Niente
versamento di TASI al 16 giugno per gli immobili adibiti ad abitazione
principale: a partire dal 1° gennaio 2016, infatti, a seguito di alcune
modifiche normative, sono soggetti a tali tributo unicamente le abitazione
principali di lusso (A/1, A/8 e A/9). In questo modo la completa esenzione
sulla prima casa già prevista ai fini IMU, è stata estesa anche ai fini TASI,
in luogo dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni.
L’esenzione
vale sia:
- per il possessore;- che per l’utilizzatore del fabbricato.
Di conseguenza, non devono più versare tale tributo neanche l’inquilino o il comodatario se l’immobile ha i requisiti per essere considerato abitazione principale; diversamente rimane dovuta la TASI per il proprietario che ha dato in affitto l’immobile o per il comodante.
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