Capita sempre più di frequente che, nelle pieghe dei provvedimenti legislativi, siano inseriti interventi poco attinenti al tema trattato dalla norma, ma che hanno un impatto economico e operativo non trascurabile.
È il caso del DL 102/2013, convertito nella L. 124/2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e
di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di
trattamenti pensionistici.
In sede di conversione è stato inserito il comma 2-bis all’art. 12
prevedendo che, “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo
d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Si tratta di una norma, in sé, alquanto criptica che sembra recare, tuttavia, effetti generalizzati per imprese e professionisti, oltre che ovviamente per i soggetti IRPEF.
Il contributo in questione è quello sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicato generalmente in polizza alla voce contributo servizio sanitario nazionale.
Tale
contributo obbligatorio, ferma restando la deducibilità nella
determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo secondo le
regole dell’art. 164 del TUIR, per consolidata prassi era deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF in base all’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR. A partire dal 2012, la L. 92/2012 (riforma Fornero) ne ha limitato la deducibilità alla sola parte che eccede l’importo di 40 euro.
Dal
2014, viene meno anche quest’ultima norma ed è pertanto prevista, in
via generale, l’indeducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Su UNICO 2015, quindi, non sarà più possibile indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile.
Ma l’effetto più rilevante, sembra aversi sul fronte di imprese e professionisti.
Come
si è accennato, ad oggi le spese di assicurazione relative ai veicoli
sono deducibili per entrambi i redditi in base all’art. 164 del TUIR,
trattandosi pacificamente di spese relative all’impiego dei veicoli.
Nell’ambito
delle spese di assicurazione si considera anche il contributo al
servizio sanitario nazionale, calcolato nella misura del 10,5% sui premi dovuti, che è anch’esso deducibile nella stessa percentuale del premio.
Posto che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, a partire dal 2014 sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella
determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo.
D’altra parte, se la norma riguardasse solo le persone fisiche, il
riferimento all’IRAP sarebbe incoerente.
Così stando le cose, si avrà un impatto amministrativo per niente banale (diventa consigliabile sdoppiare la registrazione contabile
del premio assicurativo) così come non banale sarà l’effetto economico
su alcune fattispecie per le quali la deducibilità dei costi relativi
all’autovettura è ancora percentualmente apprezzabile.
È il caso, ad esempio, delle società di noleggio per le quali i costi relativi alle autovetture sono deducibili in misura integrale, ovvero delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti i cui costi sono deducibili nella misura del 70%.
In tutte le altre ipotesi, si tratterà di evidenziare un costo indeducibile che, diversamente, sarebbe stato deducibile nella al 20%. Più che il maggior onere (in molti casi meno di dieci euro) comunque esistente, un’ulteriore variazione in aumento da gestire.
http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=439880
mercoledì 6 novembre 2013
L'AGENZIA CHIARISCE "TARDIVAMENTE" L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA
Con la circ. n. 32 emanata ieri, accompagnata da un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate, sia pure ad oltre un mese dall’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria
dal 21% al 22%, interviene fornendo alcuni chiarimenti operativi. Dopo
aver richiamato la precedente circ. n. 45/2011, emanata in occasione del
precedente aumento al 21%, i cui chiarimenti sono di fatto applicabili anche in occasione del nuovo incremento,
ed in cui è stato correttamente ricordato che è necessario aver
riguardo al momento di effettuazione dell’operazione, di cui all’art. 6
del DPR 633/72, la circ. n. 32 in commento si sofferma su due aspetti
particolari, che rispetto al passato, hanno subito nel frattempo delle
modifiche normative.
La prima questione attiene agli acquisti intracomunitari, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013), il momento di effettuazione, in base al novellato art. 39 del DL n. 331/93, non coincide più con l’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, ma si deve aver riguardo al momento della partenza dei beni dallo Stato membro di provenienza. Pertanto, in relazione ai beni partiti dallo Stato membro di provenienza fino al 30 settembre 2013, l’acquirente soggetto passivo IVA nazionale deve integrare la fattura del fornitore comunitario con l’aliquota del 21%, anche se la registrazione della fattura stessa, in quanto pervenuta solo nel mese di ottobre, è avvenuta successivamente al 30 settembre 2013. Resta fermo, come già chiarito con la precedente circ. n. 12/2013, che, se antecedentemente alla partenza dei beni dal territorio dello Stato di provenienza sia stata emessa fattura, in tutto o in parte, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, mentre non assume alcun rilievo impositivo l’eventuale pagamento di acconti anticipati rispetto alla consegna.
