giovedì 4 aprile 2013

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: DETRAZIONE DEL 36-50% SE REALIZZATI AD USO ESCLUSIVO DELL'ABITAZIONE



Con Risoluzione 2 aprile 2013, n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica possono fruire dell'agevolazione del 36-50%, prevista dall'art. 16-bis, TUIR.
Le Entrate precisano, inoltre, che per beneficiare dell'agevolazione in commento è necessario che l'impianto realizzato sia esclusivamente al servizio dell'abitazione dell'utente. Sono esclusi, invece, gli impianti fotovoltaici realizzati al fine di vendere l'energia prodotta in eccesso.
Si ricorda, infine, che per fruire della detrazione "è sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell'entità del risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico".

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