lunedì 18 marzo 2013

IL PROPRIETARIO DI IMMOBILI IN ITALIA DEVE PAGARELE IMPOSTE NONOSTANTE RISIEDA ALL'ESTERO

Con Sentenza 15 marzo 2013, n. 6598, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un soggetto è proprietario di immobili in Italia anche se iscritto all'AIRE (residente all'estero) è tenuto comunque al pagamento delle imposte.
In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che "l'iscrizione del cittadino all'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazione personali - fra i quali, è stato di recente ritenuto, l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari societari, la disponibilità di almeno un'abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell'anno, l'intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti".

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