martedì 21 ottobre 2014

PEC: LA TRASMISSIONE SOLO PER POCHI

A seguito del Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

Più precisamente, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegate.

In considerazione della nuova previsione introdotta e in virtù del fatto che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo Pec, i professionisti erano tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.

Questo, almeno, fino a quando l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 non ha chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all’Ini-Pec non sono più tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il dato in oggetto.

Ma, si badi bene, tale precisazione non esclude dall’obbligo di comunicazione tutti i soggetti: ben più ampia è la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli operatori la cui pec è già presente nell’indice nazionale.

Infatti, tale indice è alimentato dagli indirizzi pec inviati dalle società e dalle imprese individuali al Registro delle imprese, nonché da quelli forniti dai professionisti ai rispettivi Ordini e alle Pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

I soggetti interessati dalle disposizioni di cui al provvedimento dello scorso 8 agosto sono invece tutti i soggetti di cui all’art. 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

- i prestatori di servizi relativi a società e trust;

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Ebbene, appare immediato comprendere come gli intermediari finanziari, i professionisti e i revisori contabili siano esonerati dall’invio dell’indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate, mentre permane l’obbligo per i consulenti aziendali e periti che non sono iscritti ad ordini professionali e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle imprese.

In questo caso, pertanto, si dovrà ritenere ancora sussistente l’obbligo di inviare, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo Pec attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.

Dubbi sono stati sollevati invece con riferimento ai revisori contabili non iscritti ad altri Albi, per i quali, se da un lato è vero che gli stessi hanno già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall’altro non è ancora noto se, successivamente, il Mef abbia provveduto a trasmettere gli indirizzi stessi all’indice nazionale.

Da ultimo vuole essere sottolineato un ulteriore dubbio con riferimento ai soggetti tenuti a comunicare l’indirizzo Pec.
Nel Provvedimento dell’8 agosto si chiarisce che sono tenuti ad inviare l’indirizzo Pec soltanto i potenziali soggetti destinatari delle richieste di cui al provvedimento in oggetto. A rigore di logica, dunque, tutti coloro che prestano la loro consulenza esclusivamente a soggetti che non svolgono operazioni con l’estero non sarebbero comunque tenuti alla trasmissione dell’indirizzo Pec.
Un’interpretazione, questa, che sicuramente necessita di maggiori chiarimenti.

http://www.fiscal-focus.info/fisco/pec-la-trasmissione-solo-per-pochi,3,24161

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