Con l’art. 5 del DL 179/2012, (cosiddetto Decreto “Crescita 2.0”, contenente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), è stato esteso l’obbligo dell’attivazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certifica (PEC) di cui all’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 anche alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (testo in vigore dal 20 ottobre 2012; art. 5, comma 1, del DL 179/2012).
Per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, è stato previsto l’obbligo di deposito del proprio indirizzo PEC presso l’ufficio del Registro delle imprese entro la fine del prossimo anno (31 dicembre 2013).
È stato disposto, poi, che in caso di inadempimento l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, al posto della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda per 3 mesi, in attesa dell’integrazione con l’indirizzo PEC (art. 5, comma 2, del DL 179/2012).
Art. 2630 c.c. che, si ricorda, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Premesso quanto sopra, secondo la bozza del maxiemendamento al DL 179/2012, sul quale oggi il Senato voterà la questione di fiducia posta ieri dal Governo, vi sarebbero, fra l’altro, alcune modifiche anche all’art. 5 citato.
Innanzitutto, verrebbe precisato che l’obbligo di attivazione della PEC è previsto per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione.
Inoltre, sempre con riferimento a tali soggetti, decadrebbe la decorrenza dell’obbligo già dall’entrata in vigore del DL 179/2012, per sostituirla con la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Per quanto riguarda, poi, le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali, il termine del deposito della PEC al Registro delle imprese verrebbe anticipato dalla data prima prevista del 31 dicembre 2013 a quella del 30 giugno 2013.
Rimarrebbe fermo che, nel caso di inadempimento, al posto dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha la sospensione della domanda, non più, però, per 3 mesi, ma fino all’integrazione e, comunque, per 45 giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
INI-PEC con accesso a tutti i cittadini tramite sito web
Un accenno va fatto anche alle modifiche in tema di accesso all’INI-PEC,
“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata”
delle imprese e dei professionisti; il pubblico elenco la cui
costituzione (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL
179/2012) è stata prevista presso il Ministero dello Sviluppo economico
al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la Pubblica
Amministrazione, le imprese e i professionisti in modalità telematica
(art. 5, comma 3, del DL 179/2012, che ha inserito il nuovo art. 6-bis al DLgs. 82/2005).Ebbene, l’accesso all’INI-PEC è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti e alle imprese ivi presenti. Nella bozza del maxiemendamento in commento, verrebbero aggiunti i seguenti soggetti: i gestori di pubblici servizi e tutti i cittadini tramite sito web.
Non sarebbe, infine, necessaria alcuna autenticazione.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_402661.aspx
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