giovedì 11 aprile 2013

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA DEL SOCIO LAVORATORE CHE E' ANCHE AMMINISTRATORE





La Corte di Cassazione ha statuito che il socio lavoratore che esercita come amministratore dev'essere iscritto anche alla gestione separata, dichiarando l'illegittimità dell'unificazione della posizione previdenziale a seconda dell'attività prevalente.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8666 del 9 aprile 2013, ha confermato che non trova applicazione la suddetta unificazione della contribuzione (art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996), nel caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma, per la quale vige l'obbligo dell'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

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