mercoledì 6 novembre 2013

L'AGENZIA CHIARISCE "TARDIVAMENTE" L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA

Con la circ. n. 32 emanata ieri, accompagnata da un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate, sia pure ad oltre un mese dall’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, interviene fornendo alcuni chiarimenti operativi. Dopo aver richiamato la precedente circ. n. 45/2011, emanata in occasione del precedente aumento al 21%, i cui chiarimenti sono di fatto applicabili anche in occasione del nuovo incremento, ed in cui è stato correttamente ricordato che è necessario aver riguardo al momento di effettuazione dell’operazione, di cui all’art. 6 del DPR 633/72, la circ. n. 32 in commento si sofferma su due aspetti particolari, che rispetto al passato, hanno subito nel frattempo delle modifiche normative.
La prima questione attiene agli acquisti intracomunitari, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013), il momento di effettuazione, in base al novellato art. 39 del DL n. 331/93, non coincide più con l’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, ma si deve aver riguardo al momento della partenza dei beni dallo Stato membro di provenienza. Pertanto, in relazione ai beni partiti dallo Stato membro di provenienza fino al 30 settembre 2013, l’acquirente soggetto passivo IVA nazionale deve integrare la fattura del fornitore comunitario con l’aliquota del 21%, anche se la registrazione della fattura stessa, in quanto pervenuta solo nel mese di ottobre, è avvenuta successivamente al 30 settembre 2013. Resta fermo, come già chiarito con la precedente circ. n. 12/2013, che, se antecedentemente alla partenza dei beni dal territorio dello Stato di provenienza sia stata emessa fattura, in tutto o in parte, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, mentre non assume alcun rilievo impositivo l’eventuale pagamento di acconti anticipati rispetto alla consegna.
Il secondo aspetto affrontato dall’Agenzia riguarda l’impatto che l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria riverbera nei confronti dei soggetti passivi che hanno optato per l’IVA di cassa, di cui all’art. 32-bis del DL n. 83/2012. Come correttamente chiarito nella circ. n. 32, l’opzione in questione non modifica il momento di effettuazione dell’operazione, che rimane ancorato alle ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72, poiché differisce l’esigibilità del tributo (ed il correlato diritto alla detrazione) all’atto del pagamento del corrispettivo. Da ciò deriva, ad esempio, che per consegne di beni avvenute in data 30 settembre 2013, il cui pagamento è avvenuto in data 10 ottobre 2013, l’aliquota applicata è quella del 21%, anche se l’esigibilità di tale imposta si è realizzata solamente all’atto del pagamento del corrispettivo.
Un particolare chiarimento riguarda i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc., nell’ipotesi in cui si provveda all’emissione di note di accredito a conguaglio dei consumi effettivi rispetto a quelli previsti e fatturati in origine. Stante la difficoltà di collegare tale conguaglio alle precedenti fatturazioni, che possono riguardare periodi a cavallo tra vecchia e nuova aliquota IVA, l’Agenzia delle Entrate, rispetto a quanto indicato nella precedente circ. n. 45/2011, nel documento in commento ritiene possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce, e nei limiti dell’imposta addebitata nella predetta fattura (per l’eventuale eccedenza a credito, si deve aver riguardo alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi in questione). Resta fermo, precisa l’Agenzia, che l’aliquota IVA applicata nella nota di variazione deve essere quella indicata nella fattura originaria, laddove la nota stessa sia riferita a conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei prezzi.
Correzioni senza sanzioni se effettuate entro i termini previsti
Infine, la circ. n. 32 ribadisce quanto già indicato con il comunicato stampa del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori commessi, senza applicazione delle sanzioni, purché la regolarizzazione avvenga entro il 27 dicembre 2013 (per le operazioni effettuate nei mesi di ottobre e novembre), ovvero entro il 16 marzo 2014 (per le operazioni di dicembre o del quarto trimestre).
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