Il secondo aspetto affrontato dall’Agenzia riguarda l’impatto che l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria riverbera nei confronti dei soggetti passivi che hanno optato per l’IVA di cassa, di cui all’art. 32-bis del DL n. 83/2012. Come correttamente chiarito nella circ. n. 32, l’opzione in questione non modifica il momento di effettuazione dell’operazione, che rimane ancorato alle ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72, poiché differisce l’esigibilità del tributo (ed il correlato diritto alla detrazione) all’atto del pagamento del corrispettivo. Da ciò deriva, ad esempio, che per consegne di beni avvenute in data 30 settembre 2013, il cui pagamento è avvenuto in data 10 ottobre 2013, l’aliquota applicata è quella del 21%, anche se l’esigibilità di tale imposta si è realizzata solamente all’atto del pagamento del corrispettivo.
Un particolare chiarimento riguarda i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc., nell’ipotesi in cui si provveda all’emissione di note di accredito a conguaglio dei consumi effettivi rispetto a quelli previsti e fatturati in origine. Stante la difficoltà di collegare tale conguaglio alle precedenti fatturazioni, che possono riguardare periodi a cavallo tra vecchia e nuova aliquota IVA, l’Agenzia delle Entrate, rispetto a quanto indicato nella precedente circ. n. 45/2011, nel documento in commento ritiene possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce, e nei limiti dell’imposta addebitata nella predetta fattura (per l’eventuale eccedenza a credito, si deve aver riguardo alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi in questione). Resta fermo, precisa l’Agenzia, che l’aliquota IVA applicata nella nota di variazione deve essere quella indicata nella fattura originaria, laddove la nota stessa sia riferita a conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei prezzi.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_440176.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_440176.aspx&utm_campaign=articolo
La prima questione attiene agli acquisti intracomunitari, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2013, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013), il momento di effettuazione, in base al novellato art. 39 del DL n. 331/93, non coincide più con l’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, ma si deve aver riguardo al momento della partenza dei beni dallo Stato membro di provenienza. Pertanto, in relazione ai beni partiti dallo Stato membro di provenienza fino al 30 settembre 2013, l’acquirente soggetto passivo IVA nazionale deve integrare la fattura del fornitore comunitario con l’aliquota del 21%, anche se la registrazione della fattura stessa, in quanto pervenuta solo nel mese di ottobre, è avvenuta successivamente al 30 settembre 2013. Resta fermo, come già chiarito con la precedente circ. n. 12/2013, che, se antecedentemente alla partenza dei beni dal territorio dello Stato di provenienza sia stata emessa fattura, in tutto o in parte, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, mentre non assume alcun rilievo impositivo l’eventuale pagamento di acconti anticipati rispetto alla consegna.
Il secondo aspetto affrontato dall’Agenzia riguarda l’impatto che l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria riverbera nei confronti dei soggetti passivi che hanno optato per l’IVA di cassa, di cui all’art. 32-bis del DL n. 83/2012. Come correttamente chiarito nella circ. n. 32, l’opzione in questione non modifica il momento di effettuazione dell’operazione, che rimane ancorato alle ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72, poiché differisce l’esigibilità del tributo (ed il correlato diritto alla detrazione) all’atto del pagamento del corrispettivo. Da ciò deriva, ad esempio, che per consegne di beni avvenute in data 30 settembre 2013, il cui pagamento è avvenuto in data 10 ottobre 2013, l’aliquota applicata è quella del 21%, anche se l’esigibilità di tale imposta si è realizzata solamente all’atto del pagamento del corrispettivo.
Un particolare chiarimento riguarda i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc., nell’ipotesi in cui si provveda all’emissione di note di accredito a conguaglio dei consumi effettivi rispetto a quelli previsti e fatturati in origine. Stante la difficoltà di collegare tale conguaglio alle precedenti fatturazioni, che possono riguardare periodi a cavallo tra vecchia e nuova aliquota IVA, l’Agenzia delle Entrate, rispetto a quanto indicato nella precedente circ. n. 45/2011, nel documento in commento ritiene possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce, e nei limiti dell’imposta addebitata nella predetta fattura (per l’eventuale eccedenza a credito, si deve aver riguardo alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi in questione). Resta fermo, precisa l’Agenzia, che l’aliquota IVA applicata nella nota di variazione deve essere quella indicata nella fattura originaria, laddove la nota stessa sia riferita a conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei prezzi.
Correzioni senza sanzioni se effettuate entro i termini previsti
Infine, la circ. n. 32 ribadisce quanto già indicato con il comunicato stampa del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori
commessi, senza applicazione delle sanzioni, purché la regolarizzazione
avvenga entro il 27 dicembre 2013 (per le operazioni effettuate nei
mesi di ottobre e novembre), ovvero entro il 16 marzo 2014 (per le
operazioni di dicembre o del quarto trimestre).http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_440176.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_440176.aspx&utm_campaign=articolo
lunedì 28 ottobre 2013
IMU: IL D.L. n. 102/2013 DIVENTA LEGGE
Il testo del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, approvato in via definitiva dal Senato il 24.10.2013 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
prevede che, per l'anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell'IMU
sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il
decreto-legge n. 54 del 2013. L'articolo 8, comma 2 del D.l. n. 102/2013
consente ai Comuni di adottare le delibere Imu fino al 30 novembre e di pubblicarle nei loro siti entro il 9 dicembre 2013. Di conseguenza, dal
10 al 16 dicembre i contribuenti dovranno consultare i regolamenti,
individuare l'aliquota Imu, calcolare e versare, se dovuto, il saldo
Imu. Un'altra modifica introdotta prevede l'equiparazione alla
"prima casa", a fini IMU, degli immobili concessi in comodato gratuito
ai parenti di primo grado.
