martedì 9 aprile 2013

STUDI DI SETTORE: IN VIA TELEMATICA L'INVITO A METTERSI IN REGOLA



Con Comunicato stampa 3 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate ha informato che l'invito a mettersi in regola con gli Studi di settore non arriverà più per posta ma per via telematica. I contribuenti interessati (professionisti e titolari di reddito d'impresa) lo riceveranno, infatti, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi insieme alla ricevuta di presentazione del modello UNICO privo del modello degli Studi di settore.
Tale modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli Studi di settore di porre rimedio con maggior efficienza e tempestività rispetto al passato senza incorrere nelle sanzioni previste dal D.L. n. 98/2011.

lunedì 8 aprile 2013

SI ATTENDONO LE NUOVE MODALITA' PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLO SPESOMETRO





In data 6 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, attraverso il proprio sito internet, che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. Spesometro, relative al 2012, non può essere effettuata con le stesse modalità delle comunicazioni relative agli anni precedenti, conseguentemente alle modifiche apportate alla comunicazione dal D.L. n. 16/2012.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate, in attesa della pubblicazione del Provvedimento relativo alle nuove specifiche tecniche e al nuovo modello per la trasmissione dei dati, ricorda che:
  • la comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni; 
  • per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto

giovedì 4 aprile 2013

DEDUCIBILITA' ANALITICA IRAP DELLE SPESE DEL PERSONALE



Con Circolare 3 aprile 2013, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e modalità applicative in merito alla nuova deducibilità analitica dell'IRAP per i periodi d'imposta 2012 e successivi, e alle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
Nel costo del personale dipendente vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre erogazioni relative al rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi successivi.
È precisato che la nuova deducibilità analitica dell'IRAP si affianca a quella forfettaria del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con il limite che la loro somma non può eccedere l'IRAP versata.
Inoltre, la Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, in caso di errori il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza di rimborso barrando la casella "correttiva dei termini". La richiesta di rimborso verte su periodi d'imposta dal 2007 al 2011.
Infine, in merito alla relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle società di comodo, l'Agenzia ha specificato che nel caso in cui per effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo per le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica. Ne deriva che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, è consigliabile astenersi dalla richiesta di rimborso.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: DETRAZIONE DEL 36-50% SE REALIZZATI AD USO ESCLUSIVO DELL'ABITAZIONE



Con Risoluzione 2 aprile 2013, n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica possono fruire dell'agevolazione del 36-50%, prevista dall'art. 16-bis, TUIR.
Le Entrate precisano, inoltre, che per beneficiare dell'agevolazione in commento è necessario che l'impianto realizzato sia esclusivamente al servizio dell'abitazione dell'utente. Sono esclusi, invece, gli impianti fotovoltaici realizzati al fine di vendere l'energia prodotta in eccesso.
Si ricorda, infine, che per fruire della detrazione "è sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell'entità del risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico".