mercoledì 21 settembre 2016

NON RACCONTARMI FAVOLE, RACCONTAMI UNA STORIA: strumenti e strategie per lo sviluppo delle capacità comunicative con il cliente


Ripartono i corsi presso la sala riunioni di GiottoStudio.

Dal nostro modo di comunicare dipende la qualità delle relazioni che intessiamo con le altre persone, siano esse di tipo personale o professionale. La capacità di comunicare in modo efficace con il cliente, instaurando con questi una relazione di fiducia e trasmettendo una brand identity positiva, ha raggiunto oggi una rilevanza equiparabile alla competenza professionale. Il processo comunicativo si basa su regole e principi, la cui conoscenza è indispensabile per chiunque, sia che venda prodotti o offra servizi. Strumenti che sono usati spesso in maniera inconsapevole, quali ad esempio l’uso della voce e la comunicazione non verbale, sono invece in grado di condizionare profondamente l’efficacia nella trasmissione del messaggio e la credibilità stessa del soggetto che lo comunica. Attraverso una metodologia di tipo esperienziale, questo modulo formativo ha l’obiettivo di migliorare le capacità del singolo di relazionarsi con il cliente: non solo attraverso la conoscenza delle tecniche di comunicazione verbale e non, ma anche mediante l’esercitazione di una capacità di ascolto attivo. In particolare saranno esaminati diversi stili comunicativi adatti alle varie tipologie d’interlocutori, al fine di instaurare una relazione di tipo empatico con l’utente in grado di individuarne le esigenze e giungere ad una risoluzione atta a soddisfare entrambe le parti, fidelizzare il cliente contribuendo alla trasmissione della brand identity dell’azienda/prodotto/servizio.

  • Ø  I principi della comunicazione umana
  • Ø  Stili di comunicazione
  • Ø  Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale
  • Ø  Carattere del venditore consulente
  • Ø  Il linguaggio del venditore consulente
  • Ø  La relazione con cliente: ascolto attivo e ricalco
  • Ø  Tipologie di clienti
  • Ø  La gestione delle obiezioni
  • Ø  La fase conclusiva della vendita
Il corso, della durata di 5 incontri da 2,5 ore ciascuno, si terrà presso lo studio in queste date:

lunedì 07.11.2016; lunedì 14.11.2016; martedì 22.11.2016; martedì 29.11.2016; martedì 06.12.2016

I   I posti sono limitati. Chi fosse interessato è pregato di mettersi in contatto con lo studio al 
    numero 0438 801512 o via mail a corsi@giottostudio.it

lunedì 19 settembre 2016

AL VIA UNO SPORTELLO PREVIDENZIALE PRESSO LO STUDIO


Avendo constatato che è sempre più sentita l’esigenza di una pianificazione previdenziale che tenga conto delle diverse esigenze e condizioni del singolo individuo, è stata avviata una partnership con il Dottor Ivano Durante esperto nei temi della previdenza pubblica e privata. L'obiettivo è quello di offrire consulenza professionale di qualità in un ambito strategico per il benessere dei clienti e delle loro famiglie.
Con piacere vi informo che a partire da ottobre il Dottor Durante sarà disponibile presso lo studio, previo appuntamento, il primo sabato di ogni mese, dalle ore 9 alle ore 12 per offrire un primo orientamento sulla vostra personale posizione previdenziale.
Per ogni categoria lavorativa possono essere erogati a titoli esemplificativo i seguenti servizi e prestazioni professionali:
- Pianificazione previdenziale
- Stima dell'importo di pensione e del reale fabbisogno previdenziale
- Monitoraggio del piano previdenziale
- Individuazione tenore di vita obiettivo
- Stima pensione di inabilità, invalidità
- Ottimizzazione del coordinamento delle posizioni contributive (totalizzazione, riunione, ricongiunzione....)
- Effetti del cambiamento delle gestioni previdenziali a cui si è iscritti in termini di calcolo della pensione
- Valutazione di natura economica nelle combinazioni di più posizioni previdenziali
- Previdenza complementare
- Orientamento nella scelta degli strumenti/prodotti finanziari ed assicurativi adatti al piano prescelto
- Valutazioni di tipo previdenziale fiscale (es. deducibilità fondi pensione)
- Analisi della qualità di fondi pensione e/o altri strumenti finanziari ed assicurativi
- Pianificazione economico finanziaria del ciclo di vita (individuazione degli obiettivi di risparmio nelle diverse fasi della vita)


Coloro che fossero interessati contattino lo studio per avere maggiori informazioni e/o per pianificare un appuntamento.

venerdì 16 settembre 2016

IMPIANTI DI DOMOTICA E BONUS 65%: L’INVIO DELLE ISTANZE

Premessa – I contribuenti che volessero richiedere l’agevolazione legata ad interventi di building automation possono farlo già dal 6 settembre; la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le detrazioni fiscali legate al bonus energetico (65%) trovano applicazione anche per spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. 

Tali dispositivi devono: 
  1. mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  2. mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  3. consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Andiamo ad analizzare quelle che sono le indicazioni pubblicate da Enea con il vademecum del 30 luglio 2016. 

Requisiti dell’immobile e interventi agevolabili - L’immobile ai fini della richiesta di ottenimento della detrazione: 
  • deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
  • in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 346 e 347 (Legge di Stabilità 2007) solo per la parte non ampliata.

Sono agevolabili in particolare la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. 

Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati

La documentazione necessaria – Il contribuente per far fronte ad eventuali presunzioni di irregolarità nella detrazione, deve provvedere a conservare l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Occorre conservare anche i documenti di tipo “tecnico” quali schede tecniche ed originale dell’Allegato E o F inviato all’ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente) nonché i documenti di tipo fiscale “amministrativo” quali: 
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla Legge Finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale.

Qual è la documentazione da inviare all’ENEA? Ricorrendo all’apposito sito, per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto, come da dichiarazione di conformità è necessario provvedere ad inviare: 
  • in caso di semplice installazione, connessa o meno con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari l’ Allegato E al “decreto edifici(D.M. 19 febbraio 2007)”;
  • in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007) è necessario invece provvedere ad inviare l’ Allegato F.

venerdì 9 settembre 2016

#CasaConviene, al via la campagna informativa promossa dal MEF


Consumi energetici troppo alti in casa? La banca non concede il mutuo? Qualche mobile da cambiare dopo una ristrutturazione? Sono queste alcune delle situazioni in cui può trovarsi chiunque nel rapporto con la casa. Gli strumenti pubblici a disposizione dei cittadini proprietari di immobili, o che intendono acquistarne, sono numerosi e poco conosciuti. Si tratta di fondi di garanzia, agevolazioni fiscali e strumenti giuridici innovativi come il leasing immobiliare. Il Ministero dell’Economia ha raccolto le informazioni su tutti questi strumenti in un pacchetto organico e avvia oggi la campagna informativa “Casa? Cosa possibile!” riassunta sui social network con l’hashtag #CasaConviene. Grazie alle diverse agevolazioni fiscali pensate per i contribuenti già in possesso di una casa, le spese per apportare migliorie all’immobile o acquistare nuovi arredi possono essere parzialmente recuperate. E per chi la casa vorrebbe comprarla sono previste facilitazioni, specialmente per i giovani e per quanti hanno necessità di finanziamenti e garanzie per compiere questo passo. E chi possiede un immobile da affittare avrà più convenienza con i nuovi regimi di tassazione. La diffusione delle informazioni a partire da giovedì 8 settembre è realizzata in collaborazione con 30 partner che hanno aderito all’iniziativa: organizzazioni di produttori, associazioni di consumatori e ordini professionali hanno aderito a questa campagna “dal basso”. La Direzione della Comunicazione Istituzionale del MEF ha messo a disposizione dei partner i materiali realizzati internamente e in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri li ha pubblicati sul sito casa.governo.it http://www.casa.governo.it/. Anziché centralizzare le spese per la produzione dei materiali o acquistare spazi pubblicitari, la campagna si basa sui concetti di distribuzione, condivisione e coordinamento: i partner – e chiunque altro sia interessato a partecipare alla campagna – possono infatti stampare le copie necessarie nel numero sufficiente là dove servono, per esempio in un’agenzia immobiliare, un negozio di arredi o la sede territoriale di un’associazione di consumatori, e metterli a disposizione dei cittadini potenzialmente interessati, senza sprechi di risorse. L’uso dei profili dei social network di ciascun partner in modo coordinato e con l’hashtag #CasaConviene contribuirà a diffondere le informazioni sulla Rete.


Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 08/09/2016

STUDI DI SETTORE: AL VIA LA NUOVA SEMPLIFICAZIONE

Nuovi modelli per gli studi di settore. Prende avvio la semplificazione nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, con un cassetto fiscale più ricco a disposizione dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che - una volta approvate le prime bozze dei nuovi modelli degli studi di settore - questi dovranno essere utilizzati per trasmettere i dati relativi all’annualità 2016. Le informazioni richieste sono ridotte. Inoltre vi sono, nel cassetto fiscale, nuove funzionalità relative al periodo d’imposta 2014.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza modelli degli studi di settore e le istruzioni 2017. Lo ha reso noto con un comunicato stampa dell'8 settembre 2016.
Con questi nuovi modelli, da quest’anno le informazioni richieste dall’Agenzia per gli studi di settore saranno notevolmente ridotte.
In particolare, vii sarà una diminuzione degli oneri amministrativi che faciliterà la compilazione da parte dei contribuenti e degli intermediari che prestano assistenza fiscale, con conseguenze positive sia sui tempi di compilazione che sulla possibilità di commettere errori durante questa fase.
Inoltre grandi novità vi sono anche in materia di cassetto fiscale, che introduce nuove informazioni sugli studi di settore relativi all’anno d’imposta 2014: oltre a quelle già presenti quindi, potranno essere consultati le anomalie telematiche, gli inviti a presentare i modelli, le risposte alle comunicazioni di anomalie da studi di settore e le segnalazioni presentate dai contribuenti utilizzando l’apposito software.

lunedì 18 aprile 2016

NIENTE TASI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE (NON DI LUSSO)



Niente versamento di TASI al 16 giugno per gli immobili adibiti ad abitazione principale: a partire dal 1° gennaio 2016, infatti, a seguito di alcune modifiche normative, sono soggetti a tali tributo unicamente le abitazione principali di lusso (A/1, A/8 e A/9). In questo modo la completa esenzione sulla prima casa già prevista ai fini IMU, è stata estesa anche ai fini TASI, in luogo dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni.
L’esenzione vale sia:
       - per il possessore;
       - che per l’utilizzatore del fabbricato.
Di conseguenza, non devono più versare tale tributo neanche l’inquilino o il comodatario se l’immobile ha i requisiti per essere considerato abitazione principale; diversamente rimane dovuta la TASI per il proprietario che ha dato in affitto l’immobile o per il comodante.

venerdì 15 aprile 2016

CANONE RAI: CHIARIMENTI NELL FAQ DELLE ENTRATE

Si riportano le FAQ del 22.03.2016

L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.
La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.
Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it. La dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresi presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat -c.p.22 Torino- per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.
Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.

Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace?
La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.
Chi può presentare la dichiarazione di non detenzione?
Possono presentare la dichiarazione di non detenzione i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.
Come si deve presentare la dichiarazione di non detenzione?
Si può presentare mediante una applicazione web presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale
Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non conformi dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata mediante raccomandata dal 1 maggio al 30 giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
  • dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio del’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica
Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detenga alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata entro il 30 aprile 2016 oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.
Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.