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17117-imu-il-d-l-n-102-2013-diventa-legge.html
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17117-imu-il-d-l-n-102-2013-diventa-legge.html
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SPESOMETRO: E' PRONTO IL SOFTWARE PER L'INVIO DEI DATI
E' disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software (versione 1.0.0. del 25 ottobre 2013) per la compilazione del “modello di comunicazione polivalente” che
consente di inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, da
utilizzare assieme al modulo di controllo per la verifica della
conformità dei file da trasmettere.
Si ricorda che la scadenza dello
spesometro, per le comunicazioni relative al 2012, è prevista per il 12
novembre per i contribuenti “mensili”, e per il 21 novembre per tutti
gli altri soggetti obbligati all'invio dei dati.
ACCONTI 2013, IL CALCOLO DA FARE ENTRO IL 2 DICEMBRE
Ai fini del calcolo del secondo acconto delle imposte dirette, in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre quest'anno cade di sabato) occorre ricordare alcune recenti disposizioni che impattano sul periodo 2013, e quindi sul calcolo degli acconti. Prima fra tutte l'incremento delle percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico, per effetto dell'art. 11 del D.l. 76/2013. Per l'Irpef si passa dal 99% al 100%, e si tratta di un incremento a regime, mentre per l'Ires si passa dal 100 al 101%, con effetto solo sugli acconti 2013. I versamenti quindi saranno pari alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato dell'eventuale prima rata. Sui maggiori importi dovuti, per effetto delle nuove percentuali, non dovranno essere corrisposti interessi. Si dovrà poi tener conto della stretta alla deducibilità dei costi auto, passata al 20%, e al 70% per le auto in uso promiscuo al dipendente. A favore del contribuente si dovrà considerare l'abbattimento dell'aliquota della cedolare secca, che passa dal 19 al 15%. Infine si dovrà considerare la nuova misura di tassazione per il triennio 2013-2015 per i redditi agricoli e dominicali, soggetti ad una "doppia" rivalutazione della rendita catastale: prima quella dell'80% o 70%, rispettivamente per il reddito dominicale e il reddito agrario, e poi una seconda del 15%, ad eccezione dei redditi provenienti da terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, per i quali la rivalutazione è al 5 per cento.
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/17116-acconti-2013-il-calcolo-da-fare-entro-il-2-dicembre.html
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lunedì 21 ottobre 2013
ARTIGIANI E COMMERCIANTI: AVVISI BONARI PER CHI NON E' IN REGOLA CON I VERSAMENTI
Sono
disponibili on line, all’interno del Cassetto previdenziale, le
comunicazioni dell'INPS agli assicurati iscritti alla Gestione Artigiani
e commercianti per gli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a
maggio 2013 e agosto 2013
L'INPS ha annunciato la formazione degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Viene precisato dall'INPS quanto segue:
· in caso di effettuato pagamento: l'interessato puo' comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento
· in caso di mancato pagamento: l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Entro la data del 21 ottobre 2013 dette comunicazioni verranno messe a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti; la visualizzazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e selezionando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:
· Posizione assicurativa : Avvisi bonari;
· Comunicazione bidirezionale: Avvisi bonari.
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.
Contestualmente sarà anche inviata un email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
http://www.ipsoa.it/Lavoro/artigiani_e_commercianti_avvisi_bonari_per_chi_non_e_in_regola_con_i_versamenti_id1144738_art.aspx
lunedì 7 ottobre 2013
ACCISE, VARIAZIONE DI ALIQUOTE
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota protocollo n. RU 113220 del 1° ottobre scorso, ha informato della variazione di aliquote di alcune accise. In particolare, a seguito del D.L. n. 104/2013, è stata prevista una variazione
in aumento delle aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici
intermedi e sull’alcole etilico a decorrere dal 10 ottobre 2013: birra
da € 2,35 a € 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici
intermedi da € 68,51 a € 77,53 per ettolitro; alcole etilico da € 800,01
a € 905,51 per ettolitro anidro. Per effetto del D.L. n. 69/2013, a
decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è stata prevista l’applicazione di un'aliquota ridotta di accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra:
per il 2013, l’accisa è pari a € 25 per 1.000 litri, a condizione che
venga rispettata la progressiva riduzione del consumo di gasolio per
finalità ambientali.
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