n. 183/2011, stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio tutti i dati e i documenti in possesso delle amministrazioni stesse. Ciò è stato esteso, a decorrere dal 30 giugno 2012, anche ai dati attestati dai certificati catastali. Viene pertanto meno l'obbligo previsto dall'art. 30, D.Lgs. n. 346/1990.
Inoltre, l'art. 6, Legge n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, al comma 5-bis ribadisce che le agenzie fiscali possono accedere alle banche dati degli enti pubblici.

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